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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34779/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14625-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 670 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1379/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2006 relativa alla decadenza dal beneficio del pagamento rateale di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 in virtù del ritardo di un giorno nel pagamento della sedicesima rata; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il ritardo di un solo giorno non può essere equiparato al mancato versamento e non fa pertanto decadere il piano rateale, in quanto il lieve ritardo di un solo giorno nel pagamento della sedicesima rata, in considerazione del tempestivo pagamento di tutte le altre rate, appare un evidente errore scusabile per la presunzione di buona fede.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022.

Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 Ric. 2021 n. 14625 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- del 1997, nonché dell'art. 15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto secondo l'art. 3 bis cit. il ritardo nel pagamento di anche una sola rata comporta la decadenza dalla rateizzazione.

Considerato che la parte contribuente, con istanza del 3 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa P.Q.M. sospende il giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla quinta sezione civile tributaria.

Così deciso nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14625-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 670 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1379/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2006 relativa alla decadenza dal beneficio del pagamento rateale di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 in virtù del ritardo di un giorno nel pagamento della sedicesima rata; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il ritardo di un solo giorno non può essere equiparato al mancato versamento e non fa pertanto decadere il piano rateale, in quanto il lieve ritardo di un solo giorno nel pagamento della sedicesima rata, in considerazione del tempestivo pagamento di tutte le altre rate, appare un evidente errore scusabile per la presunzione di buona fede. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022. Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 Ric. 2021 n. 14625 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- del 1997, nonché dell'art. 15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto secondo l'art. 3 bis cit. il ritardo nel pagamento di anche una sola rata comporta la decadenza dalla rateizzazione. Considerato che la parte contribuente, con istanza del 3 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa P.Q.M. sospende il giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla quinta sezione civile tributaria. Così deciso nella camera di consiglio del
Sentenza Cassazione n. 34779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris