CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 1964
Cassazione n. 36946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1964, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa in data 09/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che, oltre a riportarsi ai motivi di ricorso, eccepisce la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza in Cassazione.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina, emessa in data 09/03/2022, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita in data 19/05/2011. 2. In data 22/02/2023 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 99, comma secondo, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la recidiva è stata applicata per fatti estremamente risalenti, definiti con sentenza di patteggiamento non impugnata, con evidente mancata considerazione adeguata dell'occasionalità della condotta, oltre che del percorso processuale, che, a fronte di una diversa tipologia di procedimento, avrebbe fatto sì che la definitività della sentenza intervenisse successivamente, con ricaduta sul termine infraquinquennale della recidiva, anche nell'ottica della disparità di trattamento ex art. 3 Costituzione; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione della Corte di merito ha fatto applicazione non corretta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in riferimento agli elementi valutati; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 1 n. 2 legge fallimentare vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, alla luce dell'istruttoria svolta, era emerso come la documentazione, una volta restituita al Venturi dalla Guardia di Finanza, si trovasse presso lo studio del Mansutti, depositario delle scritture contabili presso il cui studio aveva sede la società, non comprendendosi, quindi, perché il Venturi avrebbe dovuto sottrarre solo la documentazione antecedente e successiva al 2008; tanto, alla luce delle contraddittorie affermazioni del Mansutti e dell'interesse del precedente amministratore, Buccolini, ad occultare le scritture contabili; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 1 n. 1 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si fonda unicamente sulla perizia che ha individuato il valore dell'azienda, disattendendo altri profili: risulta meramente apodittica, infatti, l'affermazione secondo cui dopo la vendita dell'azienda la cessionaria non avrebbe potuto apportarvi migliorie, posto che la prima cessione era avvenuta nel luglio 2007 e la seconda nel maggio 2011, non essendo stato svolto alcun accertamento sul punto; in secondo luogo, il Venturi aveva documentato il valore dell'azienda con una relazione allegata al verbale di assemblea del 06/12/2010; inciltre, la perizia di stima avrebbe dovuto tenere conto del prezzo di acquisto delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte del Venturi e dell'Ambrosini, nonché delle modalità di pagamento concordate per la cessione dell'azienda, posto che i valori effettivi erano diversi da quelli dichiarati in bilancio e nella dichiarazione dei redditi; peraltro, il Venturi, dopo essere subentrato nella titolarità della società, si era avveduto della reale situazione economica della stessa e l'unica soluzione ragionevole era stata quella di dismettere i punti vendita, dato che la richiesta di fallimento in proprio sarebbe risultata intempestiva, poiché alcuni creditori, dopo l'assemblea del 06/12/2010, avevano depositato istanza di fallimento, per cui la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare. 3. Con pec del 07/06/2023 la difesa ha trasmesso conclusioni scritte con cui si è riportata ai motivi di ricorso, eccependo, inoltre, la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza in Cassazione, per l'omissione di ogni riferimento alle forme del processo in camera di consiglio mediante contraddittorio in forma scritta, anche mediante il richiamo a disposizioni normative quali l'art. 127 cod. proc. pen. ovvero l'art. 23 d.l. 28/19/2020, n. 137, come successivamente modificato. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi a questa Corte, formulata in data 07/06/2023, a mezzo pec, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha rilevato come, nell'avviso di fissazione dell'udienza in Cassazione, comunicato a mezzo pec in data 09/05/2023, fosse riportata la dicitura "è fissata udienza pubblica", con indicazione della data e del Collegio, senza alcuna specificazione circa le modalità di trattazione cartolare di cui al "rito emergenziale", per cui il difensore solo dopo la ricezione delle richieste del Procuratore generale aveva avuto modo di comprendere la modalità di celebrazione dell'udienza, essendo ivi contenuto il richiamo all'art. 23, commi 8 e 9 d.l. 137/2000; dopo aver ripercorso il quadro normativo, la difesa ha rilevato come, con l'entrata in vigore della riforma Cartabia, il rito cartolare non partecipato sia divenuto la regola, in tal senso essendo stato riformulato l'art. 611 cod. proc. peri., benché l'entrata in vigore della disposizione sia stata posticipata dall'art. 94 del d. Igs. 150/2022. Ne conseguirebbe, secondo la prospettazione difensiva, che la regola vigente, seppure temporalmente disapplicata, sia quella della pubblica udienza, come previsto nella previgente formulazione del codice di rito, mentre un rito contraddistinto da connotati di specialità, quale quello cartolare non partecipato di cui all'art. 23 d.l. 137/2020, avrebbe imposto, nell'avviso di fissazione dell'udienza, l'espressa indicazione della peculiare modalità di svolgimento del processo, con la conseguenza che la comunicazione ricevuta dalla difesa - connotata da estrema genericità quanto all'indicazione del rito, riproducendo la sola dicitura "pubblica udienza" - aveva precluso alla parte di esercitare la facoltà di chiedere la trattazione del ricorso in presenza ed in forma orale, con conseguente nullità dell'avviso. [OSCURATO:PERSONA] non intende discostarsi dalle conclusioni raggiunte - in presenza di analoga eccezione - con la sentenza n. 33269/2023 del 01/06/2023, dep. 28/07/2023, in cui si è tenuto conto anche di quanto affermato dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 8034 del 21/03/2023. Con tale pronuncia, originata da un'istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa, ai fini della ritualità della richiesta di discussione del ricorso in pubblica udienza, le Sezioni Unite civili hanno ricordato come, nel caso esaminato, pacificamente nessuna delle parti avesse presentato, nel termine di legge di venticinque giorni liberi prima della data fissata per l'udienza pubblica, l'istanza per la discussione orale del ricorso, essendo stata la richiesta avanzata dal difensore del ricorrente solo dopo che risultava trascorso il termine, perentorio, previsto dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020. Le Sezioni Unite hanno ricordato come la disciplina normativa sulla conversione dell'udienza pubblica in camera di consiglio cartolare costituisca l'esito di una serie di interventi succedutisi nel tempo, a partire dall' art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, con cui, nel periodo dell'emergenza pandemica, era stato introdotto, nel giudizio in Cassazione, in sostituzione dell'udienza pubblica, la camera di consiglio cartolare. "In forza della suddetta disposizione, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica, la Corte doveva procedere sempre in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il Procuratore Generale avesse fatto richiesta di discussione orale. La richiesta di discussione orale poteva essere formulata per iscritto dal Procuratore Generale o dal difensore di una delle parti, almeno entro venticinque giorni liberi prima dell'udienza. Se nessuna delle parti avesse richiesto la trattazione orale, entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza il Procuratore Generale doveva formulare le sue conclusioni scritte, mentre i difensori delle parti, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, potevano depositare memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Questa disciplina, in origine imposta dall'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, ha continuato ad applicarsi in Cassazione - anche dopo la fine dello stato di emergenza - fino al 31 dicembre 2022. È sopravvenuto l'art. 8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, poi convertito in legge n. 14 del 2023, il quale stabilisce che, anche in deroga alle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 149 del 2022, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 137 del 2020, continuano ad applicarsi alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023." Tanto premesso in termini di ricostruzione normativa, le Sezioni Unite hanno osservato come, nella specie, trovasse applicazione il d.l. n. 198 del 2022, per cui la richiesta di discussione orale era, senza alcun dubbio, tardiva e, tuttavia, è stato ritenuto che sussistessero i presupposti per accogliere la richiesta di rimessione in termini, in quanto il difensore aveva ricevuto in data 24/11/2022 l'avviso di fissazione del ricorso per la data del 21/02/2023, con la indicazione che il giudizio si sarebbe svolto in udienza pubblica. Tale avviso non contiene alcun riferimento alla trattazione cartolare secondo la disciplina "pandemica", ossia alla normativa di cui all'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 e, soprattutto, l'avviso di fissazione dell'udienza non avrebbe potuto, quando è stato emesso e comunicato, contenere alcun riferimento alla disciplina cartolare dettata dalla normativa emergenziale, la cui scadenza era fissata per il 31/12/2022, anteriormente, quindi, alla data della udienza del 21 febbraio 2023, non essendo ancora intervenuta alcuna proroga della stessa. Per tale ragione, quindi, l'avviso di fissazione dell'udienza pubblica aveva creato un affidamento, nel senso che l'udienza si sarebbe celebrata secondo la disciplina del codice di procedura civile, senza la necessità di ulteriori adempimenti o oneri a carico delle parti. Osserva il Collegio che nel caso in esame, al contrario di quanto verificatosi in quello al vaglio delle Sezioni Unite Civili, l'avviso di fissazione dell'udienza per il 01/06/2023 risulta notificato in data 09/05/2023, ossia ben oltre l'entrata in vigore del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, vigente dal 30/12/2022. In tal senso, quindi, non appare in alcun modo ragionevole ritenere la sussistenza di un legittimo affidamento rispetto ad una normativa entrata in vigore da circa tre mesi e mezzo rispetto alla data della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in Cassazione, né la sussistenza di alcuna incertezza circa le modalità di trattazione del ricorso. Per quanto non possa non concordarsi con le argomentazioni della sentenza invocata dalla difesa - secondo cui "l'art. 23, comma 8-bis, nel nuovo contesto post-pandemia, ha perso molto del suo significato originario, rispondendo oggi, prevalentemente, ad esigenze di carattere organizzativo" -, nondimeno la ratio della disposizione attualmente vigente nulla toglie al fatto essa fondi, in ogni caso, una disposizione a tutti gli effetti operativa, rispetto alla quale non si può invocare, sostanzialmente, alcuna incertezza interpretativa o procedurale. Né appare possibile fare riferimento al principio dell'affidamento che, in tanto ha trovato adeguato spazio nel caso sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite Civili, in quanto esso si fondava, come detto, sulla impossibilità di indicare, nell'avviso di fissazione dell'udienza, il riferimento alla disciplina cartolare, posto che la scadenza della normativa emergenziale era imminente ed anteriore alla data fissata per l'udienza, mentre il d.l. 29/12/2022, n. 198 risulta sopravvenuto rispetto alla data del 24/11/2022, in cui difensore aveva ricevuto l'avviso di fissazione del ricorso. Tale peculiare situazione certamente aveva fondato un legittimo affidamento nel caso all'esame delle Sezioni Unite Civili, diversamente dal caso in esame, in cui l'avviso di fissazione risulta notificato ben oltre il termine di entrata in vigore del citato d.l. 198/2022; quest'ultimo, in ogni caso, si pone in assoluta continuità, dal punto di vista della scansione procedimentale prevista, rispetto alla• precedente disciplina emergenziale, secondo cui l'opzione della trattazione cartolare è stata individuata come modello sostitutivo della trattazione dei ricorsi in udienza pubblica nel giudizio di cassazione, facendosi comunque salva, su semplice richiesta del Procuratore Generale o del difensore di una delle parti, la discussione orale della causa. Nessuna incertezza né alcun dubbio applicativo, quindi, può, nel caso in esame ravvisarsi, non ravvisandosi, quindi, alcuna causa di nullità - peraltro genericamente evocata dalla difesa - con conseguente rigetto dell'eccezione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 2.1 Quanto al primo motivo, inerente l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva specifica, la sentenza impugnata ha richiamato una precedente condanna nel 2008, irrevocabile il 30/09/2008, per diciassette diverse condotte di bancarotta, commesse tra il 1992 e il 1999, rilevando come, nonostante il tempo trascorso, le dette condanna depongono per una condotta non occasionale da parte del Venturi. Tale motivazione appare del tutto immune da censure logiche, anche alla luce della motivazione, di recente depositata, di Sez. U n. 32318/2023, del 30/03/2023, dep. 25/07/2023, posto che proprio la reiterazione di condotte analoghe di numerosi episodi di bancarotta ha indotto la Corte di merito a ritenere che il Venturi avesse dimostrato una maggiore pericolosità, qualificata in funzione della natura e della tipologia dei precedenti, in relazione alla vicenda in esame. Peraltro, sul punto, il motivo di ricorso appare del tutto genericamente formulato, essendo incentrato, oltre che sulla citazione di giurisprudenza di legittimità, sulla circostanza dell'epoca di commissione delle precedenti vicende per le quali è intervenuta condanna, circostanza non rilevante nel caso in esame, posto che la recidiva considerata ed applicata - in quanto specifica - non rende rilevante il riferimento al profilo della infraquinquennalità. 2.2 Altrettanto generico appare il secondo motivo di ricorso, concernente la determinazione della pena, posto che la sentenza impugnata ha osservato che la pena era stata determinata dal primo giudice nel minimo edittale e quindi aumentata per la pluralità di fatti di bancarotta. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito le ha espressamente escluse alla luce della valutazione della personalità dell'imputato e della sua condotta processuale, considerando anche l'ammontare del passivo fallimentare e, quindi, la complessiva gravità della condotta. Tale motivazione trova conferma nella determinazione della pena da parte del primo giudice che, effettivamente, aveva fissato la pena base nel minimo edittale, par ad anni tre di reclusione; tale pena era stata aumentata per la recidiva ad anni quattro mesi sei di reclusione e di ulteriori mesi sei di reclusione per la pluralità di fatti di bancarotta, ai sensi dell'art. 219 legge fallimentare. Peraltro, tale scansione nella determinazione della pena risulta senza alcun dubbio più favorevole all'imputato, in quanto l'aumento per la recidiva avrebbe dovuto essere computato sulla pena determinata all'esito dell'aumento per la pluralità di fatti di bancarotta; sul punto, in ogni caso, nulla viene dedotto in ricorso, né tale modalità di computo della pena incide sulla legalità della stessa. Quanto alle pene accessorie, il primo giudice, con motivazione implicitamente condivisa dalla Corte di merito, aveva fissato in anni dieci la durata delle pene accessorie fallimentari, motivando sulla gravità del fatto e sulle precedenti condanne riportate dal Venturi, con argomentazione non contestata in ricorso. 2.3 Nel resto, il ricorso risulta del tutto versato in fatto. Come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, la verifica fiscale dell'ottobre 2010 era stata posta in essere con l'assistenza del Mansutti, consulente fiscale, designato dal Venturi, ed aveva avuto ad oggetto, ai fini delle imposte sui redditi, l'anno 2008 e, ai fini della istituzione della contabilità, il periodo compreso tra il 01/01/2008 ed il 08/09/2010; dal p.v.c. risulta che la contabilità aziendale era tenuta e gestita da personale amministrativo presso la sede della società, circostanza affermata anche dal Mansutti, il quale aveva ricordato che, all'esito della verifica fiscale, la documentazione era stata restituita alla società; anche il teste della Guardia di Finanza, infatti, ha riferito che la documentazione, all'esito della verifica, era stata riconsegnata al Venturi. Al curatore fallimentare, tuttavia, era stata esibita solo contabilità relativa al 2008, ed il consulente tecnico del pubblico ministero aveva accertato che il passivo fallimentare si era formato nell'ultimo periodo di vita dell'impresa, allorquando era amministratore l'imputato. La sentenza impugnata, inoltre, con motivazione ineccepibile, alle pagg. 11 e 12, ha analizzato le dichiarazioni rese dall'imputato, ed ha ricordato come l'onere di consegna delle scritture contabili alla curatela fallimentare gravi sul legale rappresentante dell'impresa, non essendo il curatore affatto tenuto alla ricerca della documentazione contabile, rilevando come nel caso in esame, la consapevolezza della compromessa situazione della società abbia reso verosimile che il Venturi abbia volontariamente omesso di ritirare la raccomandata con cui veniva invitato alla consegna della documentazione, avendo egli, anche in seguito, omesso di attivarsi in tal senso, limitandosi a riferire che la documentazione era rimasta nella disponibilità del Mansutti. Tale apparato argomentativo risulta del tutto coerente con i pacifici principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280133; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 21/01/2014, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, de Franceschi, Rv. 231707). Anche in relazione alla vicenda della cessione di azienda la motivazione della Corte di merito risulta estremamente articolata, considerando specificamente anche il metodo seguito dal perito ed il ricorso, sul punto, tende inequivocabilmente alla prospettazione di un'alternativa ricostruzione della vicenda, anche in funzione della qualificazione della stessa, chiedendo, in sostanza, a questa Corte, una rivisitazione in fatto della valutazione probatoria del tutto estranea al perimetro del giudizio di legittimità. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss