CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 31891/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per graveinfermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen avanzata dalladetenuta XXXXXXXXXXXXXXXXX ristretto in Istituto in espiazione della penaresidua di tredici anni di reclusione (fine pena il 29 gennaio 2015), inflitta per ireati di tentata estorsione aggravata, furto aggravato, tentata rapina,utilizzazione indebita di carte di credito e truffa.Nel provvedimento sono richiamate recenti relazioni sanitarie, l'ultima indata 23 febbraio 2026, che tracciano un quadro multi-patologico adeguatamentegestito dalla medicina penitenziaria, in collaborazione con le strutture sanitarieterritoriali.In particolare, nell'ordinanza si dà atto che: i) dopo un ricovero in via diurgenza per un infarto miocardico e un intervento di rivascolarizzazione e ledimissioni in buone condizioni generali, la condannata aveva rifiutato di faringresso nel reparto medicheria per essere sottoposta a controlli medici e diassumere la terapia farmacologia, ivi compresa quella insulinica eanticoagulante; ii) ricoverata nuovamente presso il locale nosocomio, avevachiesto le proprie dimissioni contro il parere dei medici e prima di aver effettuatogli esami all'uopo consigliati; iii) analogo atteggiamento oppositivo versooperatori sanitari e penitenziari aveva serbato fino a gennaio 2026, comecontezza i sanitari dell’ospedale Pertini; iv) la relazione del 23 febbraio della Casacircondariale di Rebibbia evidenziava finalmente un’assunzione regolare delleterapie prescritte e un conseguente miglioramento delle condizioni cliniche,descritte come discrete e in buon compenso emodinamico.Su tali presupposti il Tribunale – pur prendendo atto della richiesta di periziada parte della difesa, cui non dava seguito – ha escluso l’incompatibilità dellecondizioni di salute della condannata con lo stato detentivo.2. Ricorre per cassazione la condannata, per il tramite del difensore difiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e articola un unico motivo di ricorso.Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe sottovalutato il quadro clinicoin cui versa la condannata e trascurato di disporre perizia volta ad accertarloincontestabilmente. Il rigetto del beneficio invocato sarebbe fondato in viaesclusiva sull’atteggiamento oppositivo della condannata, senza alcuna concretaverifica sull’idoneità del servizio sanitario interno all’istituto di pena afronteggiare la specifica patologia di cui la detenuta è affetta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 21 maggio 2026, ha prospettato il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso denuncia censure infondate.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (siveda per tutte Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225),l'istituto del differimento facoltativo della pena, previsto dall'art. 147, n. 2, cod.pen. è applicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: i) statopatologicodel detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vitamravvicinata; ii) affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenzedannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili inregime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensidell'art. 11 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) (così Sez. 1, n. 37216 del05/03/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro,Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv.218229);iii) condizioni di salute talmente gravi da porre l'espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannatodi partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino,Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell'età del condannatocomparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del17/10/2018, Cinà, Rv. 274879).L'istituto della detenzione domiciliare "a tempo", prevista dall'art. 47-ter,comma 1-ter, Ord. pen., risponde alle medesime finalità (tanto che la norma chene prevede l'applicazione si riferisce ai casi nei quali «potrebbe essere disposto ilrinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione») e la scelta tra il rinvio toutcourt e l'applicazione della detenzione domiciliare viene ancorata, dallagiurisprudenza, alla sussistenza o meno di una specifica esigenza dicontenimento della residua pericolosità attraverso un contesto comunquedetentivo e un controllo costante.La Corte costituzionale, del resto, ha chiarito che la cd. detenzionedomiciliare umanitaria o in deroga ha la finalità di salvaguardarecontemporaneamente il fondamentale diritto alla salute del detenuto, qualoraesso sia incompatibile con la sua permanenza in carcere, e le esigenze di difesadella collettività, la quale va protetta dalla potenziale pericolosità che siaresiduata in capo al soggetto (sentenza n. 99 del 2019).In ogni caso, comunque, alla base della decisione su un'istanza di rinviofacoltativo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 147 cod. pen. o di applicazione dellagià menzionata forma di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma1-ter, Ord. pen. vi è la verifica preliminare delle prevalenti condizioni (ostativealla prosecuzione della detenzione in carcere, che altrimenti assumerebbeconnotazioni di disumanità) di salute del condannato, cioè del soggetto darieducare ex art. 27 Cost.3. In tale cornice, si osserva che l’ordinanza impugnata non si è discostatadai principi appena sintetizzati, di cui ha fatto coerente applicazione.Il Tribunale ha tenuto ben presente il consolidato principio ermeneuticosecondo il quale ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativodell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art.147, primo comma, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assolutatra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità ola malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poterassicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario o,ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio deldiritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato iltrattamento penitenziario.La giurisprudenza ha, infatti, affermato che «in tema di differimentodell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazionesull'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute delcondannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato didetenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deveverificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsiad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurateall'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anchese esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, allastregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto delladurata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la suapericolosità sociale» (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879).Il Tribunale, correttamente prendendo le mosse dal quadro clinico offertodalla più recente relazione sanitaria, ha valutato la complessiva situazione dellacondannata, facendo risaltare l’assenza dei presupposti di legge, chiarendo – conmotivazione non manifestamente illogica – che le pur presenti patologie nonevidenziavano acuzie ovvero situazioni di urgenza, che erano trattabili eadeguatamente trattate in istituto, con l'eventuale ricorso al luogo di curaesterno, ai sensi dell'art. 11 Ord. pen.Diversamente da quanto lamentato nel ricorso, il tema della compatibilitàdelle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, così comeintrodotto dalla difesa, è stato adeguatamente vagliato alla stregua del principio,che qui si richiama e riafferma, secondo cui «Il giudice che, in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza didifferimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi disalute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicinecessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 9432 del17/01/2024, C., Rv. 285917 - 01;Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv.276948 - 01).Nel caso in parola nessun elemento emergeva dagli atti ovvero è statodedotto dalla difesa, tale da rendere necessario un approfondimento sullecondizioni di salute. Il rifiuto dell'istanza di differimento dell'esecuzione dellapena o di detenzione domiciliare per motivi di salute – che deve basarsi su datitecnici concreti – postula la nomina di un perito solo in assenza dei necessariaccertamenti medici. Nel caso di specie, stante la completezza dei dati sanitari adisposizione, il Tribunale non era tenuto a disporre ulteriori approfondimentiperitali.A completare il quadro dell'inammissibilità del ricorso vi è, poi, l'evidenziatatotale assenza di compliance della detenuta che – quanto meno fino a febbraio2026 – ha rifiutato di sottoporsi a controlli e assumere le terapiefarmacologiche. Il Tribunale ha evidenziato come, allo stato, fossero assicurate,in ambito carcerario, tutte le cure, le visite specialistiche e strumentali di cui ildetenuto avrebbe bisogno, benché egli abbia deciso, senza alcuna giustificazione,di non avvalersene. Un quadro, quello appena descritto, che il Tribunale disorveglianza ha coerentemente ritenuto non potesse recare alcun vulnus aiprincipi di umanità del trattamento, attesa la situazione di buon compenso clinicodel paziente, l'adeguatezza dei presidi sanitari e il consapevole e ingiustificatorifiuto di sottoporsi alle indagini diagnostiche ritenute necessarie da parte deisanitari.Pertinente si reputa, sul punto, il condiviso arresto secondo cui «Itrattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, sepotenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali ildetenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativaalla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessariaalla positiva valutazione della relativa richiesta» (Sez. 1, Sentenza n. 5447 del15/11/2019, Bellanca, Rv. 278472 - 01; Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019,Pannunzi, Rv. 277488 - 01; Sez. 1, n. 46730 del 18/10/2011, Salvan, Rv.251414 - 01).Conclusivamente, nel caso di specie – incontestate la residua pericolosità e ilrischio di recidiva – non risulta che l’espiazione della pena in atto contrasti, allostato, con il diritto alla salute o con il senso di umanità, costituzionalmentegarantiti, poiché non si evidenziano malattie organiche tali da porre in pericolo lavita o da provocare altri rilevanti conseguenze dannose, anche sul piano delladignità umana, così da privare la pena di significato rieducativo. Cure etrattamenti sono, invero, indicati come praticabili e, di fatto praticati, in regimedi detenzione intramurale, ricorrendo, al bisogno, a visite e ricoveri ai sensidell'art. 11 Ord. pen.4. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato rigettato,con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.