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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 33935/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17995/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 9811/2017 depositata il 31/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] - difensore di cittadino extra comunitario in un procedimento svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale la parte rappresentata aveva proposto, con esito negativo, ricorso avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Roma - ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento con il quale è stato confermato il diniego di liquidazione del compenso, già espresso dal giudice che aveva definito il ricorso; -il provvedimento impugnato nella presente sede è stato assunto in sede di rinvio, dopo la cassazione del primo provvedimento che aveva deciso l’opposizione proposta dall’interessato ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, (la Corte di cassazione, con la decisione n. 19352 del 2015, aveva ravvisato un vizio di contraddittorio per la mancata evocazione nel giudizio del Ministero della Giustizia, individuato dalla sentenza n. 8516/12 delle S.U. della Suprema Corte come parte necessaria nei procedimenti di opposizione ai decreti di liquidazione degli onorari inerenti i giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’Erario); -il Giudice di pace, decidendo in sede di rinvio, ha ritenuto che l’interessato non avesse a suo tempo impugnato il decreto di espulsione, ma solo il susseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma, che non è atto impugnabile exart. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998; -quindi, secondo il Giudice di pace, l’ipotesi non rientrava nella previsione dell’art. 142 del d.p.r. n. 115 del 2002, ma nella normativa generale, essendo l’ammissione al beneficio non automatica, m a condizionata alla non manifesta infondatezza della pretesa; -l’interessato, pertanto, secondo il Giudice di pace, avrebbe dovuto chiedere l’ammissione al beneficio, mentre tale richiesta non era stata presentata; -il Giudice di pace ha aggiunto che, seppure in ipotesi l’ammissione fosse stata chiesta ed accordata, essa sarebbe stata suscettibile di revoca, tenuto conto della palese inammissibilità del rimedio; -a tale ratio decidendi, il ricorrente, con i due motivi di ricorso, oppone essenzialmente la seguente censura: a) il decreto di espulsione non era stato notificato, per cui il ricorso contro il provvedimento era stata proposto nel momento in cui l’interessato ne aveva avuto conoscenza, il che era avvenuto in concomitanza con la notificazione del decreto di allontanamento; b) il giudice, originariamente investito del ricorso, l’ha ritenuto tardivo, non avendo condiviso la tesi del ricorrente, secondo cui la mancata notificazione dell’originario decreto comportava la nullità dell’intero procedimento di espulsione; c) nondimeno, continua ancora il ricorrente, la tardività del ricorso non comportava il venir meno della natura del procedimento e la conseguente automatica ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato; -le amministrazioni, destinatarie delle notificazione del ricorso per cassazione, sono rimaste intimate; -il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: -il ricorso è fondato; -nel procedimento di convalida del decreto diespulsione il cittadino extracomunitario è ammessoal gratuito patrocinio ex lege , di talché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione (Cass. n. 24102/2022); -sulla scia della giurisprudenza costituzionale, questa Corte ha chiarito che, in applicazione dell’art. 142 del d.p.r. n. 115 del 2002, «la decisione giudiziale sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per lo speciale procedimento impugnatorio de quo, non può che seguire una strada "obbligata", dovendo il giudice adito limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissione (la qualità di straniero extracomunitario e il tipo di procedimento oggetto di richiesta) (Cass. n. 13833/2008)». -il Giudice di pace, nel caso di specie, ha negato l’applicabilità del principio in forza del rilievo che l’interessato non aveva proposto il ricorso contro il decreto di espulsione, ma avverso il provvedimento attuativo, che non rientra nell’ambito di applicazione della norma; -tale rilievo del giudice non rispecchia il reale contenuto dell’iniziale ricorso, con il quale fu impugnato in via prioritaria proprio il decreto di espulsione (cfr. ricorso al giudice di pace, trascritto a pag. 12 del ricorso per cassazione); -chiarito che l’oggetto dell’iniziale ricorso comprendeva il decreto di espulsione, la ratio del diniego sempre piuttosto esprimere il convincimento del Giudice di pace che l’automatica ammissione al patrocinio implicherebbe la proposizione di un ricorso ammissibile e non manifestamente infondato; -la norma di riferimento, tuttavia, come risulta dagli insegnamenti della giurisprudenza di questa Corte, non prevede tale condizione; -pertanto, una volta riscontrati i presupposti astratti, oggettivi e soggettivi di applicabilità della medesima, l’esito del ricorso proposto dallo straniero, pure quando sia consistito in una decisione negativa in rito, non fornisce argomento per negare ex post il diritto al beneficio; -il ricorso, pertanto, deve essereaccolto e la causa rinviata G iudice di pace di Roma che la deciderà attenendosi a quanto sopra; -il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al G iudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17995/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 9811/2017 depositata il 31/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] - difensore di cittadino extra comunitario in un procedimento svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale la parte rappresentata aveva proposto, con esito negativo, ricorso avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Roma - ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento con il quale è stato confermato il diniego di liquidazione del compenso, già espresso dal giudice che aveva definito il ricorso; -il provvedimento impugnato nella presente sede è stato assunto in sede di rinvio, dopo la cassazione del primo provvedimento che aveva deciso l’opposizione proposta dall’interessato ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, (la Corte di cassazione, con la decisione n. 19352 del 2015, aveva ravvisato un vizio di contraddittorio per la mancata evocazione nel giudizio del Ministero della Giustizia, individuato dalla sentenza n. 8516/12 delle S.U. della Suprema Corte come parte necessaria nei procedimenti di opposizione ai decreti di liquidazione degli onorari inerenti i giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’Erario); -il Giudice di pace, decidendo in sede di rinvio, ha ritenuto che l’interessato non avesse a suo tempo impugnato il decreto di espulsione, ma solo il susseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma, che non è atto impugnabile exart. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998; -quindi, secondo il Giudice di pace, l’ipotesi non rientrava nella previsione dell’art. 142 del d.p.r. n. 115 del 2002, ma nella normativa generale, essendo l’ammissione al beneficio non automatica, m a condizionata alla non manifesta infondatezza della pretesa; -l’interessato, pertanto, secondo il Giudice di pace, avrebbe dovuto chiedere l’ammissione al beneficio, mentre tale richiesta non era stata presentata; -il Giudice di pace ha aggiunto che, seppure in ipotesi l’ammissione fosse stata chiesta ed accordata, essa sarebbe stata suscettibile di revoca, tenuto conto della palese inammissibilità del rimedio; -a tale ratio decidendi, il ricorrente, con i due motivi di ricorso, oppone essenzialmente la seguente censura: a) il decreto di espulsione non era stato notificato, per cui il ricorso contro il provvedimento era stata proposto nel momento in cui l’interessato ne aveva avuto conoscenza, il che era avvenuto in concomitanza con la notificazione del decreto di allontanamento; b) il giudice, originariamente investito del ricorso, l’ha ritenuto tardivo, non avendo condiviso la tesi del ricorrente, secondo cui la mancata notificazione dell’originario decreto comportava la nullità dell’intero procedimento di espulsione; c) nondimeno, continua ancora il ricorrente, la tardività del ricorso non comportava il venir meno della natura del procedimento e la conseguente automatica ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato; -le amministrazioni, destinatarie delle notificazione del ricorso per cassazione, sono rimaste intimate; -il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: -il ricorso è fondato; -nel procedimento di convalida del decreto diespulsione il cittadino extracomunitario è ammessoal gratuito patrocinio ex lege , di talché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione (Cass. n. 24102/2022); -sulla scia della giurisprudenza costituzionale, questa Corte ha chiarito che, in applicazione dell’art. 142 del d.p.r. n. 115 del 2002, «la decisione giudiziale sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per lo speciale procedimento impugnatorio de quo, non può che seguire una strada "obbligata", dovendo il giudice adito limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissione (la qualità di straniero extracomunitario e il tipo di procedimento oggetto di richiesta) (Cass. n. 13833/2008)». -il Giudice di pace, nel caso di specie, ha negato l’applicabilità del principio in forza del rilievo che l’interessato non aveva proposto il ricorso contro il decreto di espulsione, ma avverso il provvedimento attuativo, che non rientra nell’ambito di applicazione della norma; -tale rilievo del giudice non rispecchia il reale contenuto dell’iniziale ricorso, con il quale fu impugnato in via prioritaria proprio il decreto di espulsione (cfr. ricorso al giudice di pace, trascritto a pag. 12 del ricorso per cassazione); -chiarito che l’oggetto dell’iniziale ricorso comprendeva il decreto di espulsione, la ratio del diniego sempre piuttosto esprimere il convincimento del Giudice di pace che l’automatica ammissione al patrocinio implicherebbe la proposizione di un ricorso ammissibile e non manifestamente infondato; -la norma di riferimento, tuttavia, come risulta dagli insegnamenti della giurisprudenza di questa Corte, non prevede tale condizione; -pertanto, una volta riscontrati i presupposti astratti, oggettivi e soggettivi di applicabilità della medesima, l’esito del ricorso proposto dallo straniero, pure quando sia consistito in una decisione negativa in rito, non fornisce argomento per negare ex post il diritto al beneficio; -il ricorso, pertanto, deve essereaccolto e la causa rinviata G iudice di pace di Roma che la deciderà attenendosi a quanto sopra; -il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al G iudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese. Così dec