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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30250/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; li procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Treviso dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di truffa ai danni dello Stato in relazione alla gestione illecita del c.d.

"superbonus", contro il provvedimento di sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato, con il quale erano stati vincolati due conti correnti ed un'immobile intestati a [OSCURATO:PERSONA], convivente more uxorio del ricorrente.

Il Tribunale rilevava che il ricorrente non aveva interesse a ricorrere per la restituzione di beni intestati a terzi.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione il ricorrente avrebbe la legittimazione ricorrere, tenuto conto che l'intestazione alla Zamuner dei beni sequestrati era dovuta al rapporto familiare e che l'unica persona che avrebbe potuto spiegare le ragioni della liceità del trasferimento era il ricorrente, tenuto conto che solo lui, e non la Zamuner, avrebbe potuto giustificare la liceità dell'acquisto dei beni vincolati [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non offre argomenti per superare il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266713 - 01; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463 - 01; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263756; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 27775304).

Affinché sia legittimato a proporre impugnazione, infatti , l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601).

Si ribadisce, infatti, che l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la cui lettura non può essere disgiunta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione proposta "da chi non è legittimato o non ha interesse": ebbene, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, e condivisibile, di questa Corte di Cassazione, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa, come effetto del dissequestro.

Nel caso in esame il Tribunale rilevava che, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la restituzione dei beni in sequestro competerebbe alla Zamuner; a ciò si aggiungeva che l'indagato non aveva mai dedotto, né tantomeno provato, alcuno specifico interesse a presentare richieste di riesame, né aveva allegato alcuna relazione con i beni vincolati suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione degli stessi: si tratta di una motivazione non apparente, in linea con le coordinate ermeneutiche appena tracciate, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; li procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Treviso dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di truffa ai danni dello Stato in relazione alla gestione illecita del c.d. "superbonus", contro il provvedimento di sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato, con il quale erano stati vincolati due conti correnti ed un'immobile intestati a [OSCURATO:PERSONA], convivente more uxorio del ricorrente. Il Tribunale rilevava che il ricorrente non aveva interesse a ricorrere per la restituzione di beni intestati a terzi. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione il ricorrente avrebbe la legittimazione ricorrere, tenuto conto che l'intestazione alla Zamuner dei beni sequestrati era dovuta al rapporto familiare e che l'unica persona che avrebbe potuto spiegare le ragioni della liceità del trasferimento era il ricorrente, tenuto conto che solo lui, e non la Zamuner, avrebbe potuto giustificare la liceità dell'acquisto dei beni vincolati [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non offre argomenti per superare il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266713 - 01; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463 - 01; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263756; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 27775304). Affinché sia legittimato a proporre impugnazione, infatti , l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601). Si ribadisce, infatti, che l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la cui lettura non può essere disgiunta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione proposta "da chi non è legittimato o non ha interesse": ebbene, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, e condivisibile, di questa Corte di Cassazione, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa, come effetto del dissequestro. Nel caso in esame il Tribunale rilevava che, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la restituzione dei beni in sequestro competerebbe alla Zamuner; a ciò si aggiungeva che l'indagato non aveva mai dedotto, né tantomeno provato, alcuno specifico interesse a presentare richieste di riesame, né aveva allegato alcuna relazione con i beni vincolati suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione degli stessi: si tratta di una motivazione non apparente, in linea con le coordinate ermeneutiche appena tracciate, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R