CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 1, d.lgs. 4/2019 - con un unico motivo di ricorso denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, non essendo stata considerata la sua inconsapevolezza di dichiarare il falso o di omettere il vero, non avendo avuto contezza, al momento in cui rilasciò le dichiarazioni strumentali a ottenere i benefici conseguenti al riconoscimento del reddito di cittadinanza, del fatto che il suo stato di famiglia annoverava due ulteriori componenti maggiorenni, essendo privo di fissa dimora e dimorante in luogo diverso da quello degli altri componenti del nucleo familiare; sarebbero, inoltre, state erroneamente considerate tra i propri redditi le somme di cui era stato trovato in possesso in occasione di un controllo doganale, 1:rattandosi di somme percepite nel 2020 e di cui quindi non doveva essere dato atto nella dichiarazione reddituale volta a conseguire il beneficio del reddito di cittadinanza, relativa ai redditi del 2018. Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale le medesime censure sono state adeguatamente considerate e motivatamente disattese, in quanto la Corte di Appello ha evidenziato che risulta adeguatamente provata, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato alla frontiera e dalla dichiarazione (DSU) da lui compilata e sottoscritta, la conoscenza da parte dello stesso della presenza nel suo nucleo familiare di due persone maggiorenni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché l'omessa comunicazione dell'esercizio dm un'attività lavorativa (desunta in modo logico dalla disponibilità, all'atto del controllo doganale, pochi giorni dopo la presentazione della dichiarazione, della somma in contanti di 5.085,00 euro e di un lingotto d'oro del peso di 100 grammi), non rilevando il fatto di non avere una dimora fissa e comunque diversa da quella dei componenti della propria famiglia, né che la dichiarazione reddituale riguardasse l'anno 2018, avendo la Corre territoriale correttamente sottolineato al riguardo come fosse obbligo del richiedente il beneficio comunicare anche gli incrementi reddituali. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno