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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 36872/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25245-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dello stesso che si rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 15674/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15674 dell’11.

10. 2021, che, quale giudice del rinvio, a seguito della pronuncia di questa Corte n. 11414 del 2020, nel decidere la causa avente ad oggetto le spese relative al giudiziodi primo grado che aveva accolto la sua opposizione a cartella di pagamento per la somma di euro 923,00, aveva liquidato le relative spese nell’importo di euro 180,00, e quindi liquidato in favore del ricorrente la somma di euro 221,00 per il giudizio di appello, la somma di euro 323,00 per il giudizio di cassazione e la somma di euro 221,00per il giudizio di rinvio , oltre accessori di legge e spese generali, dichiarando di applicarei minimi tariffari , per essere la controversia di primo grado “ di minima complessità “ e per “ l’assenza di questioni di fatto e di diritto “,escludendo altresì , per il giudizio di appello e per il giudizio di rinvio, il compensoper la fase istruttoria, in quanto non svolta; con un unico motivo il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 4, commi 1, 2 e 5, e 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014 e 2233, comma 2, cod. civ., censurando la sentenza impugnata per: a) non avere applicato, in relazione al giudizio di secondo grado, conclusosi con sentenza di rimessione della causa al giudice di pace per difetto di integrità del contraddittorio, ed al successivo giudizio di cassazione, lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, che nella specie andava seguìto essendo l’oggetto di questi giudizi una questione meramente processualee, quindi, non quantificabile nel valore; b) non avere applicato la maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto della pluralità delle parti convenute; c) avere liquidato per il giudizio di secondo grado soltanto l’importo di euro 221,00, discostandosi, senza alcuna motivazione, dai valori medi e dai valori minimi che, in ragione della censura che precede, avrebbero dovuto essere applicati; d) avere escluso dalla liquidazione, per i giudizi di appello e di rinvio, il compenso per la “ fase istruttoria e/o di trattazione “; e) non avere considerato che, per il giudizio di rinvio, il valore della causa doveva essere determinato dalla sommatoria delle spese da liquidarsi nei precedenti gradi di giudizio; tutte le censure sollevate sono inammissibili e comunque manifestamente infondate in quanto: con riferimento alla censura sub a), il valore della causa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 e dell’art. 10 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda e, nei giudizi di impugnazione, sulla base del criterio del disputandum, con l’effetto che qualora, come nel caso di specie, il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivamente la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice ( Cass. n. 27871 del 2017 ), senza che, a tal fine, possa esercitare alcuna influenza la natura esclusivamente processuale delle questioni trattate; con riferimento alla censura sub b), l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. citato ha natura discrezionale ed il suo mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità; con riferimento alla censura sub c), avendo il giudice del rinvio motivato l’applicazione dei valori minimi; con riferimento alla censura sub d), tenuto conto che la “ fase istruttoria e/o di trattazione “ della causa non integra un’attività necessaria , non implicando sempre ed in ogni caso la decisione una nuova trattazione ( Cass. n. 34575 del 2021 )e che il ricorrente non ha dedotto in modo specifico il compimento di una delle attività previstedall’art. 4, comma 5 lett.

C); con riferimento alla censura sub e), in quanto, sulla base delle osservazioni già svolte, il valore della causa va determinato sulla base del criterio del disputandum, senza poter tenere conto delle liquidazioni delle spese che il giudicante sia chiamato ad effettuare in relazione alle vicende successive del giudizio, per effetto della cassazione della sentenza di appello e del conseguente rinvio della causa“.

Considerato che: il ricorrente ha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì, con riferimento agli argomenti illustrati in memoria, che, con riferimento alla censura sopra richiamata sub b), dalla esposizione della vicenda processuale di cui al ricorso risulta che il giudizio è stato instaurato dall’opponente nei confronti soltanto diRoma Capitale e non anche della Agenzia delle Entrate e Riscossione, la cui mancata partecipazione al giudizio non è stata ritenuta dall’ordinanza di n.11414 del 2020 di questa Corte - che ha per tale ragione cassato la sentenza di appello - causa di nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, mentre resta irrilevante a tal fine che la parte abbia voluto notificare anche alla Agenzia il ricorso per cassazione e l’atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25245-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dello stesso che si rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 15674/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15674 dell’11. 10. 2021, che, quale giudice del rinvio, a seguito della pronuncia di questa Corte n. 11414 del 2020, nel decidere la causa avente ad oggetto le spese relative al giudiziodi primo grado che aveva accolto la sua opposizione a cartella di pagamento per la somma di euro 923,00, aveva liquidato le relative spese nell’importo di euro 180,00, e quindi liquidato in favore del ricorrente la somma di euro 221,00 per il giudizio di appello, la somma di euro 323,00 per il giudizio di cassazione e la somma di euro 221,00per il giudizio di rinvio , oltre accessori di legge e spese generali, dichiarando di applicarei minimi tariffari , per essere la controversia di primo grado “ di minima complessità “ e per “ l’assenza di questioni di fatto e di diritto “,escludendo altresì , per il giudizio di appello e per il giudizio di rinvio, il compensoper la fase istruttoria, in quanto non svolta; con un unico motivo il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 4, commi 1, 2 e 5, e 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014 e 2233, comma 2, cod. civ., censurando la sentenza impugnata per: a) non avere applicato, in relazione al giudizio di secondo grado, conclusosi con sentenza di rimessione della causa al giudice di pace per difetto di integrità del contraddittorio, ed al successivo giudizio di cassazione, lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, che nella specie andava seguìto essendo l’oggetto di questi giudizi una questione meramente processualee, quindi, non quantificabile nel valore; b) non avere applicato la maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto della pluralità delle parti convenute; c) avere liquidato per il giudizio di secondo grado soltanto l’importo di euro 221,00, discostandosi, senza alcuna motivazione, dai valori medi e dai valori minimi che, in ragione della censura che precede, avrebbero dovuto essere applicati; d) avere escluso dalla liquidazione, per i giudizi di appello e di rinvio, il compenso per la “ fase istruttoria e/o di trattazione “; e) non avere considerato che, per il giudizio di rinvio, il valore della causa doveva essere determinato dalla sommatoria delle spese da liquidarsi nei precedenti gradi di giudizio; tutte le censure sollevate sono inammissibili e comunque manifestamente infondate in quanto: con riferimento alla censura sub a), il valore della causa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 e dell’art. 10 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda e, nei giudizi di impugnazione, sulla base del criterio del disputandum, con l’effetto che qualora, come nel caso di specie, il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivamente la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice ( Cass. n. 27871 del 2017 ), senza che, a tal fine, possa esercitare alcuna influenza la natura esclusivamente processuale delle questioni trattate; con riferimento alla censura sub b), l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. citato ha natura discrezionale ed il suo mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità; con riferimento alla censura sub c), avendo il giudice del rinvio motivato l’applicazione dei valori minimi; con riferimento alla censura sub d), tenuto conto che la “ fase istruttoria e/o di trattazione “ della causa non integra un’attività necessaria , non implicando sempre ed in ogni caso la decisione una nuova trattazione ( Cass. n. 34575 del 2021 )e che il ricorrente non ha dedotto in modo specifico il compimento di una delle attività previstedall’art. 4, comma 5 lett. C); con riferimento alla censura sub e), in quanto, sulla base delle osservazioni già svolte, il valore della causa va determinato sulla base del criterio del disputandum, senza poter tenere conto delle liquidazioni delle spese che il giudicante sia chiamato ad effettuare in relazione alle vicende successive del giudizio, per effetto della cassazione della sentenza di appello e del conseguente rinvio della causa“. Considerato che: il ricorrente ha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì, con riferimento agli argomenti illustrati in memoria, che, con riferimento alla censura sopra richiamata sub b), dalla esposizione della vicenda processuale di cui al ricorso risulta che il giudizio è stato instaurato dall’opponente nei confronti soltanto diRoma Capitale e non anche della Agenzia delle Entrate e Riscossione, la cui mancata partecipazione al giudizio non è stata ritenuta dall’ordinanza di n.11414 del 2020 di questa Corte - che ha per tale ragione cassato la sentenza di appello - causa di nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, mentre resta irrilevante a tal fine che la parte abbia voluto notificare anche alla Agenzia il ricorso per cassazione e l’atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto. Così
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