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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47583/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3RANCACCIO; OSSERVA

1. Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto le imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 612, comma 2 e 582 cod. pen., con conseguente revoca delle statuizioni civili;

1.1. Lette le conclusioni scritte, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, presentate dalle difese delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, decadenza o inammissibilità in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi dei reati in contestazione nonché per travisamento della prova, è generico perché fondato su argomenti che non si confrontano con le ragioni motivazionali del provvedimento impugnato, con cui si è ritenuta la non adeguata attendibilità della persona offesa, testimone d'accusa.

Il motivo è anche formulato secondo linee direttrici di censura inammissibili in sede di legittimità, in quanto dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), là dove ha ritenuto una insuperabile incertezza del dato probatorio, inidoneo, quindi, a fondare un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3RANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto le imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 612, comma 2 e 582 cod. pen., con conseguente revoca delle statuizioni civili; 1.1. Lette le conclusioni scritte, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, presentate dalle difese delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, decadenza o inammissibilità in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi dei reati in contestazione nonché per travisamento della prova, è generico perché fondato su argomenti che non si confrontano con le ragioni motivazionali del provvedimento impugnato, con cui si è ritenuta la non adeguata attendibilità della persona offesa, testimone d'accusa. Il motivo è anche formulato secondo linee direttrici di censura inammissibili in sede di legittimità, in quanto dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), là dove ha ritenuto una insuperabile incertezza del dato probatorio, inidoneo, quindi, a fondare un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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