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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 29491/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Udine il [OSCURATO:DATA_NASCITA] A.QA 2a) Io - /2,2 .- avverso la sentenza (della Corte di appello di Roma in data 13/12/202A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Rilevato che il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 - censura, con un unico motivo di ricorso, sotto il profilo il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e della mancanza di motivazione, il giudizio di responsabilità formulato a suo carico dal Tribunale, sull'assunto dell'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo integranti il reato a lu: contestato, per essere stata erroneamente affermata la configurabilità di un trasporto abusivo di rifiuti speciali, giacché si sarebbe trattato di semplice attività di raccolta di rottami ferrosi, per la quale il ricorrente era autorizzato.

2. Osservato che con tale motivo il ricorrente censura la valutazione delle risultanze istruttorie, proponendone una rilettura e una riconsiderazione, non consentite in sede di legittimità, senza individuare violazioni di disposizioni di legge penale o vizi della motivazione, ma ponendosi in termini di mero dissenso valutativo rispetto alla ricostruzione della condotta compiuta dal Tribunale, che, in modo non manifestamente illogico, ha ritenuto configurabile una attività non autorizzata e dunque illecita di trasporto di rifiuti speciali, costituiti dai rottami ferrosi rinvenuti sull'autocarro a bordo del quale si trovava il ricorrente, che non era autorizzato a svolgere tale attività, esercitata invece in forma organizzata utilizzando anche un deposito nel quale venivano depositati e trattati i rifiuti, ma solo quella di raccolta ambulante senza deposito e commercio all'ingrosso, come invece accertato dalla polizia giudiziaria: si tratta di considerazioni idonee a giustificare l'affermazione di responsabilità, che il ricorrente ha censurato in modo generico e, soprattutto sul piano della lettura e della valutazione delle prove, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), coc. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massinnata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

MM., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

In tema di rifiuti, in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 4214 del 19/01/2023, Doneddu, n.m., ha inoltre di recente confermato il consolidato indirizzo secondo cui «l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce una questione di fatto, demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se, come nel caso in esame, sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (cfr. Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schpis, Rv. 276009, citata, e Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445)».

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito e fa manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato.

4. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

5. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos; deciso in Roma, il 23 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Udine il [OSCURATO:DATA_NASCITA] A.QA 2a) Io - /2,2 .- avverso la sentenza (della Corte di appello di Roma in data 13/12/202A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 - censura, con un unico motivo di ricorso, sotto il profilo il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e della mancanza di motivazione, il giudizio di responsabilità formulato a suo carico dal Tribunale, sull'assunto dell'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo integranti il reato a lu: contestato, per essere stata erroneamente affermata la configurabilità di un trasporto abusivo di rifiuti speciali, giacché si sarebbe trattato di semplice attività di raccolta di rottami ferrosi, per la quale il ricorrente era autorizzato. 2. Osservato che con tale motivo il ricorrente censura la valutazione delle risultanze istruttorie, proponendone una rilettura e una riconsiderazione, non consentite in sede di legittimità, senza individuare violazioni di disposizioni di legge penale o vizi della motivazione, ma ponendosi in termini di mero dissenso valutativo rispetto alla ricostruzione della condotta compiuta dal Tribunale, che, in modo non manifestamente illogico, ha ritenuto configurabile una attività non autorizzata e dunque illecita di trasporto di rifiuti speciali, costituiti dai rottami ferrosi rinvenuti sull'autocarro a bordo del quale si trovava il ricorrente, che non era autorizzato a svolgere tale attività, esercitata invece in forma organizzata utilizzando anche un deposito nel quale venivano depositati e trattati i rifiuti, ma solo quella di raccolta ambulante senza deposito e commercio all'ingrosso, come invece accertato dalla polizia giudiziaria: si tratta di considerazioni idonee a giustificare l'affermazione di responsabilità, che il ricorrente ha censurato in modo generico e, soprattutto sul piano della lettura e della valutazione delle prove, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), coc. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massinnata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. MM., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). In tema di rifiuti, in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 4214 del 19/01/2023, Doneddu, n.m., ha inoltre di recente confermato il consolidato indirizzo secondo cui «l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce una questione di fatto, demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se, come nel caso in esame, sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (cfr. Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schpis, Rv. 276009, citata, e Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445)». 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito e fa manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato. 4. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). 5. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos; deciso in Roma, il 23 giugno 20
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