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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 03100/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pesaro, in data 13 dicembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di reclusione, in relazione al capo b) dell'originaria imputazione (art. 81, comma 2, 110, 494, 61 n. 2 cod. pen.) esclusa la circostanza aggravante, con l'applicazione della recidiva contestata, con il beneficio della sospensione condizionale della pena ed assoluzione dal delitto di cui al capo a), perché il fatto non sussiste. 2.Avverso il descritto provvedimento, hanno presentato tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, rilevando che le medesime argomentazioni che avevano condotto il giudice di primo grado ad assolvere i ricorrenti dal reato di truffa di cui al capo a), avrebbero dovuto condurre alla assoluzione anche dal capo b), reato mezzo per perseguire il primo; sicché assolti i predetti dal reato di truffa, il reato mezzo perderebbe di significato, mancando il vantaggio o interesse alla commissione del delitto di cui all'art. 494 cod. pen.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame e omessa motivazione in ordine a fatti decisivi per il giudizio.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto integralmente versati in fatto (il secondo motivo) e, comunque, reiterativi di identiche censure cui la Corte territoriale ha risposto, con motivazione non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo.

Corretta, comunque, risulta la qualificazione della condotta di cui al capo b), mentre l'intervenuta assoluzione dal reato di truffa di cui al capo a) ha condotto i giudici di merito, ad escludere la circostanza aggravante.II reato di cui all'art. 494 cod. pen., infatti, risulta integrato in tutti i suoi elementi, risultando descritto nel provvedimento di secondo grado, con motivazione non manifestamente illogica, il vantaggio che gli imputati, attraverso la sostituzione di persona, avrebbero raggiunto (ricevere forniture che, se avessero usato le esatte generalità, sarebbero state negate).

4. All'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pesaro, in data 13 dicembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di reclusione, in relazione al capo b) dell'originaria imputazione (art. 81, comma 2, 110, 494, 61 n. 2 cod. pen.) esclusa la circostanza aggravante, con l'applicazione della recidiva contestata, con il beneficio della sospensione condizionale della pena ed assoluzione dal delitto di cui al capo a), perché il fatto non sussiste. 2.Avverso il descritto provvedimento, hanno presentato tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, rilevando che le medesime argomentazioni che avevano condotto il giudice di primo grado ad assolvere i ricorrenti dal reato di truffa di cui al capo a), avrebbero dovuto condurre alla assoluzione anche dal capo b), reato mezzo per perseguire il primo; sicché assolti i predetti dal reato di truffa, il reato mezzo perderebbe di significato, mancando il vantaggio o interesse alla commissione del delitto di cui all'art. 494 cod. pen. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame e omessa motivazione in ordine a fatti decisivi per il giudizio. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto integralmente versati in fatto (il secondo motivo) e, comunque, reiterativi di identiche censure cui la Corte territoriale ha risposto, con motivazione non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo. Corretta, comunque, risulta la qualificazione della condotta di cui al capo b), mentre l'intervenuta assoluzione dal reato di truffa di cui al capo a) ha condotto i giudici di merito, ad escludere la circostanza aggravante.II reato di cui all'art. 494 cod. pen., infatti, risulta integrato in tutti i suoi elementi, risultando descritto nel provvedimento di secondo grado, con motivazione non manifestamente illogica, il vantaggio che gli imputati, attraverso la sostituzione di persona, avrebbero raggiunto (ricevere forniture che, se avessero usato le esatte generalità, sarebbero state negate). 4. All'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 03100/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris