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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 32454/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso ovvero nell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione dopo la sentenza d'appello; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Venezia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, in relazione all'art. 79 dello stesso decreto.

2. Avverso alla sentenza d'appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Mescalchin, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato, tanto sotto il profilo oggettivo quanto in merito all'elemento soggettivo, solo in ragione delle risultanze documentali emergenti dall'anagrafe tributaria, senza la prova dell'effettivo godimento delle somme indicate come percepite a titolo di retribuzione.

Con particolare riferimento all'elemento soggettivo, poi, erroneamente il giudice d'appello avrebbe accertato la consapevolezza, da parte dell'imputato, degli obblighi anche penalmente rilevanti derivanti dalla dichiarazione sottoscritta e contenuta nell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e delle relative sanzioni in caso di falsità.

2.2. Con il secondo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza ha escluso la sussumibilità della concreta fattispecie nell'astratta previsione di cui all'art. 131- bis cod. pen., in ragione della rilevanza del reddito oggetto di omessa comunicazione, pur essendo stata ritenuta congrua (dal primo giudice) una pena pari al minimo edittale, previo riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ex art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, hanno depositato conclusioni scritte la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e la difesa dell'imputato che ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione, sollecitando anche una pronuncia di proscioglimento per essersi il reato estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione il 28 ottobre 2021 , quindi dopo la sentenza di secondo grado. i [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo, con il quale si critica la sentenza laddove ha ritenuto accertata la responsabilità dell'indagato, tanto in termini oggettivi quanto con riferimento al dolo, è manifestamente infondato.

2.1. In particolare, all'esito dell'attività istruttoria caratterizzata dall'acquisizione di documentazione oltre che dall'escussione di un appartenente alla polizia giudiziaria, è stato ritenuto accertato che l'imputato, dopo aver presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Padova, il 29 marzo 2013, dichiarando di aver percepito per il 2011 un reddito di 9.184,74 euro, ha omesso di dichiarare, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza, di aver percepito, per il 2012, un reddito pari a euro 15.955,35, quindi superiore al limite (dell'epoca) previsto per l'ammissione al beneficio (pari a euro 10.766,33).

Si è trattato, ha proseguito la Corte Territoriale, di reddito percepito per attività lavorativa svolta da Mescalchin, quale lavoratore dipendente, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, come emergente dall'acquisito CUD emesso dalla stessa società oltre che dall'anagrafe tributaria, in relazione a un periodo nel quale l'imputato non ha avuto familiari a carico, come precisato dall'escusso testimone.

2.2. Il giudice di merito ha quindi accertato la mancata comunicazione da parte dell'imputato di mutamenti significativi del proprio reddito, rispetto a quello dichiarato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza dallo stesso sottoscritta, integrante l'elemento oggettivo della specifica fattispecie ascrittagli (conf., circa l'elemento oggettivo del reato in oggetto, Sez. 4, n. 40804 del 18/09/2008, Pecora, Rv. 241327-01).

L'accertamento di cui innanzi, peraltro, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, è stato correttamente eseguito in dibattimento, in piena autonomia, nel contraddittorio con l'imputato e con l'osservanza delle regole dettate dal codice di rito in materia di valutazione della prova (sul punto, Sez. 3, n. 38018 del 27/04/2017, Meloni, Rv. 280997-01).

Ne consegue che, nella specie, ha legittimamente costituito prova documentale il CUD emesso dalla società datrice di lavoro dell'imputato, come emergente dall'anagrafe tributaria (si veda Sez. 4, n. 4705 del 15/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268999-01, in tema di prova documentale costituita dagli atti di accertamento compiuti dai competenti uffici finanziari).

Tale elemento di prova è stato peraltro valutato in uno con le dichiarazioni dell'escusso testimone \ che ha evidenziato l'insussistenza di familiari a carico nel periodo di riferimento (si vedano Sez. 4, n. 30238 del 13/07/2021, Basile, Rv. 281742, Sez. 3, n. 12026 del 11/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263002, e la più recente Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Baccini, in motivazione, in merito alla valenza di piena prova dei fatti accertati della testimonianza dell'appartenente alla polizia giudiziaria che in ordine agli accertamenti compiuti attraverso dati risultanti dall'anagrafe tributaria o da altre banche dati).

2.3. La Corte territoriale ha altresì ritenuto provato in capo all'imputato il dolo generico integrante la fattispecie incriminatrice ascrittagli, trattandosi di omessa comunicazione di reddito, tale da implicare la revoca dell'ammissione al beneficio, percepito in forza di attività lavorativa, svolta proprio dallo stesso imputato, emergente da regolare CUD, altresì escludendo elementi evidenzianti l'inconsapevolezza di dover effettuare l'intervenuta comunicazione della rilevante variazione del limite reddituale.

2.3.1. Oltre a rilevare l'implausibilità della tesi dell'inconsapevolezza, sul punto solo meramente paventata dalla difesa, la Corte territoriale ha peraltro fatto esplicita e corretta applicazione di principio, già sancito dalla Suprema Corte, per cui la responsabilità per il reato in esame non deriva dalla riconosciuta e dichiarata consapevolezza delle conseguenze anche penali delle falsità o delle omissioni inerenti le dichiarazioni e le comunicazione inerenti all'ammissione al beneficio, bensì dalla violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95.

Tale norma difatti riconduce la sanzione penale alla falsità totale e parziale, nonché alle omissioni ivi previste, non potendo neppure di regola assumere rilievo la deduzione di una ignoranza incolpevole, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., in quanto gli articoli che disciplinano la materia del patrocinio a spese dello Stato e che vengono richiamati dall'art. 95 del d.P.R. 115 del 2002, non costituiscono norme extrapenali.

Esse non possono difatti ritenersi del tutto estranee al settore di appartenenza, o destinate a regolare rapporti avulsi dalla disciplina penalistica, inserendosi al contrario nello stesso contesto normativo ove è collocata la norma incriminatrice e segnando appunto il confine delle condizioni di reddito oltre le quali, la manifestazione del richiedente è suscettibile di sanzione penale (si vedano Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, in motivazione, e Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013-01; si veda altresì, per l'errore su legge penale, Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808-01).

In merito, e in termini ancora più generali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

Non si tratta difatti di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto, volto a disciplinare direttamente la materia del .1 patrocinio a spese dello Stato, è indirettamente ma espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice attraverso il riferimento a essa contenuto nell'art. 79 dello stesso decreto, a sua volta richiamato dal citato art. 95 (ex plurimis: Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013; Sez. 4, n. 418/2022, Baccini, RV. 282560);

2.3.2. Sicché, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ne consegue, in tema di patrocinio a spese dello Stato, anche l'irrilevanza dell'errore sulla rilevanza della variazione del limite di reddito che il soggetto ammesso avrebbe dovuto comunicare, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'articolo 79 d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, a sua volta, richiama il precedente art. 76, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 dello stesso decreto.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con il quale si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza ha escluso la sussumibilità della concreta fattispecie nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.1.

Il ricorrente, difatti, non si confronta con la sentenza impugnata che, lungi dall'aver omesso di motivare sul punto, con una motivazione congrua oltre che coerente e non manifestamente illogica ha esplicitamente ritenuto il fatto grave (a pag. 6) facendo riferimento all'ammontare della variazione del reddito non comunicata e ponendolo in relazione anche con il limite reddituale per l'ammissione al beneficio.

Con il detto argomentare la sentenza ha mostrato infine di collocarsi nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o, come nella specie, del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. Irrilevante è, infine, la deduzione della prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis: così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U, n.19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400, nonché in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; in merito si veda altresì Sez.

U, n. 6803 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966, nonché, per un richiamo del principio, la recente Sez. 4, n. 4075, del 13/01/2021, Paulicelli, in motivazione).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso ovvero nell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione dopo la sentenza d'appello; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, in relazione all'art. 79 dello stesso decreto. 2. Avverso alla sentenza d'appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Mescalchin, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato, tanto sotto il profilo oggettivo quanto in merito all'elemento soggettivo, solo in ragione delle risultanze documentali emergenti dall'anagrafe tributaria, senza la prova dell'effettivo godimento delle somme indicate come percepite a titolo di retribuzione. Con particolare riferimento all'elemento soggettivo, poi, erroneamente il giudice d'appello avrebbe accertato la consapevolezza, da parte dell'imputato, degli obblighi anche penalmente rilevanti derivanti dalla dichiarazione sottoscritta e contenuta nell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e delle relative sanzioni in caso di falsità. 2.2. Con il secondo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza ha escluso la sussumibilità della concreta fattispecie nell'astratta previsione di cui all'art. 131- bis cod. pen., in ragione della rilevanza del reddito oggetto di omessa comunicazione, pur essendo stata ritenuta congrua (dal primo giudice) una pena pari al minimo edittale, previo riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ex art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, hanno depositato conclusioni scritte la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e la difesa dell'imputato che ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione, sollecitando anche una pronuncia di proscioglimento per essersi il reato estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione il 28 ottobre 2021 , quindi dopo la sentenza di secondo grado. i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo, con il quale si critica la sentenza laddove ha ritenuto accertata la responsabilità dell'indagato, tanto in termini oggettivi quanto con riferimento al dolo, è manifestamente infondato. 2.1. In particolare, all'esito dell'attività istruttoria caratterizzata dall'acquisizione di documentazione oltre che dall'escussione di un appartenente alla polizia giudiziaria, è stato ritenuto accertato che l'imputato, dopo aver presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Padova, il 29 marzo 2013, dichiarando di aver percepito per il 2011 un reddito di 9.184,74 euro, ha omesso di dichiarare, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza, di aver percepito, per il 2012, un reddito pari a euro 15.955,35, quindi superiore al limite (dell'epoca) previsto per l'ammissione al beneficio (pari a euro 10.766,33). Si è trattato, ha proseguito la Corte Territoriale, di reddito percepito per attività lavorativa svolta da Mescalchin, quale lavoratore dipendente, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, come emergente dall'acquisito CUD emesso dalla stessa società oltre che dall'anagrafe tributaria, in relazione a un periodo nel quale l'imputato non ha avuto familiari a carico, come precisato dall'escusso testimone. 2.2. Il giudice di merito ha quindi accertato la mancata comunicazione da parte dell'imputato di mutamenti significativi del proprio reddito, rispetto a quello dichiarato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza dallo stesso sottoscritta, integrante l'elemento oggettivo della specifica fattispecie ascrittagli (conf., circa l'elemento oggettivo del reato in oggetto, Sez. 4, n. 40804 del 18/09/2008, Pecora, Rv. 241327-01). L'accertamento di cui innanzi, peraltro, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, è stato correttamente eseguito in dibattimento, in piena autonomia, nel contraddittorio con l'imputato e con l'osservanza delle regole dettate dal codice di rito in materia di valutazione della prova (sul punto, Sez. 3, n. 38018 del 27/04/2017, Meloni, Rv. 280997-01). Ne consegue che, nella specie, ha legittimamente costituito prova documentale il CUD emesso dalla società datrice di lavoro dell'imputato, come emergente dall'anagrafe tributaria (si veda Sez. 4, n. 4705 del 15/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268999-01, in tema di prova documentale costituita dagli atti di accertamento compiuti dai competenti uffici finanziari). Tale elemento di prova è stato peraltro valutato in uno con le dichiarazioni dell'escusso testimone \ che ha evidenziato l'insussistenza di familiari a carico nel periodo di riferimento (si vedano Sez. 4, n. 30238 del 13/07/2021, Basile, Rv. 281742, Sez. 3, n. 12026 del 11/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263002, e la più recente Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Baccini, in motivazione, in merito alla valenza di piena prova dei fatti accertati della testimonianza dell'appartenente alla polizia giudiziaria che in ordine agli accertamenti compiuti attraverso dati risultanti dall'anagrafe tributaria o da altre banche dati). 2.3. La Corte territoriale ha altresì ritenuto provato in capo all'imputato il dolo generico integrante la fattispecie incriminatrice ascrittagli, trattandosi di omessa comunicazione di reddito, tale da implicare la revoca dell'ammissione al beneficio, percepito in forza di attività lavorativa, svolta proprio dallo stesso imputato, emergente da regolare CUD, altresì escludendo elementi evidenzianti l'inconsapevolezza di dover effettuare l'intervenuta comunicazione della rilevante variazione del limite reddituale. 2.3.1. Oltre a rilevare l'implausibilità della tesi dell'inconsapevolezza, sul punto solo meramente paventata dalla difesa, la Corte territoriale ha peraltro fatto esplicita e corretta applicazione di principio, già sancito dalla Suprema Corte, per cui la responsabilità per il reato in esame non deriva dalla riconosciuta e dichiarata consapevolezza delle conseguenze anche penali delle falsità o delle omissioni inerenti le dichiarazioni e le comunicazione inerenti all'ammissione al beneficio, bensì dalla violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95. Tale norma difatti riconduce la sanzione penale alla falsità totale e parziale, nonché alle omissioni ivi previste, non potendo neppure di regola assumere rilievo la deduzione di una ignoranza incolpevole, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., in quanto gli articoli che disciplinano la materia del patrocinio a spese dello Stato e che vengono richiamati dall'art. 95 del d.P.R. 115 del 2002, non costituiscono norme extrapenali. Esse non possono difatti ritenersi del tutto estranee al settore di appartenenza, o destinate a regolare rapporti avulsi dalla disciplina penalistica, inserendosi al contrario nello stesso contesto normativo ove è collocata la norma incriminatrice e segnando appunto il confine delle condizioni di reddito oltre le quali, la manifestazione del richiedente è suscettibile di sanzione penale (si vedano Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, in motivazione, e Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013-01; si veda altresì, per l'errore su legge penale, Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808-01). In merito, e in termini ancora più generali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. Non si tratta difatti di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto, volto a disciplinare direttamente la materia del .1 patrocinio a spese dello Stato, è indirettamente ma espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice attraverso il riferimento a essa contenuto nell'art. 79 dello stesso decreto, a sua volta richiamato dal citato art. 95 (ex plurimis: Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013; Sez. 4, n. 418/2022, Baccini, RV. 282560); 2.3.2. Sicché, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ne consegue, in tema di patrocinio a spese dello Stato, anche l'irrilevanza dell'errore sulla rilevanza della variazione del limite di reddito che il soggetto ammesso avrebbe dovuto comunicare, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'articolo 79 d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, a sua volta, richiama il precedente art. 76, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 dello stesso decreto. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con il quale si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza ha escluso la sussumibilità della concreta fattispecie nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.1. Il ricorrente, difatti, non si confronta con la sentenza impugnata che, lungi dall'aver omesso di motivare sul punto, con una motivazione congrua oltre che coerente e non manifestamente illogica ha esplicitamente ritenuto il fatto grave (a pag. 6) facendo riferimento all'ammontare della variazione del reddito non comunicata e ponendolo in relazione anche con il limite reddituale per l'ammissione al beneficio. Con il detto argomentare la sentenza ha mostrato infine di collocarsi nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o, come nella specie, del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 4. Irrilevante è, infine, la deduzione della prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis: così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n.19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400, nonché in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; in merito si veda altresì Sez. U, n. 6803 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966, nonché, per un richiamo del principio, la recente Sez. 4, n. 4075, del 13/01/2021, Paulicelli, in motivazione). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor
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