CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15932-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio legale LEGALITAX, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1049/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata 11 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la ASM [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della C1P di Rovigo, ove erano state respinte le ragioni della contribuente avverso il diniego di rimborso addizionale IRES (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso, interponendo altresì ricorso incidentale condizionato7 che, in prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008, degli artt. 3, 24, 53, 81, 111 e 136 Cost., nonché artt. 28 e 30 1. n. 87/1953 e art. 1, 1. cost. n. 1/1948; che, posta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica (Corte Cost.10/2015), le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, M motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, Ric. 2020 n. 15932 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima (Cass., 32716/2018; Cass., 20814/2020; Cass., 10735/2021; Cass., 18732/2021); che, nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto la irretroattività della citata pronunzia di incostituzionalità rispetto alla data di pubblicazione; che, pertanto, il ricorso principale è infondato e dev'essere respinto; che, per conseguenza, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la parte contribuente alla rifiisione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tredicimiladuecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13