CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 31979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato l'estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, risultando il tempo necessario a prescrivere non ancora decorso al momento della pronuncia d'appello, rilevato che occorre tenere conto, non solo della sospensione di anni 1, mesi 3, giorni 28 cui fa riferimento la Corte d'appello, ma anche dei 64 giorni di sospensione ai sensi dell'art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020 (l'udienza di appello fissata all'il marzo 2020 è stata P rinviata al 3 novembre 2021), con decorrenza del termine di prescrizione a far data dal 15 novembre 2021, successivamente alla pronuncia impugnata; considerato, inoltre, che, l'inammissibilità del ricorso per c:assazione per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266),: rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id