CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 12940/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giuntivo; nullità di contratto bancario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 200 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 20088/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; elett.te domic. in Roma, p.zza [OSCURATO:PERSONA] 8, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; - c ontroricorrent i - avverso la sentenza n. 720/2020 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata in data 01.04.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze, in data 1.4.2020, nella parte in cui, accogliendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Siena, pronunciata in data 18.5.2015, in riforma della sentenza impugnata, aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla società ricorrente. Al riguardo, la Corte d’appello aveva rilevato che il contratto di conto corrente, sul quale si fondava la richiesta di pagamento della banca non conteneva nessuno degli elementi richiesti dall’art. 117 TUB per integrare la forma scritta necessaria per la validità del contratto. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente osservato che la società ricorrente ha depositato un atto di rinunciaal ricorso, sottoscritto dalla parte e dal difensore, ex art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese, datato 26.2.2024. Con atto del 4.3.2024 i controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di accettare la rinuncia, sottoscritta dal difensore, con compensazione delle spese. Benché nonconsti che analoga dichiarazione sia stata resa pure da [OSCURATO:PERSONA], la rinuncia, per effetto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 390, comma 3, c.p.c. applicabile ratione temporis, deve ritenersi efficace anche nei confronti di questi, attesa la comunicazione allo stesso conseguente al deposito dell’atto di rinuncia nel fascicolo telematico di ufficio. Ne consegue l’estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando le spese tra le parti. Così de