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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 luglio 1977

Cassazione n. 05065/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1977 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione dell'art. 385 cod. peni in ragione dell'omessa specificazione del titolo detentivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha chiarito come il ricorrente fosse sottoposto a misura cautelare e che inconferente si rivelasse il riferimento contenuto nel motivo di gravame all'art. 47 0.P., non sussistendo, nel caso esaminato, alcuna autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione in favore del Pino; rilevato che manifestamente infondata e riproduttiva di questione adeguatamente confutata dalla Corte territoriale risulta la critica alla parte della decisione che non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esimente esclusa con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in ragione della non scarsa offensività connessa al consistente lasso di tempo dell'allontanamento e all'assenza di qualsivoglia giustificazione al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1977 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione dell'art. 385 cod. peni in ragione dell'omessa specificazione del titolo detentivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha chiarito come il ricorrente fosse sottoposto a misura cautelare e che inconferente si rivelasse il riferimento contenuto nel motivo di gravame all'art. 47 0.P., non sussistendo, nel caso esaminato, alcuna autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione in favore del Pino; rilevato che manifestamente infondata e riproduttiva di questione adeguatamente confutata dalla Corte territoriale risulta la critica alla parte della decisione che non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esimente esclusa con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in ragione della non scarsa offensività connessa al consistente lasso di tempo dell'allontanamento e all'assenza di qualsivoglia giustificazione al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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