CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 28590/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12423/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, pec : -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] 1, pec:-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1141/2020 depositata il 26/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1141/2020 che, confermando la sentenza di prime cure, ha respinto le domande della società [OSCURATO:PERSONA] srl, utilizzatrice in leasing di un immobile sito nel Comune di Gardolo, e del fideiussore attuale ricorrente svolte nei confronti dellaconcedente società Ubi leasing SpA volte a sentir pronunciare il diritto della utilizzatrice alla restituzione di somme pagate a titolo di interessi moratori usurari, la rimodulazione del piano di ammortamento e la compensazione delle somme dovute in restituzione con l’importo dei canoni scaduti dovuti alla concedente; la questione ancora dibattuta in questa sede è quella della nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione stipulato dal ricorrente in quanto conformi al modello ABI ritenuto dalla Banca d’Italia integrante un’intesa restrittiva della concorrenza; per quanto ancora d’interesse la corte d’appello ha sul punto rilevato essere stata solo in comparsa conclusionale dedotta la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrustin ragione del risultare essa conforme allo schema negoziale uniforme diffuso dall’ABI, in relazione al quale la Banca d’Italia con provvedimenti n. 12 del 13 dicembre 1994 e n. 55 del 2 maggio 2005 ha ravvisato un’intesa restrittiva della concorrenza nella applicazione uniforme di alcune clausole del medesimo, non sussistendo d’altro canto ipresupposti del relativo rilievo d’ufficio, che può essere effettuato solo sulla base di fatti allegati e provati ovvero emergenti ex actis laddove la documentazione risulta inammissibilmente allegata con la comparsa conclusionale d’appello, né ritualmente prodotto in atti il modello ABI del 2002 e il Provvedimento della Banca d’Italia (espressamente qualificato come atto amministrativo dalla sentenza della Cassazione 13846 del 2019), indispensabili per la verifica della dedotta sovrapponibilità a tale modello delle clausole a suo tempo sottoscritte dall’odierno ricorrente, la cui garanzia è stata invero qualificata come contratto autonomo di garanzia, e non giàfideiussione omnibus; la corte territoriale ha, conseguentemente, rigettato il gravame; avverso questo specifico capo di sentenza il fideiussore [OSCURATO:PERSONA] proponeora ricorso per cassazione , sulla base di due motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denunzia la nullità della fideiussione stipulata in data 10/12/2009 in ragione del provvedimento della Banca d’Italia n. 12 del 13 dicembre 1994 e n. 55 del 2 maggio 2005, e censura la sentenzaimpugnata per non averela corte di merito considerato essere la detta nullità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che trattasi di nullità c.d. di protezione, a tutela del contraente debole e al contempodi interessi generali. Con il secondo motivo -nullità della fideiussione in virtù della riviviscenza dell’art. 1957 c.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 in relazione all’art. 360, comma, n. 3 c.p.c.-il ricorrente si duole essersi dalla corte di merito erroneamente qualificata la prestata garanzia come contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione; lamenta in secondo luogo (ed in subordine) non essersi altresì considerato che, non avendo il creditore proposto le sue istanze di recupero entro i sei mesi dalla data di apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo, la fideiussione si è estinta, con la conseguente perdita da parte sua della qualità di garante; I motiv i, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibilie in parte infondati. Va anzitutto osservato che in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. non risulta dal ricorrente debitamente riportato nel ricorso il testo della fideiussione con le clausole asseritamente riproducenti quelle del modello ABI indicate come nulle dalla Banca d’Italia. De ulteriormente porsi in rilievo che la censura non attinge la ratio decidendidella tardività della suddetta dedotta nullità. Senza sottacersi che nell’impugnata sentenza la corte di merito si è invero conformataal consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui le nullità di protezione sono rilevabili d’ufficio a condizione che la parte abbia nel termine delle preclusioni versato in atti i documenti sui quali poter valutare la dedotta nullità. In particolare,non risultano prodotti in atti né il modello ABI del 2002 né il Provvedimento della Banca d’Italia indispensabili per la verifica della dedotta sovrapponibilità a tale modello delle clausole sottoscritte dall’odierno ricorrente. Va, pertanto, data continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione va necessariamente coordinata con il principio di disponibilità della prova, soggetta al termine ordinario delle preclusioni( cfr. Cass., 3, n. 28983 del 18/10/2023; Cass., 3, n. 4867 del 23/2/2024). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovut