CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 37754/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12011-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° VITTORIA, CARRIER° ELEONORA, domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 384/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/04/2020; 9(i udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12011 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Eleonora e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 384 del 2020 della Corte di appello di Lecce esponendo, per quanto qui rileva, che: - avevano ottenuto una condanna giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], in solido con il marito, al pagamento di una somma di denaro, oltre spese processuali e accessori legali; - avevano quindi precettato i debitori senza computare, però, gli accessori IVA e spese generali; - avevano quindi intimato altro precetto corretto escludendo duplicazioni; - [OSCURATO:PERSONA] si era opposta contestando, in particolare, la spettanza delle spese generali, indicate come abrogate dal d.m. n. 140 del 2012 applicabile; - nelle more del giudizio le deducenti avevano intimato altro precetto avviando distinto procedimento esecutivo questa volta non immobiliare ma presso terzi; - quest'ultima procedura esecutiva terminava con ordinanza di assegnazione non opposta, sicché le parti chiedevano definirsi il giudizio di opposizione a precetto per cessazione della materia del contendere, ferma la decisione sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale; - il Tribunale aveva ritenuto fondata l'opposizione condannando le deducenti alla metà delle spese di lite, osservando che le spese generali non erano dovute "ratione temporis"; - la Corte di appello, adita dalle deducenti, aveva rigettato il gravame, con condanna alle spese, confermando la negatoria di debenza delle spese generali;RG n 12011 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, cod. proc. civ., della legge n. 247 del 2012, dei d.m. nn. 140 del 2012 e 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la legge n. 247 del 2013, con cui erano state nuovamente introdotte le spese generali, quale accessorio spettante in uno alla liquidazione dei compensi difensivi, era vigente al momento della pubblicazione della sentenza oggetto di precetto, e infatti nell'atto di appello era stata allegata la vigenza in parola prima della notifica dell'intimazione; con il secondo motivo si prospetta la violazione del giudicato esterno, determinatosi con la mancata opposizione dell'ordinanza di assegnazione menzionata in parte narrativa, che aveva attribuito alle deducenti una somma maggiore di quella precettata; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il primo motivo di ricorso è infondato; la Corte di appello, così come il Tribunale, hanno osservato che vi era stata tacita rinuncia al precetto in corso di lite, e che la prognosi concernente l'opposizione era da ritenersi favorevole all'opponente, quanto alle spese generali ancora oggetto di discussione ai fini delle spese in seconde cure, poiché escluse dal d.m. n. 140 del 2012; la Corte di appello, al riguardo, discorre di incontestata violazione del d.m. n. 140 del 2012, e sul punto la motivazione deve essere corretta, nel senso che la contestazione risulta dal ricorso e dagli atti esservi stata, ma infondatamente, posto che:RG n 12011 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] a) a prescindere dal fatto che nel gravame qui in scrutinio di parla di vigenza della legge n. 247 del 2012 al momento della pubblicazione della sentenza mentre nell'atto di appello riportato si parla di vigenza al momento della notifica del precetto, b) rimane dirimente la constatazione che la legge n. 247 del 2013, che ha reintrodotto il rimborso delle spese generali è entrata in vigore il 2 febbraio 2013, mentre la sentenza in parola è stata pacificamente pubblicata il 30 gennaio 2013; parte ricorrente, in memoria, richiama in senso contrario Cass., 30/05/2019, n. 13693 e Cass., 13/08/2020, n. 17076; quest'ultimo arresto, però, nella motivazione, ha chiarito che la parte allora ricorrente aveva propriamente evidenziato che il d.m. n.140 del 2012, attuativo dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, quale convertito, aveva escluso la previsione del rimborso delle spese forfettarie (§5); l'esclusione in parola era stata una consapevole scelta della normativa secondaria, come esplicitato nella relazione illustrativa al decreto (parte Avvocati, Generalità); questa Corte, nell'arresto richiamato, aveva per converso precisato che, essendo intervenuta, la liquidazione giudiziale allora in discussione, dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, che, in attuazione della legge professionale forense n. 247 del 2012, aveva ripristinato e indicato la parametrazione delle spese forfettarie, queste ultime spettavano: conclusione pienamente condivisibile; lo stesso arresto ha poi richiamato Cass., n. 13693 del 2018, cit. (§5.3), in punto di spettanza del suddetto rimborso anche in difetto di domanda (profilo su cui in particolare il precedente più risalente si era condivisibilmente soffermato §14); ne deriva che la prognosi negativa per le deducenti dell'esito dell'opposizione a precetto è stata correttamente effettuata ai fini della soccombenza virtuale, e dunque la censura qui in esame è infondata; il secondo motivo è inammissibile;RG n 12011 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la censura non spiega né dimostra come necessario nello stesso atto di gravame ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., se l'ordinanza di assegnazione avesse attribuito anche le spese generali in discussione; prim'ancora che scrutinabile nel merito, la censura è dunque inammissibile per come formulata; spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione; P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso, e condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 1.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, 1 5% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte delle ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 14