CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24786-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrkorrente- avverso la sentenza n. 1787/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24786 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- Rg 24786/2020 [OSCURATO:PERSONA] + 1 c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, indicata in epigrafe, che su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro e irrogazione sanzioni per recupero delle agevolazioni provvisoriamente concesse per l'acquisto di immobile da adibire a "prima casa", in quanto immobile "di lusso" - come tale escluso dall'agevolazione ai sensi della normativa vigente - ha accolto l'appello dell'Ufficio. La CTR ha ritenuto che erroneamente la CTP aveva dato rilievo alle caratteristiche del manufatto (indicato come cantina, consistente in cinque locali di mq 87,64 circa a piano terra distaccato e adibito a legnaia, lavanderia, sgombero ecc.), e non alla sua potenzialità abitativa, secondo le indicazioni della giurisprudenza, da computarsi pertanto nella superficie utile in quanto di fatto idonei allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] deposita successiva memoria Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 1 della Tariffa parte I, all. al DPR n. 131 del 1996 e dell'art. 6 DM 2 agosto 1969 ex art. 360 n. 3 c.p.c.; col secondo motivo si deduce omesso esame di un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR concluso che tutti e cinque i locali facenti parte del manufatto erano destinati ad esigenze abitative, mentre uno solo di essi era adibito a lavanderia. Considerato che: La questione dedotta nel presente ricorso verte sulla inclusione, ai fini della valutazione dell'immobile quale immobile di lusso, come tale escluso dalla agevolazione cd. prima casa in base alla normativa applicabile ratione temporis, di locali separati dall'immobile ma posti a servizio dello stesso. Sul punto - se cioè ai fini del computo della consistenza della unità immobiliare oggetto di agevolazione vadano o meno inclusi anche locali separati, non facenti parte della medesima struttura ancorchè posti a servizio della stessa - non si riscontrano specifici precedenti. Non sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c., per cui la causa va rinviata alla sez. quinta, per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti. Roma, 26 aprile 2022 / Il