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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11169/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione per cui, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 516 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Caserta lamentando: 2.1 violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva la difesa che entrambe le sentenze di merito vanno censurate non avendo posto a fondamento delle loro decisioni prove certe e tranquillanti circa la penale responsabilità del ricorrente, con particolare riferimento al giudizio formulato sulla insufficienza delle dichiarazioni rese dal Caserta a dimostrare la sua buona fede nella ricezione degli assegni di cui al capo di imputazione; 2.2 violazione ed erronea applicazione della legge penale e in particolare dell'art. 133 cod. pen.: rileva come sia evidente che la pena inflitta sia eccessiva in quanto determinata senza considerarne la finalità rieducativa come stabilito dall'art. 27 Cost..

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Con il primo motivo la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al delitto a lui ascritto; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Non è allora inutile ribadire che, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, l'operazione corretta è quella che contesti la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso si deduce, giustamente, il profilo di violazione di legge laddove si deduce la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione concernente la possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito.

Unitamente alla violazione di legge, la difesa ha denunziato inoltre vizio di motivazione che assume mancante, contraddittoria ed illogica: più volte questa Corte, con considerazione condivisa dal collegio, ha avuto modo di ribadire che nel ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Cass. Pen., 1, 22.9.2015 n. 39.122, PG in proc.

Rugiano; conf., Cass. Pen., 6, 6.12.2011 n. 800, Bidognetti; Cass. Pen., 2, 8.5.2012 n. 31.811, Sardo; Cass. Pen., 2, 6.2.2015 n. 19.712, Alota; Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 38.676, Onofri). 3.2 Quanto al motivo sulla pena, è sufficiente rilevare che la stessa era stata determinata dal primo giudice nel minimo edittale essendo allora appena il caso di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 25.1.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione per cui, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 516 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Caserta lamentando: 2.1 violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva la difesa che entrambe le sentenze di merito vanno censurate non avendo posto a fondamento delle loro decisioni prove certe e tranquillanti circa la penale responsabilità del ricorrente, con particolare riferimento al giudizio formulato sulla insufficienza delle dichiarazioni rese dal Caserta a dimostrare la sua buona fede nella ricezione degli assegni di cui al capo di imputazione; 2.2 violazione ed erronea applicazione della legge penale e in particolare dell'art. 133 cod. pen.: rileva come sia evidente che la pena inflitta sia eccessiva in quanto determinata senza considerarne la finalità rieducativa come stabilito dall'art. 27 Cost.. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Con il primo motivo la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al delitto a lui ascritto; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Non è allora inutile ribadire che, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, l'operazione corretta è quella che contesti la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso si deduce, giustamente, il profilo di violazione di legge laddove si deduce la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione concernente la possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito. Unitamente alla violazione di legge, la difesa ha denunziato inoltre vizio di motivazione che assume mancante, contraddittoria ed illogica: più volte questa Corte, con considerazione condivisa dal collegio, ha avuto modo di ribadire che nel ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Cass. Pen., 1, 22.9.2015 n. 39.122, PG in proc. Rugiano; conf., Cass. Pen., 6, 6.12.2011 n. 800, Bidognetti; Cass. Pen., 2, 8.5.2012 n. 31.811, Sardo; Cass. Pen., 2, 6.2.2015 n. 19.712, Alota; Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 38.676, Onofri). 3.2 Quanto al motivo sulla pena, è sufficiente rilevare che la stessa era stata determinata dal primo giudice nel minimo edittale essendo allora appena il caso di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.202
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