CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 33589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ago, avente il seguente indirizzo pec: vincenzod’[OSCURATO:EMAIL], elett. dom. presso lo studio RG 1232/2019- g.est. m.ferro Pag. 2 di 8 dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Crescenzio n. 43, come da procura allegato in calce all’atto -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., rappr.e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], avente il seguente indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Boccioni n.4, come da procura allegata in calce; -controricorrente- Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli; -intimati- per la cassazione del la sentenza della C orte d’appello di Napoli n. 225/2018del 20 . 1 1. 20 18, pubblicato in data 05.12.2018, in R.G. N . 712/2018; vista la memoria del ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno10 novembre 2022 dal presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r. l . impugna la sentenza della Corte d’appello diNapoli n. 225 /20 18 del 0 5 .12.20 18 in R.G. n. 712 /20 18 , che ne ha rigettato il reclamo ai sensi dell’art. 18 l.f. avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 31/2018 del 08.03 .201 8 , con cui –revocata in pari data l’ammissione al concordato preventivo - era RG 1232/2019- g.est. m.ferro Pag. 3 di 8 stato dichiarato il suo fallimento, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], exart. 7, co.1 l.f.; 2. ha premesso la sentenza che , avanti al tribunale: a) il P.M. aveva evidenziato l’insolvenza emergente da un’esposizione debitoria per oltre 8 milioni di euro(a fronte di circa 3,5 milioni di euro di crediti), in larga parte verso erario e istituti di previdenza, numerose procedure esecutive, indebitamento bancario (verso Banco di Napoli, MPS, [OSCURATO:PERSONA] ed Unicredit), contrazione del volume di affari, irregolarità su IVA, IRES e IRAP degli anni 2011 - 2012, secondo le indagini della Guardia di finanza; b) la società contesta va la legittim azione attiva della Procura;c) disposto il sequestro di un immobile, all’esito di CTU emergeva una grave crisi di liquiditàe aziendale; d) l a s ocietà in data 19.4.2017 depositava domanda di ammissione al concordato preventivo prenotativo e il t ribunale riuniva le due procedure , concedendo il termine per il deposito del piano; e ) integrata la domanda, ammesso il concordato, veniva disposta la convocazione del debitore, ai sensi dell’art.173 l.f., su relazione contestativa dei presupposti concordatizi svolta dal commissario giudiziale; f) la revoca dell’ammissione era alfine pronunciata, in quanto delle due proposte satisfattive avanzate dal debitore solo una (worst case) era munita di attestazione, contenendo comunque vizi de ll’asseverazione e anche quanto al piano, in particolare per genericità dell’analisi dei crediti e difetto d’informazione, carenza estimativa quanto agli immobili e ai relativi gravami e stato giuridico , sottovalutazione di un debito bancario(Banco di Napoli) e mancata prova di un accordo di stralcio per altro (Unicredit), così giustificandosi il fallimento; 3. c on reclamo ex art. 18 l.f. venivano impugna ti sia il decreto di revoca dell'ammissione al concordato, sia la sentenza dichiarativa di fallimento, contestando, sotto il primo profilo, la violazione del limite all’esame di sola fattibilità giuridica quale operato dal tribunale e, quanto, al secondo, l'omesso accertamento da parte del Tribunale di RG 1232/2019- g.est. m.ferro Pag. 4 di 8 [OSCURATO:PERSONA] di uno stato di decozione (dopo aver dichiarato l’improcedibilità del ricorso ex art.2409 c.c. dei sindaci dimissionari) e l’aver il P.M. fondato l'istanza di fallimento su dati di bilancio risalenti (esercizio chiuso al 31.12.2013, dunque tre anni prima del ricorso presentato e cinque anni prima della dichiarazione di fallimento) e in realtà superabili proprio con il concordato liquidatorio, come suggerito nella perizia espletata avanti al giudice prefallimentare; 4. l a Corte d' a ppello di Napo li ha ritenuto: a) compatibile con l’iniziativa del P.M.– e la sua legittimazione - che la segnalazione a tale organo dell’insolvenza, da parte del giudice civile, non fosse oggetto di un accertamento, né tanto meno di un necessario epilogo decisorio, competendo al destinatario della notitia semmai svilupparne gli elementi e comunque ben potendo intervenire anche in occasione di una definizione solo processuale del procedimento civile stesso; b) assorbente un motivo di inammissibilità del concordato, sollevato dalla curatela in sede di reclamoe non oggetto di deduzioni della debitrice , per violazione dell'art.177 comma 3 l.f., secondo cui i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160 l.f. , la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito, ove, come nellaspecie, la proposta asseverata non conteneva alcuna percentuale di soddisfacimento della parte (assai rilevante, il 58%) dei crediti privilegiati non soddisfatti e, quindi, degradati a chirografari, avendo essi diritto sia di voto che di trattamento; c) ulteriori ragioni di inammissibilità della proposta, sia per i limiti di analisi e completezza della stima del patrimonio immobiliare sia per la falsità attestativa di un accordo con Unicredit invero mai raggiunto, ciò riflettendosi sulla inattendibilità dell’attestazione e la infattibilità del concordato per impossibilità di realizzare la sua causa concreta; d) la sussistenza dello stato di insolvenza, desumibile da: i) ingente debitoria risultante ex actisper oltre 7 milioni di euro; ii) qualità del passivo, in gran parte su RG 1232/2019- g.est. m.ferro Pag. 5 di 8 debiti di natura erarialee bancaria; iii)risultanze negative prognostiche della CTU contabile disposta nel corso della procedura prefallimentare ed enuncianti la necessità di risorse esterne e nuove commesse, non giunte; iv)attivo circolante, inferiore di oltre 2 milioni di euro rispetto alla debitoria complessiva; v ) perdita de gli ultimi 3 esercizi , con incapacità di generare utili, anche solo al fine di raggiungere il pareggio di bilancio; 5. i l ricorso è fondato su di un unico motivo; ad esso resiste il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., costituito con controricorso e con deposito altresì di memoria; 6. il ricorrente deduce in realtà , ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, una pluralità di profili critici, tra cui: a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 l.f. ., ritenendo che la c orte abbia valuta to circostanze e dati non più attuali al momento del fallimento, riferitialla relazione allegata al bilancio risalente all'esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) l’essersi il P.M. limitato a trascrivere pedissequamente le risultanze della predetta relazione al bilancio, a riprodurre il ricorso ex art. 2409 c .c. proposto dai sindaci dimissionari, ove venivano denunciate irregolarità gestionali e difficoltà finanziarie anch’es s e risalenti al periodo 2009 - 2013 senza altrimenti comprovare l’insolvenza; c ) la mancata considerazione del mutamento in melius della situazione debitoria, con riduzione dei gravami esecutivi, accordi bancari conclusi o in itinere, rinunce dei soci ai finanziamenti, tutte circostanze non apprezzate nella c.t.u. disposta dal tribunale , al pari dell’assenza di istanze di fallimento private. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.il ricorso è inammissibile, sotto molteplici profili; non appare in primo luogo censurata la ratio decidendicon cui la corte, dando conto RG 1232/2019- g.est. m.ferro Pag. 6 di 8 di una corrispondente eccezione della curatela costituita, ha esposto una specifica (ed assorbente) ragione di inammissibilità dell’impugnazione avverso la revoca dell’ammissione del concordato, in punto di omessa considerazione del trattamento anche economico- satisfattivo da destinare, ai sensi degli artt.160, 161 e 177 l.f., ai creditori prelazionari degradati e per la parte proposta in migrazione da privilegio a chirografo; la sentenza, inoltre, nemmeno viene impugnata ove con chiarezza dà conto che sulla descritta contestazione “parte reclamante nulla ha dedotto” (pag.11); si tratta di un limite dell’attività impugnatoria che si traduce, almeno quanto alla revoca del concordato, in ragione sufficiente a precludere l’esame di ogni altra doglianza, preso atto della decisività con cui la circostanza è stata assunta dal giudice di merito (Cass. 17182/2020); così come, si aggiunge, appare passata in giudicato la sentenza ove si dà conto della infattibilità complessiva del piano di concordato, per la sua inettitudine a raggiungere la rispettiva causa concreta; 2. quanto alla con testata legittimazione del P.M., al di là della commistione di vizi genericamente addotti anche rispetto all’attività del tribunale autore della segnalazione, va ricordato che laratio dell'art. 7 l.f., venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è nel senso di estendere la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta in tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis(cfr. Cass. n. 10679 del 2014; Cass. n. 23391 del 2016; Cass. n. 646 del 2019) senza alcun condizionamento, ovviamente, a valle per il tribunale che sia investito dell’iniziativa e, ai fini qui d’interesse, senza che il tribunale debba operare altresì una preliminare valutazione di come il riscontro dello stato d’insolvenza sia stato segnalato dal giudice civile ovvero analizzato poi dal P.M. procedente, appartenendo proprio e soltanto all’istruttoria dell’art.15 l.f. ogni verifica sull’insolvenza enunciata anche dalla parte pubblica(Cass. 27670/2022); RG 1232/2019- g.est. m.ferro Pag. 7 di 8 3. sul punto, il motivo è dunque eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza, nel senso che non si confronta mediante puntuale contrapposizione rispetto ad una diversa ricostruzione dell’istituto giuridico, solo apoditticamente invocato a suffragio di una tesi non altrimenti motivata; in questo senso, va data continuità al principio per cui «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» (Cass. s.u. 23745/2020), 4. quanto alle doglianze sull’insolvenza, il relativo accertamento , per costante indirizzo di questa Corte, rinvia ad un apprezzamento del giudice di merito che, nella specie, non si è sottratto proprio ad un’attualizzazione del giudizio al momento della pronuncia di fallimento (Cass. 19790/2015) argomentando non solo sulle risultanze della relazione al bilancio chiuso a fine 2013, ma avendo riguardo agli accertamenti e alle prognosi della CTU espletata in sede prefallimentare, riferita a dati di bilancio e verifiche contabili da cui è emersa una somma di circostanze negative sia sul piano finanziario che organizzativo-aziendale; il giudice di merito pertanto non si è discostato dal principio, cui va data continuità, per cui, «lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità RG 1232/2019- g.est. m.ferro Pag. 8 di 8 dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività» (Cass. 7087/2022); 5. i l ricorso, con clusivamente , va dichiarato inammissibile , con condanna alle spese, liquidate secondo la regola della soccombenza e meglio indicate in dispositivo; ricorrono i presupposti processuali per dare atto -ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u.4315/2020) P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimentodi legittimità, determinate in euro 7.000 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugn