Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 65/1973
ECLI:IT:COST:1973:65
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con atto di citazione in data 10 luglio 1970, [OSCURATO:PERSONA] ed
altri, tutti dipendenti dall'Azienda trasporti municipalizzati di
Milano, con mansioni di bigliettai e conducenti, convenivano in
giudizio, davanti al tribunale di Milano, la azienda stessa, assumendo:
a) di aver prestato e di prestare la propria opera per sette giorni
consecutivi, usufruendo del riposo settimanale solo all'ottavo giorno;
b) di aver percepito e di percepire la retribuzione per il settimo
giorno di lavoro con paga ordinaria, anziché straordinaria.
c) di essere, pertanto, creditori della maggiorazione prevista
dagli accordi collettivi per le ore di lavoro prestate nel settimo
giorno, da considerarsi festivo a tutti gli effetti giuridici;
In base all'assunto, le parti chiedevano al tribunale - previo
riconoscimento che le prestazioni dell'attività lavorativa per sette
giorni consecutivi comportavano e comportano per l'A.T.M. l'obbligo di
retribuire le ore compiute al settimo giorno di lavoro con le
maggiorazioni previste dall'art. 3 dell'accordo nazionale 3 dicembre
1958 - la condanna della azienda al pagamento delle indicate spettanze.
Nel corso della trattazione della causa, il difensore delle parti
attrici eccepiva la illegittimità costituzionale degli articoli 21,
26, 31, 34 delle disposizioni generali annesse al r.d.l. 19 ottobre
1923, n. 2328, in quanto in contrasto con l'art. 36, terzo comma, della
Costituzione per il riflesso esercitato su tali disposizioni di legge
dalla sentenza 15 dicembre 1967, n. 150, della Corte costituzionale,
con la quale veniva dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 16 delle precitate disposizioni generali.
Il tribunale di Milano - sezione X civile -, ritenendo che la
prospettata questione di legittimità costituzionale non fosse
manifestamente infondata, sia per essersi, anche l'azienda convenuta,
nel resistere alle pretese degli attori, riferita agli artt. 21, 26,
31, 34 delle più volte citate disposizioni generali - articoli che
consentirebbero la fissazione dei 52 riposi settimanali senza
predeterminare alcuna cadenza nelle pause lavorative -, sia per i
riflessi esercitati sull'oggetto della causa dalla sentenza n. 150 del
1967 della Corte costituzionale, sospendeva il giudizio in corso ed
emetteva ordinanza - datata 23 dicembre 1970 - con la quale disponeva
la trasmissione degli atti alla Corte per la risoluzione della
questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. 21, 26, 31,
34 delle disposizioni generali annesse al r.d.l. 2 dicembre 1923,
numero 2682, in relazione all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.
Davanti alla Corte si sono regolarmente costituiti uno degli
attori, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] e l'Azienda trasporti municipalizzati di
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, difesa ed
assistita dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA].
Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La
parte attrice, riportandosi, nelle deduzioni depositate il 5 agosto
1971, alla surricordata sentenza della Corte costituzionale n. 150 del
1967 e alla sentenza della stessa Corte del 30 giugno 1971, n. 146
(successiva all'ordinanza del tribunale di Milano), con la quale è
stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 21 del
r.d.l. n. 2328 del 1923 - la prima delle disposizioni impugnate nella
stessa ordinanza di rimessione - per gli stessi motivi per i quali, con
la precedente sentenza, era stata dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 16, rileva che le considerazioni svolte dalla
Corte, nel motivare le due decisioni, debbono essere estese anche alla
questione in atto, attesa la identità di contenuto delle norme
impugnate.
Infatti, per la parte attrice, le norme richiamate ometterebbero di
"indicare in quale modo deve essere regolato l'esercizio del diritto
del lavoratore, inteso nel senso che ad un certo numero di giornate
lavorative faccia seguito quella di riposo" consentendo, di riflesso,
"di raggruppare in modo irrazionale ed arbitrario, le giornate di
riposo, e pertanto, di poterle concedere anche dopo lunghi periodi di
lavoro o addirittura in un unico contesto di tempo".
L'A.T.M., nelle deduzioni depositate il 13 luglio 1971, osserva, in
via preliminare, che, ripetendo gli artt. 26, 31 e 34 del r.d.l. n.
2328 del 1923 la stessa dizione letterale dell'articolo 16 dello stesso
testo legislativo, articolo dichiarato incostituzionale, non sorgono
questioni diverse e che, per quanto riguarda l'art. 21, la sollevata
questione dovrà essere dichiarata infondata per effetto della sentenza
n. 146 del 1971.
Fa rilevare, comunque, che la sentenza n. 146 del 1971 non
prescrive una disciplina uniforme della periodicità del riposo, ma,
anzi, consente una disciplina differenziata, purché: si tratti di casi
di necessità a tutela di altri apprezzabili interessi; non venga, nel
complesso, snaturato ed eluso il rapporto di un giorno di riposo e sei
di lavoro; non siano superati i limiti di ragionevolezza, sia rispetto
alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto
alla tutela dei lavoratori, soprattutto per quanto riguarda la loro
salute.
Sulla base di tale rilievo, la convenuta ritiene che nessuna
rilevanza assumerebbe, per il giudizio a quo, la questione sollevata
dal tribunale di Milano, in quanto questi non potrebbe accogliere la
domanda degli attori a seguito della eventuale dichiarazione di
incostituzionalità degli articoli contestati, ma dovrebbe vagliare se
la disciplina attuata in concreto con "atto di autonomia" sia in
contrasto o meno con i principi enunciati nella sentenza n. 146 del
1971.
2. - Con sentenza 7 luglio - 29 agosto 1970 il tribunale di Genova
respingeva, per improponibilità dell'azione, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed altri diretta a conseguire la condanna dell'Azienda
municipalizzata (A.T.M.) di quella città a retribuire loro come lavoro
straordinario festivo il servizio prestato nel settimo giorno
consecutivo di lavoro in attuazione dei turni predisposti dalla
società stessa, che prevedevano il riposo settimanale solo nell'ottavo
giorno di attività.
Contro la sentenza proponeva gravame il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo
alla Corte di appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di ritenere
proponibile la domanda attrice e di accogliere, nel merito, le istanze.
Con sentenza 31 maggio 1971 la Corte di appello di Genova, sezione
magistratura del lavoro, riteneva proponibile l'azione e respingeva
l'eccezione, sollevata dalla convenuta A.T.M., di avvenuta
prescrizione.
Con ordinanza successiva e in pari data, la stessa Corte sollevava
d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26 del
r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, in relazione all'art. 36, ultimo
comma, della Costituzione.
La Corte, dopo aver precisato nella motivazione, che la fattispecie
ricade sotto la disposizione di cui all'art. 26 del r.d.l. 2 dicembre
1923, n. 2682, che modifica il r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, in
quanto l'appellante deve essere inquadrato, per le mansioni svolte, tra
il personale delle stazioni e scali di cui al titolo IV della legge e
non già sotto quella dell'art. 21, osserva che l'art. 26 sarebbe
incostituzionale in quanto consente una periodicità del riposo non
corrispondente ai fini dell'istituto e in contrasto con l'art. 36,
ultimo comma, della Costituzione.
Nessuna delle parti si è costituita davanti alla Corte e non vi è
stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Analoga ordinanza emetteva la stessa Corte d'appello di
Genova, in data 31 maggio 1971, nella causa di appello promossa da
[OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del tribunale di Genova del 7 luglio -
29 agosto 1970, parte convenuta l'A.T.M. di Genova.
La questione di legittimità costituzionale, in relazione
all'articolo 36, ultimo comma, della Costituzione, investe, nel caso,
l'art. 31 del r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, che modifica il r.d.l.
19 ottobre 1923, n. 2328, rientrando l'appellante tra il "personale di
linea", di cui al titolo V della legge. La motivazione dell'ordinanza
è del tutto identica alla precedente. Anche in relazione a tale
ordinanza non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - L'ordinanza del tribunale di Milano e quelle della Corte di
appello di Genova prospettano la questione di legittimità
costituzionale, con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 36 della
Costituzione nella parte relativa al diritto del lavoratore al riposo
settimanale, degli artt. 21, 26, 31, 34 del r.d.l. 19 ottobre 1923, n.
2328, modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, convertito nella
legge 17 luglio 1925, n. 473, e contenente disposizioni per la
formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto in concessione.
Poiché le questioni prospettate sono identiche, le cause possono
essere riunite.
2. - Preliminarmente la Corte osserva che privo di fondamento si
palesa il rilievo prospettato dall'A.T.M. di Milano circa la nessuna
rilevanza che assumerebbe, per il giudizio a quo, la sollevata
questione di legittimità costituzionale, in quanto il tribunale non
potrebbe accogliere la domanda attrice neppure a seguito della
dichiarazione di incostituzionalità degli articoli contestati, ma
dovrebbe vagliare se la disciplina attuata dall'A.T.M. in concreto
"con atto di autorità", sia in contrasto o meno con i principi
enunciati nella sentenza n. 146 del 1971.
L'osservazione attiene al merito della causa. La rilevanza della
questione è data dal fatto che l'adottata disciplina dell'A.T.M. trae
la sua derivazione dalle norme giuridiche impugnate, alle quali la
stessa A.T.M. si è riferita per opporsi alle istanze della parte
attrice, per cui il giudizio non può essere definito, nei termini
proposti dal giudice a quo, indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale.
3. - Gli artt. 21, 26, 31, 34 delle disposizioni annesse al
richiamato r.d.l. 1923, n. 2328, contengono disposizioni normative
letteralmente identiche e differiscono soltanto rispetto alle categorie
dei soggetti ai quali ogni singola disposizione si riferisce.
Infatti, l'art. 21 disciplina il riposo periodico del personale di
scorta ai treni e del personale navigante; l'art. 26, quello delle
stazioni e degli scali; l'art. 31, quello del personale delle linee; e,
infine, l'art. 34, quello del personale vario.
Le norme impugnate dettano, in perfetta sincronia: "tra i riposi
continuati in residenza... ve ne debbono essere 52 all'anno della
durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare".
4. - Questa Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 146 del 1971,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, uniformandosi alla
sentenza n. 150 del 1967, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 dello stesso r.d.l. 1923,
n. 2328, e riferibile al riposo periodico del personale di macchina.
Consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della questione sollevata
in merito all'art. 21.
5. - La Corte, con le sentenze n. 150 del 1967 e n. 146 del 1971,
ha ritenuto che la formulazione vaga e imprecisa delle norme
contemplate violi il principio del diritto al riposo settimanale nel
concetto espresso dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione, in
quanto consente di raggruppare in modo irrazionale e arbitrario le
giornate di riposo e di concederle anche dopo lunghi periodi di lavoro
o addirittura in un unico contesto di tempo.
La Corte ha altresì stabilito, con le richiamate sentenze, che
l'art. 36, terzo comma, della Costituzione, col termine "riposo
settimanale" intende affermare la periodicità del riposo, nel
rapporto, in linea di massima, di un giorno su sei di lavoro. Ha
chiarito, infine, che la varietà di qualità e di tipi di lavoro non
consente una uniforme disciplina che urterebbe contro gli interessi del
mondo del lavoro e degli stessi lavoratori, per cui devesi
necessariamente ammettere la legittimità di una periodicità
differenziata. Tale disciplina differenziata deve attenersi ai seguenti
principi:
a) si tratti di casi di necessità a tutela di apprezzabili
interessi;
b) non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto
alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto
alla tutela degli interessi del lavoratore, soprattutto per quanto
riguarda la salute dello stesso.
Poiché le norme impugnate con le ordinanze del tribunale di Milano
e della Corte di appello di Genova ricadono nello stesso vizio già
rilevato per gli artt. 16 e 21 del medesimo r.d.l., dovrà esserne
riconosciuta l'illegittimità costituzionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
1) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 26, 31 e
34 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328
(Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione),
modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, numero 2682;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 delle stesse disposizioni,
già dichiarato illegittimo con sentenza n. 146 del 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere