CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04270/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Drimbarean) Rilevato che entrambi i motivi di ricorso si rivelano improponibili: - il primo, di natura processuale, perché precluso dal giudicato parziale con cui la Corte di Cassazione, con sentenza della Seconda Sezione penale del 10/02/2023, ha accolto l'originario ricorso del ricorrente su temi afferenti in via esclusiva alla sua responsabilità in ordine ai delitti in addebito, senza che la questione odierna sia stata in quella sede prospettata; - il secondo, afferente alla motivazione dell'impugnata sentenza di rinvio, poiché sollecita a questa Corte di legittimità una non consentita rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice del merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 21-ticembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C6J aclo 'Ioni - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 1 EN-2025