CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado in ordine ai delitti di furto in abitazione, in forma consumata e tentata, ai medesimi ascritti; Letta la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per l'odierna udienza; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento dell'escussione dei testi Ciriello e [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato in quanto prospetta censure meramente esplorative, inerenti a violazioni di norme processuali in palese contrasto con gli atti processuali, avendo la Corte escluso, con motivazione incensurabile, l'indispensabilità della richiesta escussione, in linea con il carattere di eccezionalità che caratterizza l'integrazione probatoria nel giudizio d'appello; Rilevato che il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi A) e E3) - sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale, a fronte di un attento esame del compendio probatorio, ha escluso la sussistenza di dubbi circa l'affermazione di responsabilità per i reati in contestazione; [OSCURATO:PERSONA] che i residui motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali il ricorrente contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità, la mancata esclusione della recidiva • contestata nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla riconosciuta aggravante - appaiono tutti inammissibili in quanto inerenti al trattamento punitivo, nonostante la Corte territoriale abbia specificato, con argomentazioni incensurabili: -come il valore economico dei beni sottratti nonché le modalità dell'azione non consentono la concessione dell'attenuante della lieve entità;- come non possa essere disapplicata la contestata recidiva, alla luce dei plurimi precedenti penali, per reati della stessa indole di quelli per cui si procede, gravanti in capo al ricorrente, sintomo di un'accentuata pericolosità sociale; - come, per le medesime ragioni, non possano essere concesse le attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla ritenuta recidiva; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] - con i quali la ricorrente si duole dell'erronea qualificazione del reato sub 2) come tentato furto in abitazione e deduce vizio della motivazione sul punto • - sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come l'idoneità causale degli atti rispetto al conseguimento dell'obiettivo delittuoso vada apprezzata con valutazione ex ante, mentre, per ciò che concerne la direzione univoca degli stessi, occorre aver riguardo anche degli atti preparatori e non solo di quelli esecutivi; alla stregua di siffatti canoni, la non equivocità degli atti è stata desunta dalle caratteristiche oggettive della condotta posta in essere, orientata a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rilevando l'intenzione degli agenti a commettere quello specifico delitto; Rilevato che il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] - con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità- è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, benché la Corte abbia incensurabilmente giustificato il diniego dell'invocata attenuante, alla luce del non esiguo valore dei beni sottratti; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] - con il quale la ricorrente si duole dell'erronea valutazione probatoria che ha condotto all'affermazione di responsabilità per il reato di furto di cui al capo 3) - è parimenti inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha affermato la riconducibilità del fatto in contestazione alla ricorrente sulla scorta, non solo del riconoscimento fotografico, ma anche alla luce degli ulteriori accertamenti effettuati dagli operanti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che. i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M