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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 35906/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10427-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rapp. e di?. dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con ultima residenza in CORCIANO, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4; - intimato - Avverso la sentenza n. 6/1/13 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30.9.2021, Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex amministratore della società A.C.

Crri-A [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al termine di una verifica parziale della Guardia di Finanza avente ad oggetto la fruizione di benefici fiscali ex lege n. 398 del 1991 previsti per le società sportive dilettantistiche, un avviso di accertamento relativo a riprese IVA, IRES ed IRAP per il periodo di imposta 1.1.2005- 18.

5. 2005; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza 32/8/2010, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. di Perugia che, con sentenza n. 6/1/13, depositata il 25.2.2013, rigettò il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - da un lato, provato lo svolgimento, da parte della società contribuente, di attività sportiva dilettantistica, avendo questa partecipato, con la denominazione A.C.

Città di Castello 1919, al campionato di eccellenza organizzato dalla FIGC e, dall'altro, rilevante, per fruire dei benefici fiscali ex l'art. 90 della

I. n. 289 del 2002, l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva nell'anno 2005/2006, oltre all'inserimento "nell'elenco che il CONI compila a tal proposito", al contempo escludendo l'esistenza di un obbligo di registrazione degli atti costitutivi e di trasformazione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo; è rimasto intimato il RIZZUTO; Ric. 2014 n. 10427 sez.

ST - ud. 30-9-2021 -2- che la Procura Generale, nella persona del P.G. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni ex art. 380- bis.1. cod. proc. civ., instando per l'accoglimento del ricorso; che alla precedente adunanza camerale del 28.1.2021, rilevato che il ricorso per cassazione è stato proposto decorso un anno dalla pubblicazione della decisione impugnata, questa Corte, dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, per non essere stata la stessa eseguita a norma dell'art. 330, comma 3, cod. proc. civ., ne ha disposto la rinotifica entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha tempestivamente provveduto all'uopo, sia pure nelle forme dell'art. 143 cod. proc. civ. (cfr. relata dell'atto da notificare al RIZZUTO e consegnato all'Ufficio N.E.P. presso la Corte di Appello di Perugia in data 16.4.2021); Considerato che con il primo ed unico motivo di ricorso l'AGENZIA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), la violazione dell'art. 1 della

I. n. 398 del 1991 e dell'art. 90 della

I. n. 289 del 2002, per non avere la C.T.R. considerato che, per fruire delle agevolazioni fiscali, l'effettivo esercizio dell'attività sportiva mediante la partecipazione al campionato di calcio è irrilevante, occorrendo, al contrario, che (a) l'associazione sportiva dilettantistica si costituisca con atto scritto contenente le clausole statutarie indicate alle lettere da a) ad h) dell'art. 90, comma 18 della legge n. 389 cit., e (b) lo statuto contenga "l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette"; nella specie - si osserva ulteriormente - l'atto costitutivo e lo statuto sono stati redatti solo il 25.4.2005, mentre l'atto pubblico di Ric. 2014 n. 10427 sez.

ST - ud. 30-9-2021 -3- trasformazione è stato iscritto nel registro delle imprese in data 17.5.2005, né dalla documentazione agli atti risulta provata l'iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] delle Associazioni e [OSCURATO:PERSONA] del CONI di cui ai commi dal 20 al 22 dell'art. 90 cit., né, ancora, risultano effettuate le comunicazioni previste dall'art. 1 legge n. 398 del 1991; che il motivo è fondato; che è sufficiente all'uopo rinviare, quali precedenti conformi, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., e sia pure con i dovuti adattamenti dovuti alla normativa applicabile ratione temporis al caso di specie (ci si riferisce, in particolare, all'art. 90, comma 18 della

I. n. 289 cit., come modificato dalla

I. n. 128 del 2004), a quanto già statuito da questa Corte, tra le medesime parti, sebbene relativamente a periodi diversi da quello oggetto del presente giudizio, con le decisioni del 9 giugno 2020, nn. 10979 e 10980; che, in particolare, per fruire del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere integrati con le clausole statutarie contenenti i requisiti di cui al comma 18 dell'art. 90 cit., mentre, nella specie, l'associazione A.C.

Città di Castello risulta avere predisposto lo statuto e l'atto costitutivo solo in data 25.4.2005 omettendone, tuttavia, la registrazione con l'inserimento dei requisiti menzionati; che Cass. sez. 5, 13 novembre 2019, n. 29401 ha chiarito che "in tema di IRES, IRAP ed IVA, l'agevolazione prevista dalla

I. n. 398 del 1991 per le associazioni sportive dilettantistiche va esclusa qualora esse non siano affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti nazionali di promozione sportiva, non trovando applicazione l'art. 9-bis del d.l. n. 417 del 1991 Ric. 2014 n. 10427 sez.

ST - ud. 30-9-2021 -4- (conv., con modif., in I. n. 66 del 1992) che estende detto regime fiscale a tutte le associazioni senza scopo di lucro.

Sussiste, infatti, tra le predette norme un rapporto di specialità: secondo il regime applicabile "ratione temporis", ove il fine sportivo dell'associazione sia previsto statutariamente, ancorché l'associazione rientri nella categoria generale di quelle non lucrative, resta applicabile la norma speciale preesistente di cui all'art. 1 della

I. n. 398 del 1991, che richiede il suddetto requisito formale dell'affiliazione"; che anche per l'esenzione d'imposta prevista dal d.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, in favore delle associazioni non lucrative (nella specie, un'associazione sportiva dilettantistica), essa dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI (Cass., 5 agosto 2016, n. 16449), essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass., 12 dicembre 2018, n. 31229; Cass., 30 aprile 2018, n. 10393; Cass., 4 marzo 2015, n. 4315; Cass., 11 marzo 2015, n. 4872); che, avendo assegnato rilievo esclusivo, onde fruire dei benefici fiscali, alla partecipazione dell'associazione sportiva al campionato di calcio, la C.T.R. ha dunque violato la normativa di settore e non si è attenuta ai principi che precedono.

Peraltro, non risultano neppure effettuate le comunicazioni di cui all'art. 1 della

I. n. 398 del 1991, relativamente all'esercizio dell'opzione del regime agevolato di cui al successivo art. 2; Ric. 2014 n. 10427 sez.

ST - ud. 30-9-2021 -5- Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la decisione impugnata cassata; non essendo necessari, peraltro, ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito (ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), con il rigetto del ricorso originario del contribuente; che, quanto alle spese di lite, le stesse vengono integralmente compensate tra le parti, in considerazione del consolidamento, nelle more dello svolgimento del giudizio, della giurisprudenza di legittimità sui profili interessati dalla odierna controversia; P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10427-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rapp. e di?. dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con ultima residenza in CORCIANO, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4; - intimato - Avverso la sentenza n. 6/1/13 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30.9.2021, Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex amministratore della società A.C. Crri-A [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al termine di una verifica parziale della Guardia di Finanza avente ad oggetto la fruizione di benefici fiscali ex lege n. 398 del 1991 previsti per le società sportive dilettantistiche, un avviso di accertamento relativo a riprese IVA, IRES ed IRAP per il periodo di imposta 1.1.2005- 18. 5. 2005; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza 32/8/2010, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. di Perugia che, con sentenza n. 6/1/13, depositata il 25.2.2013, rigettò il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - da un lato, provato lo svolgimento, da parte della società contribuente, di attività sportiva dilettantistica, avendo questa partecipato, con la denominazione A.C. Città di Castello 1919, al campionato di eccellenza organizzato dalla FIGC e, dall'altro, rilevante, per fruire dei benefici fiscali ex l'art. 90 della I. n. 289 del 2002, l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva nell'anno 2005/2006, oltre all'inserimento "nell'elenco che il CONI compila a tal proposito", al contempo escludendo l'esistenza di un obbligo di registrazione degli atti costitutivi e di trasformazione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo; è rimasto intimato il RIZZUTO; Ric. 2014 n. 10427 sez. ST - ud. 30-9-2021 -2- che la Procura Generale, nella persona del P.G. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni ex art. 380- bis.1. cod. proc. civ., instando per l'accoglimento del ricorso; che alla precedente adunanza camerale del 28.1.2021, rilevato che il ricorso per cassazione è stato proposto decorso un anno dalla pubblicazione della decisione impugnata, questa Corte, dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, per non essere stata la stessa eseguita a norma dell'art. 330, comma 3, cod. proc. civ., ne ha disposto la rinotifica entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha tempestivamente provveduto all'uopo, sia pure nelle forme dell'art. 143 cod. proc. civ. (cfr. relata dell'atto da notificare al RIZZUTO e consegnato all'Ufficio N.E.P. presso la Corte di Appello di Perugia in data 16.4.2021); Considerato che con il primo ed unico motivo di ricorso l'AGENZIA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), la violazione dell'art. 1 della I. n. 398 del 1991 e dell'art. 90 della I. n. 289 del 2002, per non avere la C.T.R. considerato che, per fruire delle agevolazioni fiscali, l'effettivo esercizio dell'attività sportiva mediante la partecipazione al campionato di calcio è irrilevante, occorrendo, al contrario, che (a) l'associazione sportiva dilettantistica si costituisca con atto scritto contenente le clausole statutarie indicate alle lettere da a) ad h) dell'art. 90, comma 18 della legge n. 389 cit., e (b) lo statuto contenga "l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette"; nella specie - si osserva ulteriormente - l'atto costitutivo e lo statuto sono stati redatti solo il 25.4.2005, mentre l'atto pubblico di Ric. 2014 n. 10427 sez. ST - ud. 30-9-2021 -3- trasformazione è stato iscritto nel registro delle imprese in data 17.5.2005, né dalla documentazione agli atti risulta provata l'iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] delle Associazioni e [OSCURATO:PERSONA] del CONI di cui ai commi dal 20 al 22 dell'art. 90 cit., né, ancora, risultano effettuate le comunicazioni previste dall'art. 1 legge n. 398 del 1991; che il motivo è fondato; che è sufficiente all'uopo rinviare, quali precedenti conformi, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., e sia pure con i dovuti adattamenti dovuti alla normativa applicabile ratione temporis al caso di specie (ci si riferisce, in particolare, all'art. 90, comma 18 della I. n. 289 cit., come modificato dalla I. n. 128 del 2004), a quanto già statuito da questa Corte, tra le medesime parti, sebbene relativamente a periodi diversi da quello oggetto del presente giudizio, con le decisioni del 9 giugno 2020, nn. 10979 e 10980; che, in particolare, per fruire del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere integrati con le clausole statutarie contenenti i requisiti di cui al comma 18 dell'art. 90 cit., mentre, nella specie, l'associazione A.C. Città di Castello risulta avere predisposto lo statuto e l'atto costitutivo solo in data 25.4.2005 omettendone, tuttavia, la registrazione con l'inserimento dei requisiti menzionati; che Cass. sez. 5, 13 novembre 2019, n. 29401 ha chiarito che "in tema di IRES, IRAP ed IVA, l'agevolazione prevista dalla I. n. 398 del 1991 per le associazioni sportive dilettantistiche va esclusa qualora esse non siano affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti nazionali di promozione sportiva, non trovando applicazione l'art. 9-bis del d.l. n. 417 del 1991 Ric. 2014 n. 10427 sez. ST - ud. 30-9-2021 -4- (conv., con modif., in I. n. 66 del 1992) che estende detto regime fiscale a tutte le associazioni senza scopo di lucro. Sussiste, infatti, tra le predette norme un rapporto di specialità: secondo il regime applicabile "ratione temporis", ove il fine sportivo dell'associazione sia previsto statutariamente, ancorché l'associazione rientri nella categoria generale di quelle non lucrative, resta applicabile la norma speciale preesistente di cui all'art. 1 della I. n. 398 del 1991, che richiede il suddetto requisito formale dell'affiliazione"; che anche per l'esenzione d'imposta prevista dal d.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, in favore delle associazioni non lucrative (nella specie, un'associazione sportiva dilettantistica), essa dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI (Cass., 5 agosto 2016, n. 16449), essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass., 12 dicembre 2018, n. 31229; Cass., 30 aprile 2018, n. 10393; Cass., 4 marzo 2015, n. 4315; Cass., 11 marzo 2015, n. 4872); che, avendo assegnato rilievo esclusivo, onde fruire dei benefici fiscali, alla partecipazione dell'associazione sportiva al campionato di calcio, la C.T.R. ha dunque violato la normativa di settore e non si è attenuta ai principi che precedono. Peraltro, non risultano neppure effettuate le comunicazioni di cui all'art. 1 della I. n. 398 del 1991, relativamente all'esercizio dell'opzione del regime agevolato di cui al successivo art. 2; Ric. 2014 n. 10427 sez. ST - ud. 30-9-2021 -5- Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la decisione impugnata cassata; non essendo necessari, peraltro, ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito (ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), con il rigetto del ricorso originario del contribuente; che, quanto alle spese di lite, le stesse vengono integralmente compensate tra le parti, in considerazione del consolidamento, nelle more dello svolgimento del giudizio, della giurisprudenza di legittimità sui profili interessati dalla odierna controversia; P.Q.M. Accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il
Sentenza Cassazione n. 35906/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris