Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 08913/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo accoglieva parzialmente l'appello proposto dai ricorrenti contro il provvedimento applicativo emanato dal Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, in data 2 maggio 2022, limitando la confisca al punto vendita della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., situato in Palermo, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 112, formalmente intestato ad [OSCURATO:PERSONA], di cui è trustee [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuto di fatto riconducibile al proposto.

2. Avverso il richiamato provvedimento sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], nell'indicata qualità, propongono ricorsi per cassazione, con unico atto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia (ossia, per il Lucchese, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per il [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'Anno), proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo denunciano violazione degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 159, lamentando che la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto che la società [OSCURATO:PERSONA] non è un'impresa mafiosa, ha erroneamente ritenuto l'acquisizione del punto vendita di Palermo, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 112, avvenuta con mezzi illeciti.

L'erroneità di tale conclusione, con conseguente motivazione apparente della decisione della Corte territoriale, dipenderebbe dalla circostanza che essa si fonderebbe sulle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non riscontrate da altri soggetti e smentite sia dalle presunte persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia dall'archiviazione del procedimento, a carico del Lucchese, per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti dei predetti, e dall'assoluzione del medesimo Flamia per tale reato in considerazione dell'assenza di riscontri esterni individualizzanti.

2.2. Mediante il secondo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrenti lamentano che il Lucchese già deteneva, prima dell'assunta acquisizione, con metodo illecito, delle quote dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 33% delle quote della società SA.GI.CA ., sicché il punto vendita di Palermo, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 112, non avrebbe potuto essere confiscato nella sua totalità bensì, a tutto concedere, nella sola misura del 66%. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile.

1.1. Come invero ricordato dagli stessi ricorrenti, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 - 01).

1.2. Ciò premesso, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la motivazione resa dalla Corte territoriale, e integrata in parte qua con quella del Tribunale che ha ricostruito l'articolata vicenda, non è meramente apparente, e si è del resto espressamente confrontata con le doglianze riproposte dai difensori in ordine alla rilevanza dell'archiviazione del procedimento per estorsione aggravata a carico del Lucchese e all'assoluzione del Flamia.

E, invero, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, come ricorda la decisione impugnata, con argomentazione lineare, sono state corroborate da quelle rese dallo stesso proposto, il quale ha ammesso di aver dato mandato al Morreale o al Flamia di intercedere in suo favore e di aver saputo, in seguito, che [OSCURATO:PERSONA] e il cugino [OSCURATO:PERSONA] avevano convinto l'[OSCURATO:PERSONA] a non insistere nella richiesta di estrometterlo dalla gestione del punto vendita e ad accettare la sua richiesta di lasciarglielo gestire il negozio da solo, condizione che, poi, [OSCURATO:PERSONA] aveva a propria volta rappresentato ad [OSCURATO:PERSONA] il quale, parimenti, aveva accettato.

Lo stesso proposto ha dichiarato, inoltre, di aver ricompensato con una somma di denaro il Morreale per il "favore" ricevuto.

Di qui la Corte territoriale ha evidenziato, con adeguata motivazione (pag. 23-24), che alcun rilievo può assumere, in tale contesto, posto che la riunione si tenne in presenza dell'[OSCURATO:PERSONA], del Lucchese e di alcuni esponenti della famiglia mafiosa bagherese, che la volontà dei soci non ne fosse stata coartata e avessero deciso di cedere le quote per loro libera scelta, considerato che è emerso, per quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente, che egli ha richiesto la mediazione dell'esponente mafioso [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il punto vendita in suo favore e lo ha ricompensato per il proficuo interessamento con la somma di euro 25.000,00.

D'altra parte, la taciturna presenza dei mafiosi ha infastidito l'[OSCURATO:PERSONA], per come ammesso dallo stesso, ed è stata definita incresciosa dall'[OSCURATO:PERSONA].

E, naturalmente, trattandosi di misura di prevenzione, alcuna rilevanza assume la circostanza che non sia stata accertata la responsabilità penale né del Lucchese né di altri soggetti per tali fatti, poiché il vaglio che deve essere 3 Q compiuto è, piuttosto, quello sulla pericolosità del proposto, pericolosità che sussiste qualora, come ha sottolineato in maniera logica la decisione censurata, risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur non ancora oggetto di condanna, ovvero ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono, viceversa, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità.

2. Il secondo motivo non è fondato: infatti, confiscando l'intera impresa, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, in tema di confisca di prevenzione, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci.

E, invero, non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462 - 01).

Nella situazione considerata, infatti, per quanto si è rilevato nell'esame del primo motivo, l'utilizzo del metodo mafioso ha inquinato l'intero ciclo aziendale (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278884- 01), nel quale pure le partecipazioni originariamente detenute dal Lucchese erano state acquisite legittimamente.

3. Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo accoglieva parzialmente l'appello proposto dai ricorrenti contro il provvedimento applicativo emanato dal Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, in data 2 maggio 2022, limitando la confisca al punto vendita della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., situato in Palermo, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 112, formalmente intestato ad [OSCURATO:PERSONA], di cui è trustee [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuto di fatto riconducibile al proposto. 2. Avverso il richiamato provvedimento sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], nell'indicata qualità, propongono ricorsi per cassazione, con unico atto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia (ossia, per il Lucchese, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per il [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'Anno), proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo denunciano violazione degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 159, lamentando che la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto che la società [OSCURATO:PERSONA] non è un'impresa mafiosa, ha erroneamente ritenuto l'acquisizione del punto vendita di Palermo, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 112, avvenuta con mezzi illeciti. L'erroneità di tale conclusione, con conseguente motivazione apparente della decisione della Corte territoriale, dipenderebbe dalla circostanza che essa si fonderebbe sulle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non riscontrate da altri soggetti e smentite sia dalle presunte persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia dall'archiviazione del procedimento, a carico del Lucchese, per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti dei predetti, e dall'assoluzione del medesimo Flamia per tale reato in considerazione dell'assenza di riscontri esterni individualizzanti. 2.2. Mediante il secondo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrenti lamentano che il Lucchese già deteneva, prima dell'assunta acquisizione, con metodo illecito, delle quote dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 33% delle quote della società SA.GI.CA ., sicché il punto vendita di Palermo, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 112, non avrebbe potuto essere confiscato nella sua totalità bensì, a tutto concedere, nella sola misura del 66%. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile. 1.1. Come invero ricordato dagli stessi ricorrenti, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 - 01). 1.2. Ciò premesso, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la motivazione resa dalla Corte territoriale, e integrata in parte qua con quella del Tribunale che ha ricostruito l'articolata vicenda, non è meramente apparente, e si è del resto espressamente confrontata con le doglianze riproposte dai difensori in ordine alla rilevanza dell'archiviazione del procedimento per estorsione aggravata a carico del Lucchese e all'assoluzione del Flamia. E, invero, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, come ricorda la decisione impugnata, con argomentazione lineare, sono state corroborate da quelle rese dallo stesso proposto, il quale ha ammesso di aver dato mandato al Morreale o al Flamia di intercedere in suo favore e di aver saputo, in seguito, che [OSCURATO:PERSONA] e il cugino [OSCURATO:PERSONA] avevano convinto l'[OSCURATO:PERSONA] a non insistere nella richiesta di estrometterlo dalla gestione del punto vendita e ad accettare la sua richiesta di lasciarglielo gestire il negozio da solo, condizione che, poi, [OSCURATO:PERSONA] aveva a propria volta rappresentato ad [OSCURATO:PERSONA] il quale, parimenti, aveva accettato. Lo stesso proposto ha dichiarato, inoltre, di aver ricompensato con una somma di denaro il Morreale per il "favore" ricevuto. Di qui la Corte territoriale ha evidenziato, con adeguata motivazione (pag. 23-24), che alcun rilievo può assumere, in tale contesto, posto che la riunione si tenne in presenza dell'[OSCURATO:PERSONA], del Lucchese e di alcuni esponenti della famiglia mafiosa bagherese, che la volontà dei soci non ne fosse stata coartata e avessero deciso di cedere le quote per loro libera scelta, considerato che è emerso, per quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente, che egli ha richiesto la mediazione dell'esponente mafioso [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il punto vendita in suo favore e lo ha ricompensato per il proficuo interessamento con la somma di euro 25.000,00. D'altra parte, la taciturna presenza dei mafiosi ha infastidito l'[OSCURATO:PERSONA], per come ammesso dallo stesso, ed è stata definita incresciosa dall'[OSCURATO:PERSONA]. E, naturalmente, trattandosi di misura di prevenzione, alcuna rilevanza assume la circostanza che non sia stata accertata la responsabilità penale né del Lucchese né di altri soggetti per tali fatti, poiché il vaglio che deve essere 3 Q compiuto è, piuttosto, quello sulla pericolosità del proposto, pericolosità che sussiste qualora, come ha sottolineato in maniera logica la decisione censurata, risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur non ancora oggetto di condanna, ovvero ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono, viceversa, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. 2. Il secondo motivo non è fondato: infatti, confiscando l'intera impresa, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, in tema di confisca di prevenzione, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci. E, invero, non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462 - 01). Nella situazione considerata, infatti, per quanto si è rilevato nell'esame del primo motivo, l'utilizzo del metodo mafioso ha inquinato l'intero ciclo aziendale (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278884- 01), nel quale pure le partecipazioni originariamente detenute dal Lucchese erano state acquisite legittimamente. 3. Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso
Decreto Cassazione n. 08913/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris