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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30894/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge per non avere applicato retroattivamente la disposizione di cui all'art. 545 bis cod.proc.pen. entrata in vigore nel dicembre 2022, sono manifestamente infondati poiché la Corte ha correttamente evidenziato che la novella, entrata in vigore nel dicembre 2022, non poteva trovare applicazione retroattivamente, trattandosi di norma processuale; rilevato che la Corte ha comunque reso idonea motivazione osservando che i precedenti penali dell'imputata e le modalità della condotta assunta sono ostativi all'accesso alla sanzione sostitutiva richiesta perché palesano la pericolosità dell'imputata, e Miricorrente trascura questo aspetto della motivazione, così incorrendo anche nel vizio di genericità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in quanto per negare la sanzione sostitutiva ha valorizzato un precedente penale risalente nel tempo e l'abuso di prestazione d'opera che aggrava la condotta ascritta, è manifestamente infondato, poiché la Corte ha formulato argomentazioni logicamente coerenti e congrue alle risultanze processuali; ritenuto che il motivo è anche generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha valorizzato due precedenti penali dell'imputata per desumerne l'inidoneità della sanzione sostitutiva a fini rieducativi; ritenuto che il quarto motivo di ricorso non è consentito poiché con i motivi aggiunti la difesa aveva invocato il lavoro di pubblica utilità e non le altre sanzioni sostitutive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge per non avere applicato retroattivamente la disposizione di cui all'art. 545 bis cod.proc.pen. entrata in vigore nel dicembre 2022, sono manifestamente infondati poiché la Corte ha correttamente evidenziato che la novella, entrata in vigore nel dicembre 2022, non poteva trovare applicazione retroattivamente, trattandosi di norma processuale; rilevato che la Corte ha comunque reso idonea motivazione osservando che i precedenti penali dell'imputata e le modalità della condotta assunta sono ostativi all'accesso alla sanzione sostitutiva richiesta perché palesano la pericolosità dell'imputata, e Miricorrente trascura questo aspetto della motivazione, così incorrendo anche nel vizio di genericità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in quanto per negare la sanzione sostitutiva ha valorizzato un precedente penale risalente nel tempo e l'abuso di prestazione d'opera che aggrava la condotta ascritta, è manifestamente infondato, poiché la Corte ha formulato argomentazioni logicamente coerenti e congrue alle risultanze processuali; ritenuto che il motivo è anche generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha valorizzato due precedenti penali dell'imputata per desumerne l'inidoneità della sanzione sostitutiva a fini rieducativi; ritenuto che il quarto motivo di ricorso non è consentito poiché con i motivi aggiunti la difesa aveva invocato il lavoro di pubblica utilità e non le altre sanzioni sostitutive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 30894/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris