CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole della dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in merito al delitto di rapina ascrittogli, non è consentito dal momento che sono inammissibili i motivi che si risolvono nella pedissequa riproduzione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in merito, le pagg. 3-6 dell'impugnata sentenza ove la Corte spiega in modo chiaro e dettagliato come sia da considerarsi granitica la prova del diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], detto "Paoluccio", nella programmazione e commissione della rapina, avendo preso costui parte, come anche risulta inequivocabilmente dalle conversazioni monitorate, ad ogni fase dell'attività criminosa, nonché alla suddivisione del profitto ricavato), laddove difettino di una critica specifica al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in ragione delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; osservato che il secondo motivo di doglianza, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il