CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29283/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con gli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto preso il loro studio in Roma, alla via XXIV Maggio, n. 43; -controricorrente - Oggetto:Riscossione – Disconoscimento credito d’imposta 19– 2 9283 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Lombardia – Milano n. 2 043 / 29 /20 1 5 pronunciata il 0 8 aprile 201 5 e depositata il 14maggio 201 5 , non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO In data 20 maggio 2011 la contribuentesoc. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva notificata cartella esattoriale e conseguente iscrizione a ruolo in forza di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, relativa al modello 770/2008, relativo all’anno di imposta 2007; sennonché vi si lamentava un’indebita compensazione con credito compensato nel 2006 che, per conseguenza, avrebbe dovuto essere esposto nella dichiarazione modello 770/2007. Afferma l’Ufficio che il credito fosse inesistente, né esposto nella relativa dichiarazione, quindi non deducibile in compensazione. I gradi di merito erano favorevoli al contribuente, donde ricorre l’Ufficio affidandosi a due motivi. CONSIDERATO Vengono proposti due mezzi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 7 TUIR, art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, d.lgs. n. 143/2005, nella sostanza lamentando l’inadempimento delle condizioni previste da quella disciplina per portare in deduzione i canoni -fra l’altro- di utilizzo di marchi e brevetti pagati a soggetto con stabile organizzazione all’estero, in base al meccanismo del divieto delle doppie imposizioni che vuole sia colpito solo l’effettivo beneficiario finale, senza alcuna potestà impositiva dello Stato ove la ricchezza si genera ed il canone (da versare) si forma. Gli adempimenti, rigorosi, sono elementi costitutivi dell’esenzione, di talché la mancanza di uno ne impedisce il sorgere (o ne produce la decadenza). Con il secondo motivo si profila ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, laddove il collegio di 19– 2 9283 - 20 15 – 25 /10/2023 MMF appello abbia inteso censurare l’assenza di motivazione della cartella che, per giurisprudenza costante, è assolta in modo semplificato rispetto agli atti impositivi ordinari. Il motivo è posto dichiaratamente in via tuzioristica. Il patrono erariale non chiarisce come un controllo automatizzato su modello 770/2007 (per compensazione dichiarata con credito 2006) possa tradursi in cartella notificata nel maggio 2011 (invece che entro il 31 dicembre 2010), né spiega come un credito del 2006 avrebbe potuto essere compensato nel 2007 ed esposto nel 2008, in tal modo rendendo tempestiva la cartella. Pertanto, risulta assorbente l’eccezione di tardivitàdell’atto impositivo (impo - esattivo), notificato quando il potere amministrativo si era esaurito, come evidenziato fin da subito dallaparte contribuente. Il primo motivo è pertanto infondato, mentre il secondo motivo è inammissibile, non integrando, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria, la statuizione impugnata un’autonoma ratio decidendi, costituendo un mero obiter dictum. In definitiva,il ricorso è infondato e dev ’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese in favore della società contribuente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in