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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19437/2026

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empore, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] (recte, MARISA)Numero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026– intimata –avverso la sentenza n. 2723/2025 della CORTE DI APPELLO diNAPOLI, depositata in data 28/05/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 3.11.2012 [OSCURATO:PERSONA],in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], evocava ingiudizio il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], RacheleGargiulo, [OSCURATO:PERSONA]Esposito e [OSCURATO:PERSONA] innanzi ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che i convenuti avevanorealizzato un immobile in violazione delle distanze previste dall’art. 5del P.R.G. del Comune di Piano di Sorrento e chiedendone la condannaall’arretramento della fabbrica e al risarcimento del danno; insubordine, chiedevano dichiararsi l’estinzione della servitù di vedutadiretta e obliqua sul fondo dell’attore per mancato uso ultraventennaleda parte dei convenuti e l’illegittimità delle nuove aperture praticatedai convenuti medesimi a carico del detto fondo attoreo.Si costituivano in giudizio, resistendo alla domanda, da un latoil Condominio e [OSCURATO:PERSONA], i quali ultimi chiamavano in causa l’arch.[OSCURATO:PERSONA] ed il geom. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamenteprogettista e direttore dei lavori.Si costituivano altresì i terzi chiamati, resistendo alla domandaspiegata nei loro riguardi.Con sentenza n. 400/2019 il Tribunale accoglieva la domandaprincipale, ordinando l’arretramento della fabbrica dei convenuti, erigettava quella di manleva spiegata dal Condominio nei confronti deiterzi chiamati.Numero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026Interponevano appello principale avverso detta decisione Gemars.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] e si costituivano in seconde cure Guglielmo DeAngelis, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando a loro volta appelloincidentale.

Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], spiegando appelloincidentale in relazione al governo delle spese operato dal primogiudice.

Si costituiva infine [OSCURATO:PERSONA]Esposito, il qualeaderiva alle istanze degli appellanti principali.

Da ultimo tardivamentesi costituiva, in seconde cure, [OSCURATO:PERSONA], mentre rimanevanocontumaci il Condominio e [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza impugnata, n. 2723/2025, la Corte di Appello diNapoli accoglieva parzialmente il gravame principale interposto,avverso la decisione di prime cure, da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA],limitando l’ordine di arretramento del loro edificio sino al limite dellapreesistenza, nonché l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA],condannando il Condominio e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore dellostesso, delle spese di lite del doppio grado del giudizio di merito.A sostegno, in particolare, di quest’ultima statuizione, la Cortedistrettuale riteneva erronea la decisione del Tribunale dicompensazione delle spese, essendo stata rigettata la domanda inmanleva che era stata spiegata dal Condominio e da [OSCURATO:PERSONA] indanno dell’[OSCURATO:PERSONA].Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione ilCondominio Girasole, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La parte intimata, [OSCURATO:PERSONA], non ha svolto attività difensiva nelpresente giudizio di legittimità.Le altre parti del giudizio di secondo grado non sono state intimate.In prossimità dell’adunanza camerale, ambedue le parti hannodepositato memoria.Numero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 175, 343, 325, 326 c.p.c. e 2729 c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Cortedi Appello avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità del gravameincidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], per mancato rispetto del termine di30 giorni decorrente dalla notificazione, nei suoi confronti, dellasentenza di prime cure.Con il secondo motivo, invece, il Condominio si duole dellaviolazione o falsa applicazione degli artt. 334, 325 e 326 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Cortedistrettuale avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva l’impugnazioneincidentale dell’[OSCURATO:PERSONA].Con le due doglianze suindicate, l’ente di gestione ricorrentesostiene che, poiché la decisione del Tribunale era stata notificata ildata 5.3.2019, da tale data decorreva, anche per l’[OSCURATO:PERSONA], il terminedi cui all’art. 325 c.p.c. per la proposizione dell’appello.

Non avrebbepotuto essere, per converso, ritenuta tempestiva l’impugnazionespiegata dal predetto [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale, in seguito al gravameproposto da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto la disposizione dicui all’art. 334 c.p.c. consente la proposizione di impugnazioniincidentali, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c.,soltanto a condizione che l’interesse scaturisca dalla impugnazioneprincipale, e non anche direttamente dalla decisione, poiché in talecaso rimane valido il termine generale di cui al sopra richiamato art.325 c.p.c.Le censure sono fondate.Risulta provato per tabulas, come correttamente indicato dalricorrente nello svolgimento del primo motivo di impugnazione, che laNumero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026sentenza di prime cure era stata notificata a tutte le parti in data5.3.2019.

Da tale data, dunque, decorreva, per tutte le partidestinatarie della notificazione, il termine di 30 giorni per proporreappello avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].L’interesse all’impugnazione della decisione di prime cure da partedell’[OSCURATO:PERSONA] non è sorto per effetto dell’appello principale spiegato daGemar s.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA], bensì è autonomo, posto chel’appellante incidentale, odierno controricorrente, ha contestato ladecisione del Tribunale limitatamente al capo concernente il governodelle spese, in relazione al suo rapporto processuale con il [OSCURATO:PERSONA], che lo avevano chiamato in causa.Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “È inammissibilel'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomorispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse aproporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalladecisione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024, Rv.673000, concernente una fattispecie in cui è stata confermata lastatuizione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente adoggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domandarisarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diversodall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione erasorto con la stessa sentenza di primo grado; nonché Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025, Rv. 674143, con la quale è stataconfermata la statuizione del giudice di secondo grado, che avevaritenuto che l'impugnazione promossa dal convenuto soccombenteverso l'unico attore vittorioso, pur notificata ex art. 332 c.p.c. ancheall'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentaletardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancandoun interesse paritario tra le due parti appellate).Numero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026In effetti, “In base al principio dell'interesse all'impugnazione,l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della realeutilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazioneprincipale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dallasentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma dellacontroimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quandoassume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parteinvestita dell'impugnazione principale” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.10477 del 17/04/2024, Rv. 670697).

Occorre, in altri termini, chel’impugnazione incidentale, sia pure avente ad oggetto un capoautonomo della sentenza, anche differente da quello attinto conl’impugnazione principale (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8486 del28/03/2024, Rv. 670662) si ponga in rapporto dialettico con il dettogravame principale, la cui proposizione possa quindi far sorgere,nell’appellante incidentale, che altrimenti avrebbe fatto acquiescenzaalla decisione, l’interesse a contestarla, appunto in via incidentale equale “risposta” all’impugnazione principale.Nel caso di specie, tale relazione dialettica tra l’impugnazioneprincipale di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e quella incidentale diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva, poiché la prima aveva ad oggettola statuizione di arretramento della fabbrica degli appellanti principali,era dunque limitata al rapporto processuale incardinato tra i primi,soccombenti in prime cure, e l’originario attore in primo grado; mentrela seconda, proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], aveva ad oggetto la solastatuizione di compensazione delle spese disposta dal giudice di primecure relativamente al diverso rapporto processuale costituitosi tra lostesso ed il Condominio e [OSCURATO:PERSONA], che lo avevano chiamato incausa.

Neppure si configura alcun rapporto di dipendenza, oNumero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026interdipendenza, tra le due diverse relazioni, poiché sia gli appellantiprincipali [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], che il Condominio e MarisaRusso, erano stati convenuti in prime cure dal [OSCURATO:PERSONA], originariomedesima posizione di convenuti.

Ne deriva che la contestazione dellastatuizione di condanna all’arretramento, sollevata con l’appelloprincipale da alcuni dei convenuti, non poteva coinvolgere anche glialtri, ovverosia (per quanto qui rileva) il Condominio e [OSCURATO:PERSONA],che non avevano spiegato appello avverso la decisione di arretramento,né avevano contestato in alcun modo il rigetto della domandasubordinata di manleva da essi formulata in prime cure nei riguardidell’[OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, quindi, non poteva giovarsi della proposizionedell’appello principale, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], persottrarsi all’obbligo di rispettare il termine di cui all’art. 325 c.p.c.,stante l’evidente autonomia delle due relazioni processuali,rispettivamente esistenti tra appellanti principali ed originario attore,da un lato, e tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed il Condominio e [OSCURATO:PERSONA], dall’altrolato.L’accoglimento delle prime due censure implica l’assorbimento delterzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione degli artt. 170 e 330 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevareche la notificazione della comparsa di risposta contenente l’appelloincidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] era stata eseguita nelle mani di soggetto nonidentificato, erroneamente qualificato come addetto alla ricezione degliL’appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] va quindidichiarato inammissibile per tardività e la sentenza impugnata vaNumero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026cassata sul punto, con eliminazione della statuizione di cui al punto c)del dispositivo della decisione della Corte di Appello di Napoli.Poiché non è necessario alcun ulteriore accertamento di merito, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondocomma, c.p.c., con condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] alla refusione, in favoredella parte ricorrente, delle spese di appello, quantificate –come dasentenza impugnata– in € 4.570 (di cui € 85 per esborsi, € 3.900 percompensi ed € 585 per spese forfettarie) nonché di quelle del presentegiudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.Mla Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbitoil terzo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c.,dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elimina la statuizione di cui al punto c) del dispositivo dellasentenza impugnata e condanna il predetto [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] di via Bagnulo n. 85 inPiana di Sorrento, delle spese del giudizio di appello, liquidate in €4.570 (di cui € 85,68 per esborsi, € 3.900 per compensi ed € 585 perspese forfettarie), oltre iva, cassa avvocati ed accessori di legge.Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delCondominio ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori dilegge, inclusi iva e cassa avvocati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 09 giugno 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] (recte, MARISA)Numero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026– intimata –avverso la sentenza n. 2723/2025 della CORTE DI APPELLO diNAPOLI, depositata in data 28/05/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 3.11.2012 [OSCURATO:PERSONA],in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], evocava ingiudizio il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], RacheleGargiulo, [OSCURATO:PERSONA]Esposito e [OSCURATO:PERSONA] innanzi ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che i convenuti avevanorealizzato un immobile in violazione delle distanze previste dall’art. 5del P.R.G. del Comune di Piano di Sorrento e chiedendone la condannaall’arretramento della fabbrica e al risarcimento del danno; insubordine, chiedevano dichiararsi l’estinzione della servitù di vedutadiretta e obliqua sul fondo dell’attore per mancato uso ultraventennaleda parte dei convenuti e l’illegittimità delle nuove aperture praticatedai convenuti medesimi a carico del detto fondo attoreo.Si costituivano in giudizio, resistendo alla domanda, da un latoil Condominio e [OSCURATO:PERSONA], i quali ultimi chiamavano in causa l’arch.[OSCURATO:PERSONA] ed il geom. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamenteprogettista e direttore dei lavori.Si costituivano altresì i terzi chiamati, resistendo alla domandaspiegata nei loro riguardi.Con sentenza n. 400/2019 il Tribunale accoglieva la domandaprincipale, ordinando l’arretramento della fabbrica dei convenuti, erigettava quella di manleva spiegata dal Condominio nei confronti deiterzi chiamati.Numero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026Interponevano appello principale avverso detta decisione Gemars.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] e si costituivano in seconde cure Guglielmo DeAngelis, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando a loro volta appelloincidentale. Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], spiegando appelloincidentale in relazione al governo delle spese operato dal primogiudice. Si costituiva infine [OSCURATO:PERSONA]Esposito, il qualeaderiva alle istanze degli appellanti principali. Da ultimo tardivamentesi costituiva, in seconde cure, [OSCURATO:PERSONA], mentre rimanevanocontumaci il Condominio e [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza impugnata, n. 2723/2025, la Corte di Appello diNapoli accoglieva parzialmente il gravame principale interposto,avverso la decisione di prime cure, da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA],limitando l’ordine di arretramento del loro edificio sino al limite dellapreesistenza, nonché l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA],condannando il Condominio e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore dellostesso, delle spese di lite del doppio grado del giudizio di merito.A sostegno, in particolare, di quest’ultima statuizione, la Cortedistrettuale riteneva erronea la decisione del Tribunale dicompensazione delle spese, essendo stata rigettata la domanda inmanleva che era stata spiegata dal Condominio e da [OSCURATO:PERSONA] indanno dell’[OSCURATO:PERSONA].Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione ilCondominio Girasole, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La parte intimata, [OSCURATO:PERSONA], non ha svolto attività difensiva nelpresente giudizio di legittimità.Le altre parti del giudizio di secondo grado non sono state intimate.In prossimità dell’adunanza camerale, ambedue le parti hannodepositato memoria.Numero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 175, 343, 325, 326 c.p.c. e 2729 c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Cortedi Appello avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità del gravameincidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], per mancato rispetto del termine di30 giorni decorrente dalla notificazione, nei suoi confronti, dellasentenza di prime cure.Con il secondo motivo, invece, il Condominio si duole dellaviolazione o falsa applicazione degli artt. 334, 325 e 326 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Cortedistrettuale avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva l’impugnazioneincidentale dell’[OSCURATO:PERSONA].Con le due doglianze suindicate, l’ente di gestione ricorrentesostiene che, poiché la decisione del Tribunale era stata notificata ildata 5.3.2019, da tale data decorreva, anche per l’[OSCURATO:PERSONA], il terminedi cui all’art. 325 c.p.c. per la proposizione dell’appello. Non avrebbepotuto essere, per converso, ritenuta tempestiva l’impugnazionespiegata dal predetto [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale, in seguito al gravameproposto da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto la disposizione dicui all’art. 334 c.p.c. consente la proposizione di impugnazioniincidentali, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c.,soltanto a condizione che l’interesse scaturisca dalla impugnazioneprincipale, e non anche direttamente dalla decisione, poiché in talecaso rimane valido il termine generale di cui al sopra richiamato art.325 c.p.c.Le censure sono fondate.Risulta provato per tabulas, come correttamente indicato dalricorrente nello svolgimento del primo motivo di impugnazione, che laNumero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026sentenza di prime cure era stata notificata a tutte le parti in data5.3.2019. Da tale data, dunque, decorreva, per tutte le partidestinatarie della notificazione, il termine di 30 giorni per proporreappello avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].L’interesse all’impugnazione della decisione di prime cure da partedell’[OSCURATO:PERSONA] non è sorto per effetto dell’appello principale spiegato daGemar s.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA], bensì è autonomo, posto chel’appellante incidentale, odierno controricorrente, ha contestato ladecisione del Tribunale limitatamente al capo concernente il governodelle spese, in relazione al suo rapporto processuale con il [OSCURATO:PERSONA], che lo avevano chiamato in causa.Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “È inammissibilel'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomorispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse aproporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalladecisione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024, Rv.673000, concernente una fattispecie in cui è stata confermata lastatuizione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente adoggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domandarisarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diversodall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione erasorto con la stessa sentenza di primo grado; nonché Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025, Rv. 674143, con la quale è stataconfermata la statuizione del giudice di secondo grado, che avevaritenuto che l'impugnazione promossa dal convenuto soccombenteverso l'unico attore vittorioso, pur notificata ex art. 332 c.p.c. ancheall'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentaletardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancandoun interesse paritario tra le due parti appellate).Numero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026In effetti, “In base al principio dell'interesse all'impugnazione,l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della realeutilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazioneprincipale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dallasentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma dellacontroimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quandoassume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parteinvestita dell'impugnazione principale” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.10477 del 17/04/2024, Rv. 670697). Occorre, in altri termini, chel’impugnazione incidentale, sia pure avente ad oggetto un capoautonomo della sentenza, anche differente da quello attinto conl’impugnazione principale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8486 del28/03/2024, Rv. 670662) si ponga in rapporto dialettico con il dettogravame principale, la cui proposizione possa quindi far sorgere,nell’appellante incidentale, che altrimenti avrebbe fatto acquiescenzaalla decisione, l’interesse a contestarla, appunto in via incidentale equale “risposta” all’impugnazione principale.Nel caso di specie, tale relazione dialettica tra l’impugnazioneprincipale di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e quella incidentale diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva, poiché la prima aveva ad oggettola statuizione di arretramento della fabbrica degli appellanti principali,era dunque limitata al rapporto processuale incardinato tra i primi,soccombenti in prime cure, e l’originario attore in primo grado; mentrela seconda, proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], aveva ad oggetto la solastatuizione di compensazione delle spese disposta dal giudice di primecure relativamente al diverso rapporto processuale costituitosi tra lostesso ed il Condominio e [OSCURATO:PERSONA], che lo avevano chiamato incausa. Neppure si configura alcun rapporto di dipendenza, oNumero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026interdipendenza, tra le due diverse relazioni, poiché sia gli appellantiprincipali [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], che il Condominio e MarisaRusso, erano stati convenuti in prime cure dal [OSCURATO:PERSONA], originariomedesima posizione di convenuti. Ne deriva che la contestazione dellastatuizione di condanna all’arretramento, sollevata con l’appelloprincipale da alcuni dei convenuti, non poteva coinvolgere anche glialtri, ovverosia (per quanto qui rileva) il Condominio e [OSCURATO:PERSONA],che non avevano spiegato appello avverso la decisione di arretramento,né avevano contestato in alcun modo il rigetto della domandasubordinata di manleva da essi formulata in prime cure nei riguardidell’[OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, quindi, non poteva giovarsi della proposizionedell’appello principale, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], persottrarsi all’obbligo di rispettare il termine di cui all’art. 325 c.p.c.,stante l’evidente autonomia delle due relazioni processuali,rispettivamente esistenti tra appellanti principali ed originario attore,da un lato, e tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed il Condominio e [OSCURATO:PERSONA], dall’altrolato.L’accoglimento delle prime due censure implica l’assorbimento delterzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione degli artt. 170 e 330 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevareche la notificazione della comparsa di risposta contenente l’appelloincidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] era stata eseguita nelle mani di soggetto nonidentificato, erroneamente qualificato come addetto alla ricezione degliL’appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] va quindidichiarato inammissibile per tardività e la sentenza impugnata vaNumero registro generale 20418/2025Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 19437/2026Data pubblicazione 12/06/2026cassata sul punto, con eliminazione della statuizione di cui al punto c)del dispositivo della decisione della Corte di Appello di Napoli.Poiché non è necessario alcun ulteriore accertamento di merito, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondocomma, c.p.c., con condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] alla refusione, in favoredella parte ricorrente, delle spese di appello, quantificate –come dasentenza impugnata– in € 4.570 (di cui € 85 per esborsi, € 3.900 percompensi ed € 585 per spese forfettarie) nonché di quelle del presentegiudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.Mla Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbitoil terzo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c.,dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elimina la statuizione di cui al punto c) del dispositivo dellasentenza impugnata e condanna il predetto [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] di via Bagnulo n. 85 inPiana di Sorrento, delle spese del giudizio di appello, liquidate in €4.570 (di cui € 85,68 per esborsi, € 3.900 per compensi ed € 585 perspese forfettarie), oltre iva, cassa avvocati ed accessori di legge.Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delCondominio ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori dilegge, inclusi iva e cassa avvocati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 09 giugno 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 19437/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris