CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Tribunale di Potenza;visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, replicando agli argomenti delPubblico ministero, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza ha rigettato larichiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere inrelazione ad un’ipotesi di violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90.Stando alla ricostruzione operata dai giudici di merito, egli si è recato con il cuginoMikel [OSCURATO:PERSONA] in Umbria, per ivi ricevere circa 500 grammi di cocaina e, quindi,trasportarli in Basilicata. Tra gli elementi valorizzati in chiave accusatoria vi è ilfatto che [OSCURATO:PERSONA] – che era alla guida del veicolo – ha inizialmente tentato disottrarsi ad un controllo di polizia, forzando un posto di blocco predisposto daiCarabinieri, per darsi alla fuga (poi terminata in un autogrill, ove il veicolo è statofermato e controllato da operatori della Guardia di Finanza). La perquisizione delveicolo ha permesso di rinvenire lo stupefacente, occultato sotto un pannellinocelato dalla moquette del veicolo.Durante l’udienza per la convalida dell'arresto, il ricorrente ha ammesso diessere il responsabile delle condotte di cui si discute in questa sede, riferendoche, all’operazione illecita, era estraneo il cugino [OSCURATO:PERSONA].Le esigenze cautelari sono quelle riconnesse al pericolo di recidivanzaspecifica.2. Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo tremotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processualee vizio di motivazione in relazione alla inidoneità della misura cautelare degliarresti domiciliari con il presidio del c.d. braccialetto elettronico.La motivazione è viziata, poiché – sacrificando il principio dell’extrema ratio –postula l’inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (afronte di un unico episodio di trasporto di droga), presuppone l’esistenza di(indimostrati) legami con la criminalità organizzata e ipotizza (senza ancoraggiconcreti) la eventualità che [OSCURATO:PERSONA] possa rendersi disponibile a fare ilcustode di sostanza stupefacente per conto terzi.La motivazione è poi viziata perché trascura elementi specificamente dedottidalla difesa: l’incensuratezza, la confessione resa, la stabile attività lavorativa,l’esistenza di una famiglia radicata in Italia, la disponibilità di un’abitazione oveessere sottoposto ad arresti domiciliari presso il padre.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di leggeprocessuale e vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della misuracautelare con quella degli arresti domiciliari.Nell’assumere tale decisione, il Tribunale ha omesso la motivazione circa leragioni per cui si ritiene inadeguato il domicilio proposto come luogo di esecuzionedella misura cautelare, né circa le ragioni per cui si ritiene che il “controllo familiaredel padre, eventualmente assistito da presidio elettronico” non sarebbe sufficientea fronteggiare il pericolo di recidivanza2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processualee vizio di motivazione per mancata valutazione degli elementi favorevoli dedottidalla difesa.Il ricorrente lamenta la mancata valorizzazione delle dichiarazioni confessoriedi [OSCURATO:PERSONA] (che ha assunto la responsabilità esclusiva del reato), l’omessaconsiderazione dell’incensuratezza, del regolare inserimento sociale e lavorativo,la giovane età, la possibilità di definire il giudizio con riti alternativi.Si tratta di elementi che pongono in discussione la prognosi cautelare e chesono stati trascurati dal Tribunale (o da questi superati con motivazione assertivae del tutto inadeguata).3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso, essendo la motivazione offerta dai giudici di merito congrua e nonmanifestamente illogica.4. Con memoria datata 7 luglio 2026, il ricorrente ha replicato agli argomentispesi dal Pubblico ministero, denunciando il carattere apparente della motivazionedel provvedimento impugnato e insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.5. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 14 luglio 2026, in camera diconsiglio. Nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all’udienza, ai sensidell’art. 127 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I motivi di ricorso – pur articolati in tre distinti motivi – deducono, in ultimaanalisi, la medesima questione, relativa alla valutazione formulata dai giudici dimerito in ordine al giudizio sull’intensità delle esigenze cautelari e alla selezionedel tipo di misura da applicare, denunciandosi il carattere sproporzionato di quellain concreto applicata.3. Si tratta di motivi di ricorso inammissibili, in quanto si risolvono in unasollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze già valutate dal Tribunale delriesame. Si tratta di operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Infatti,deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca l’insussistenza delle esigenze cautelari è ammissibile solose denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 28622 del16/07/2026, Fresta, non mass.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).4. Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato gli elementi rilevanti nellaprognosi cautelare e, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, haanche esplicitato le ragioni per le quali la misura cautelare degli arresti domiciliari,anche con applicazione del braccialetto elettronico, sarebbe inadeguata a tutelarein modo efficace le esigenze cautelari.Il Tribunale ha infatti considerato che il dato dell’incensuratezza e quellodell’esistenza di familiari disponibili ad ospitarlo in regime di arresti domiciliari siadi valore recessivo rispetto alla necessità di prevenire il pericolo di recidivanzaspecifica.Al riguardo, il Tribunale ha valorizzato la gravità del fatto (ritenendo rilevantee sintomatico di pericolosità il quantitativo di stupefacente detenuto dal ricorrente,pari a 500 grammi di cocaina). Da tale prima constatazione, il Tribunale – convalutazione non illogica – ha tratto argomento per affermare che, evidentemente,il ricorrente gode di contatti con ambienti criminali implicati nel narcotraffico alivello non minimale (come ricavabile dalla consistenza della transazione illecita).Il Tribunale ha altresì evidenziato come detti legami criminali sianoparticolarmente significativi, anche considerata la distanza geografica tra il luogodi dimora del ricorrente e quello ove è stato ricevuto lo stupefacente (suggestivadi contatti ramificati oltre la stretta cerchia geografica ove dimora il ricorrente).Non si tratta di congetture, come contestato in ricorso, posto che l’esistenzadi detti legami è positivamente argomentata dal Tribunale proprio considerando ilrilievo della transazione illecita per cui si procede.Secondo i giudici di merito, i predetti contatti criminali assumono importanterilievo prognostico, anche in ragione del fatto che il ricorrente non ha manifestatosegni di distacco da tali ambienti; da tale premessa, i giudici di merito traggonoargomento per ritenere che detti legami criminali persistano. Il che porta i giudicia ritenere che sia concreto il rischio che il ricorrente – continuando a coltivare dettilegami delinquenziali, non rescissi – possa concorre in ulteriori episodi didetenzione di droga, potendosi prestare ad agire come custode di sostanzastupefacente; il che porta i giudici di merito ad escludere che la misura degli arrestidomiciliari possa costituire adeguata forma di tutela per le esigenze cautelari.Va aggiunto che tale passaggio motivazionale rende chiara la ragione per cuii giudici di merito hanno ritenuto che anche l’applicazione degli arresti domiciliaripresso l’abitazione del padre o l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico noncostituirebbero adeguata forma di garanzia rispetto alla prevenzione dellarecidivanza (posto che, rispetto alla custodia domestica dello stupefacente, ilmonitoraggio elettronico a distanza non assume rilievo preventivo).5. La valutazione del Tribunale, dunque, è congrua e risulta fondata suargomentazioni non manifestamente illogiche, come tali sottratte al sindacato dilegittimità. Ne discende l’inammissibilità del ricorso (alla luce dei principi di dirittoindicati al considerato in diritto n. 3).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]