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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27424/2022

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché l'annullamento con rinvio relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorsoL'avv. [OSCURATO:PERSONA] illustra i motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle argomentazioni del P.G. ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] richiama i motivi nuovi già depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata 2Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 27/01/2021 la Corte d'appello di Milano, nel dichiarare, in riforma della decisione di primo grado, non doversi procedere con riferimento ad una pluralità di delitti di truffa, estinti per prescrizione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 25/09/2017, con la quale erano stati condannati alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori di fatto, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali extranei, in relazione a delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 20/01/2011.

2. Nell'interesse dei sopra menzionati imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento professionale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale si sarebbe proceduto, su richiesta del P.M. e in assenza di opposizione da parte del difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., all'acquisizione dei verbali degli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di rilevanza determinante ai fini della decisione assunta.

Il motivo, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, osserva: a) che, in data successiva al 05/10/2016 - quando si era disposta la calendarizzazione del processo dinanzi al Tribunale di Monza sia dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia di quella del 12/12/2016 - il difensore aveva appreso, il 24/10/2016, del rinvio al 12/12/2016 dinanzi al Tribunale di Prato del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri e, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], del rinvio, sempre dinanzi al Tribunale di Prato e per la stessa udienza del 12/12/2016, del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) che quest'ultimo rinvio era stato prospettato, come causa di impedimento, al Tribunale di Monza nell'udienza intermedia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di trovare una soluzione del contraddittorio delle parti; c) che al rigetto dell'istanza di rinvio proposta dinanzi al Tribunale di Monza era seguito il rigetto anche della successiva richiesta rivolta al Tribunale toscano, che aveva ritenuto prioritario il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in presenza di imputato sottoposto a misura cautelare ancorché non detentiva; d) che l'argomento valorizzato dal Tribunale di Monza, fondato sulla prossima prescrizione per i reati di truffa, era infondato con riguardo agli imputati non gravati da recidiva - per i quali il termine di prescrizione era maturato in data anteriore al 12/12/2016 - e non era 1prossimo per gli altri; e) che si erano prospettate le ragioni che rendevano preminente l'espletamento delle funzioni nei procedimenti pratesi e non consentivano l'impiego di sostituti.

Con una distinta, subordinata articolazione si lamenta assenza di motivazione in ordine alle critiche che erano state sviluppate con l'atto di appello in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che vengono sinteticamente riproposte nel motivo.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 270, comma 1, cod. proc. pen.), rilevando che, al netto delle restanti prove testimoniali e documentali, concernenti piuttosto la materialità dei fatti distrattivi che non il tema - qui rilevante - della responsabilità del ricorrente, le intercettazioni hanno assunto un ruolo determinante ai fini del decidere, come già sottolineato anche nell'atto di impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado.

Il ricorrente precisa: a) che le intercettazioni delle quali si tratta erano state disposte dal g.i.p. presso il Tribunale di Alessandria nel procedimento per associazione a delinquere finalizzato alla commissione di una serie di truffe - procedimento archiviato quanto alla fattispecie associativa, con trasmissione degli atti relativi alle singole truffe alle autorità competenti - non aveva riguardato alcuna delle truffe oggetto del procedimento lombardo; b) che Sez.

U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 - dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01 ha sottolineato la necessità di individuare, ai fini di accertare l'identità del procedimento, una connessione ex art. 12 cod. proc. pen., rispetto a reati emersi dalle stesse operazioni di intercettazioni, mentre, nel caso di specie, dalle intercettazioni è emersa solo la disponibilità di alcuni beni da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che sarebbe stata dichiarata fallita in epoca successiva al termine delle attività captative; c) che, in definitiva, a tutto voler concedere, possono emergere fatti di appropriazione indebita, per i quali manca la condizione di procedibilità e che comunque non rientrano nel novero dei reati di cui all'art. 266 cod. pen.; d) che, esclusa l'identità del procedimento, non ricorrono i presupposti per l'utilizzazione delle intercettazioni, non essendo previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per la bancarotta fraudolenta.

Con distinta articolazione, in via subordinata si contesta la ritenuta sussistenza di un legame di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. contraddittoriamente argomentato dalla sentenza impugnata facendo riferimento, per un verso, alla fattispecie associativa e, per altro verso, alle truffe che sarebbero state «il mezzo per commettere le distrazioni, occultando totalmente la contabilità della società». 2Si osserva: a) che, a parte il carattere involuto dell'espressione che finisce per coinvolgere, senza alcuna spiegazione, anche la bancarotta documentale, la Corte d'appello non indica in che modo le truffe avrebbero costituito il mezzo per commettere le distrazioni ai danni della società poi fallita; b) che, in ogni caso, le truffe non costituivano (e non potevano costituire, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen.) i reati per i quali le intercettazioni erano state disposte; c) che, invece, considerando la fattispecie associativa, la rilevanza assegnata in motivazione alle truffe non spiegava come mai esse non spezzassero la connessione con i fatti di bancarotta e, in ultima analisi, finiva per evocare una connessione debole di tipo meramente investigativo.

3.3. Con il terzo motivo, prospettato in via subordinata, si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 271, comma 1, in relazione all'art. 267 cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale omesso totalmente di confrontarsi con le critiche sviluppate in atto di appello circa l'inutilizzabilità degli esiti intercettativi successivi al decreto di proroga del 18/08/2009, la cui rilevanza, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, era stata argomentata in relazione alle critiche indirizzate contro le intercettazioni successive a quella data e valorizzate dal primo giudice.

4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni disposte dal g.i.p. presso il Tribunale di Alessandria, nel procedimento avente ad oggetto la già ricordata associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di truffe, nel presente procedimento, valorizzando il fatto che «le truffe erano il mezzo per commettere le distrazioni, occultando totalmente la contabilità della società».

Si osserva: a) che i fatti di bancarotta non erano stati rilevati nel corso delle intercettazioni — anche perché la dichiarazione di fallimento era intervenuta successivamente - e che le stesse truffe esaminate nel procedimento di Alessandria non coincidevano completamente con quelle emerse nel corso dell'indagine seguita alla dichiarazione di fallimento; b) che il profilo dell'ammissibilità della censura svolta in appello, con riguardo all'utilizzabilità delle intercettazioni, doveva essere apprezzato tenendo conto che l'onere di indicare la specifica rilevanza delle comunicazioni delle quali si contesti l'inclusione nella piattaforma valorizzabile ai fini del decidere va correlato al fatto che esso non emerga in termini evidenti dalla sentenza impugnata e dal tenore dell'impugnazione; c) che, in definitiva, le intercettazioni impiegate per ritenere il ricorrente responsabile, in quanto co-amministratore di fatto, dei reati fallimentari attribuitigli provengono da un procedimento diverso, non riguardano i reati di cui all'art. 380 cod. proc. pen. e non costituiscono corpo di reato.

34.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'attribuzione di un ruolo gestorio al ricorrente, tenuto conto che la concreta attività emergente da alcune conversazioni telefoniche e da due apparizioni accanto all'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], per il quale svolgeva funzioni di assistente e autista, era così frammentaria da non giustificare le conclusioni dei giudici di merito, anche alla luce dell'assenza di ulteriori riscontri.

Si osserva che la Corte territoriale, riproponendo gli argomenti valorizzati dal giudice di primo grado, aveva omesso di confrontarsi con gli argomenti difensivi sviluppati nell'atto di appello e con le conversazioni dalle quali emergeva un ruolo gregario del [OSCURATO:PERSONA], giungendo ad attribuirgli una non meglio precisata disponibilità dei conti correnti della società fallita che non era fondata su alcuna base obiettiva, era smentita dall'unico direttore di banca che aveva avuto un qualche rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] e non aveva trovato alcuna conferma nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, rilevando che la Corte territoriale, nel prendere atto dell'avvenuta estinzione dei delitti di truffa per intervenuta prescrizione, aveva omesso di esaminare le doglianze sviluppate sub III dell'atto di appello, con specifico riguardo a vari episodi indicati nel capo di imputazione, le quali, tuttavia, investendo, alla luce del fattore temporale e dell'indipendenza di azione dei vari gruppi operanti, la stessa possibilità di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle truffe, assumevano rilievo con riguardo sia al ruolo gestorio apicale, sia al coinvolgimento nei singoli episodi distrattivi, sia alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219

I. fall.

5. Ricorso Losapio.

5.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che l'attribuzione di un ruolo gestorio all'imputato riposa: a) su intercettazioni disposte in diverso procedimento, non utilizzabili nel presente procedimento, in ragione delle conclusioni di Sez.

U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 - dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01; b) su interrogatori resi dai coimputati i cui verbali sono stati acquisiti nonostante l'opposizione manifestata dai difensori.

Si contesta, infine, l'attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto.

5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando l'assoluta assenza di motivazione in ordine alle doglianze prospettate in appello quanto: a) alla mancata puntualizzazione del fondamento in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 219

I. fall.; b) alla mancata indicazione delle somme che il Losapio avrebbe distratto.

6. [OSCURATO:PERSONA]

46.1. Con il primo motivo si lamenta assenza di motivazione rispetto alle censure svolte in atto di appello - e illustrate nella memoria di cui all'art. 121 cod. proc. pen. - che, valorizzando quanto ritenuto dai giudici di primo grado, a proposito della non configurabilità di reati fallimentari in relazione a condotte distrattive aventi ad oggetto beni oggetto di truffe per le quali, indipendentemente dall'esito, il [OSCURATO:PERSONA] era stato separatamente giudicato, avevano sottolineato come le stesse conseguenze dovessero essere tratte con riguardo alle truffe oggetto del procedimento lombardo.

Anche in questi casi, infatti, essendo assenti poteri gestori del ricorrente, la sua condotta non poteva che essere circoscritta al segmento della fraudolenta acquisizione dei beni al patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza investire anche il momento della distrazione.

6.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sull'esistenza di precedenti del ricorrente, al contrario gravato da un unico precedente, e non argomentato in relazione alla condotta di collaborazione con la giustizia intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA].

7. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

7.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per avere la Corte territoriale, attraverso un generico richiamo alle conclusioni del Tribunale, omesso di confrontarsi con le censure che investivano l'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di individuare riscontri estrinseci che giustificassero la conclusione del costante, solerte e disponibile affiancamento, da parte del ricorrente, in favore dello [OSCURATO:PERSONA].

7.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Ribadito che il ricorrente non intende rinunciare alla prescrizione, si sottolinea il mancato esame delle censure svolte nell'atto di appello con riguardo ai fatti di cui al capo E di imputazione.

7.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati fallimentari, rilevando: a) che la diversità di posizione dell'extraneus, quale è stato ritenuto l'imputato, rispetto all'amministratore di fatto e di diritto non consente, attraverso l'accertamento di una collaborazione - nel caso di specie, peraltro affermata in termini indefiniti - tra il primo e il secondo di eludere il tema dell'individuazione delle specifiche condotte di concorso, morale o materiale, e dell'efficienza causale delle stesse; b) che nessun elemento probatorio consentiva di sostenere siffatte conclusioni nei confronti dell'imputato, con la 5conseguenza che la Corte territoriale aveva finito per equiparare il significato giuridico della qualità di collaboratore a quello della qualità di amministratore; c) che, peraltro, nel caso di specie, la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] era fondata non su specifiche condotte materiali integranti i reati di bancarotta ma sulla sola qualità di amministratore.

7.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente, cui la Corte d'appello era pervenuta senza affrontare i temi dell'efficienza causale delle condotte e delle circostanze di fatto emerse all'esito dell'istruttoria dibattimentale e della coerenza temporale, rispetto a tali condotte, di siffatte circostanze, dal momento che le emergenze probatorie raccolte si collocano tutte in epoca successiva rispetto ai contestati fatti di bancarotta.

7.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, sottolineando come l'incontroversa restituzione della documentazione dal commercialista Maltinti all'amministratore [OSCURATO:PERSONA] finiva per interrompere qualunque relazione con la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] che non aveva avuto alcun rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] stesso.

In ogni caso - si aggiunge - era stato affermato ma non dimostrato che il ricorrente avesse rafforzato il proposito criminoso degli amministratori della società.

7.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena, all'applicazione della recidiva e alla concreta misura del suo aumento e, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

7.7. Sono stati depositati motivi aggiunti nei quali si sottolinea la relazione di dipendenza tra la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] e quella del ricorrente e si svolgono considerazioni che approfondiscono il terzo motivo di ricorso.

8. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

8.1. Con l'unico motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale eluso il tema dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta semplicisticamente fondato sulla oggettività dell'unico fatto truffaldino attribuito all'imputato.

Considerato in diritto Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima articolazione del primo motivo del ricorso è infondata, alla stregua delle indicazioni delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 02/02/2015, Torchio, Rv. 26291401, seguite dalla giurisprudenza successiva: v. di recente, Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 26339501, la quale ha 6escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto possa desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti), le quali hanno puntualizzato che il concomitante impegno professionale del difensore può assurgere a legittimo impedimento, da cui discende l'assoluta impossibilità di comparire prevista dall'art. 420 ter cod. proc. pen., quando il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi le specifiche ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva nel diverso processo, rappresenti sia l'assenza di altro codifensore che possa assistere l'imputato, sia l'impossibilità di avvalersi di sostituti processuali in entrambi i processi.

La decisione delle Sezioni Unite riposa sulle indicazioni della Corte costituzionale, che, con la sentenza 29/04/1991, n. 178, osservò come l'articolo 486, comma 5, cod. proc. pen. (poi trasfuso nell'articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.) non precludesse affatto al giudice di operare una valutazione comparativa tra le esigenze defensionali relative alla sede processuale in cui veniva richiesto il rinvio e quella che rappresentava la circostanza «impeditiva», secondo canoni di ragionevolezza.

La giurisprudenza di legittimità successiva a Corte cost. 178/1991, poi recepita dalle Sezioni Unite con la citata sentenza, si è impegnata nella individuazione di quei parametri di ragionevole bilanciamento fra i diversi impegni professionali, atti a far risaltare la sede processuale da privilegiare rispetto all'altra, sul piano delle concrete esigenze defensionali e, dunque, tale da legittimare gli effetti sospensivi del rinvio.

Siffatta conclusione muove dalla premessa che la mera concomitanza di altri impegni professionali non integra di per sè un legittimo impedimento, giacché altrimenti si rimetterebbe effettivamente all'arbitrio del difensore quale dei due procedimenti privilegiare.

Per questo si è giunti ad affermare che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore, tra l'altro e per quanto qui rileva, rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'articolo 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

Sez.

Un. n. 4909 del 2015 cit. concludono la loro riflessione precisando che, solo in presenza delle condizioni appena indicate, il giudice, chiamato a decidere sull'istanza di rinvio così articolata e documentata, dovrà accertare se sia effettivamente prevalente il diverso impegno rappresentato, proprio in quanto 7esso, per assumere l'efficacia impeditiva richiesta dalla norma, deve presentare anche la caratteristica della obiettività, nel senso che la priorità della esigenza difensiva nel procedimento «pregiudicante» non deve trovare il suo fondamento nella soggettiva opinione del difensore, ma deve risultare ancorata a specifiche circostanze.

Ora, anche in ricorso, se si valorizza la complessità del presente procedimento non si spiega in termini puntuali per quali ragioni non potessero essere nominati sostituti nei processi pratesi, con la conseguenza che, nella sostanza, si ha riguardo alla soggettiva aspirazione del difensore ad occuparsi personalmente di tutti i procedimenti.

Ma, alla stregua delle considerazioni sopra ricordate, ciò non è sufficiente proprio perché l'onere di allegazione e documentazione gravante sul difensore che formuli la richiesta di rinvio è correlato all'esigenza di porre il giudice al quale quest'ultima sia rivolta di operare un bilanciamento fondato su basi obiettive e non sulla mera, personale opinione del difensore.

A ciò deve poi aggiungersi che, in effetti, il carattere più risalente del procedimento monzese, sul quale incombeva un rischio di prescrizione per i reati di truffa (rischio, peraltro, nonostante tutto concretizzatosi in secondo grado) e il carattere non detentivo delle misure cautelari di recente adozione nella sede toscana giustificano ampiamente e in termini razionali la prevalenza da assegnare al primo.

2. La seconda articolazione è, nel suo complesso, infondata, dal momento che la sentenza impugnata, sebbene affermi che i contributi narrativi sarebbero idonei a far emergere il ruolo gestionale del ricorrente, «pur a voler prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche», in realtà opera una valutazione congiunta delle complessive risultanze istruttorie, solo in tal modo giungendo a conclusioni che resistono al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Ferme le conclusioni che verranno sviluppate oltre con riguardo alle critiche che investono l'utilizzabilità delle intercettazioni (per il resto non censurate nella loro portata dimostrativa del ruolo gestionale del ricorrente), si osserva che non è consentita un'analisi atomistica delle risultanze.

Del tutto razionalmente la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del ricorrente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria 8del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).

E, in questa prospettiva, risulta del tutto assorbente la piena integrazione del dato dichiarativo con le non equivoche risultanze delle intercettazioni.

3. Infondato è il secondo motivo del ricorso.

Secondo l'insegnamento di Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019 - dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395 — 01, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta.

A questa conclusione le Sezioni Unite sono pervenute interrogandosi su quale «legame sostanziale» tra il reato per cui l'autorizzazione all'intercettazione è stata concessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione renda quest'ultimo reato riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in linea con l'art. 15 Cost., che vieta "autorizzazioni in bianco".

Il quesito è stato risolto nel senso che detto legame sostanziale è ravvisabile nella connessione ex art. 12 cod. proc. pen.

In sostanza per "diversi procedimenti", ex art. 270 cod. proc. pen., devono intendersi "diversi reati" che non siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l'intercettazione è stata autorizzata, nel senso che solo la connessione "sostanziale" tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., fonda la categoria di "stesso procedimento" idonea a paralizzare l'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen.

Da tali premesse discende che il decreto autorizzativo "copre" sia quello specifico fatto - reato (già accaduto e sostenuto da «gravi indizi»), per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purché ricompresi nel novero dell'art. 266 cod. pen.) che siano legati al primo da una "connessione qualificata" espressa dai casi indicati dall'art. 12 cod. proc. pen.

Fermi questi principi, enucleati dalle Sezioni Unite Cavallo, è opportuno chiarire, anzitutto, che quando si parla di "reato" si fa riferimento non al "titolo di reato" ma al "fatto-reato", inteso come determinato accadimento storico inquadrabile in una fattispecie criminosa.

In secondo luogo occorre precisare che il rapporto di connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., riguarda i fatti-reato nella loro espressione oggettiva, mentre, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, resta irrilevante la posizione soggettiva degli autori.

Ciò in ossequio al più generale principio che governa la materia delle intercettazioni, in forza del quale l'autorizzazione del giudice concerne uno o più fatti-reato nella loro materialità, mentre sono 9indifferenti i destinatari del decreto autorizzativo.

Invero i gravi «indizi di reato» (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cod. proc. pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto (cfr. tra le ultime Sez. 1 n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354).

Ora, se le intercettazioni attengono al fatto-reato nella sua oggettività, se la identità del procedimento si fonda sul «legame sostanziale» dei reati, se questo legame è indipendente dalla vicenda procedimentale, discende che l'identità del disegno criminoso deve "tenere legati" i fatti-reato, ma non necessariamente tutti i compartecipi.

Nella specie, la connessione, da apprezzare nella prospettiva dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c) del codice di rito, sta nel fatto che un'associazione programmaticamente dedita alla commissione di truffe consistenti nel concludere contratti di acquisto di beni in favore di una società, destinati a non essere onorati e caratterizzati dalla finalizzazione dell'attività negoziale a distrarre i beni, rendendoli irrecuperabili ai creditori, fa emergere, in astratto (ossia sul piano della connessione tra i fatti e indipendentemente dal distinto problema dell'attribuibilità oggettiva e soggettiva degli stessi agli imputati), un nesso teleologico tra l'attività illecita svolta in ipotesi dai compartecipi e il successivo segmento proiettato ad occultare i beni per consolidare il profitto realizzando un concreto pregiudizio per le ragioni creditorie.

In questa prospettiva, il fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento - dato non dipendente dalla volontà dagli amministratori dell'ente collettivo - sia intervenuta successivamente non spiega alcun rilievo, proprio perché, ai fini che qui rilevano, la connessione riguarda fatti attribuibili a persone fisiche e suscettibili solo a posteriori di ricevere la necessaria qualificazione giuridica, in dipendenza delle modalità con le quali il legislatore ricostruisce le fattispecie incriminatrici (che poi la notitia criminis discenda dalla relazione del curatore è una mera asserzione, comunque priva di rilievo, per quanto si è sopra detto).

La centralità della considerazione dedicata all'atto lato sensu, ossia materialmente, appropriativo non rappresenta, del resto, una novità nella casistica giurisprudenziale in tema di reati fallimentari.

Così, ad es., in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consunnativo del reato, non costituisce riferimento utile 10per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, Rolfo, Rv. 27804601; ma v. già Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014 - dep. 03/03/2015, Cassina, Rv. 2635860).

Ugualmente, si è concluso nel senso che, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta: Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 27619401).

Ancora, si è ritenuto che, in tema di sequestro conservativo, ai fini della dichiarazione di inefficacia delle distrazioni compiute dal colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per individuare l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi rispetto al reato, ai sensi degli artt. 192 e 194 cod. pen., deve aversi riguardo al momento della realizzazione della condotta e non a quello della sentenza dichiarativa del fallimento (Sez. 5, n. 20646 del 05/05/2021, M., Rv. 281266 - 01).

In tal modo ricostruito il significato del vincolo colto dalla Corte territoriale, nel doveroso apprezzamento officioso della legittimità delle disposte intercettazioni, la censura risulta quindi infondata.

3. Il terzo motivo è infondato, dal momento che, in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero. (Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015, Caratozzolo, Rv. 263401 - 01; Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, Bertoldi, Rv. 279564 - 0).

Nel caso di specie, accanto al richiamo alla richiesta di proroga, la motivazione dà conto del permanere dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 267 c.p.p. già evidenziati nel decreto di autorizzazione all'intercettazione telefonica.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

4. Il primo motivo è infondato alla stregua dei rilievi svolti supra sub 3.

5. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

Su un piano generale, il ruolo di «collante», attribuito dalla sentenza impugnata al ricorrente, tra il livello gestorio apicale della società, ossia lo [OSCURATO:PERSONA], e il livello gestorio formale, può esprimere un ruolo di partecipazione, da approfondire nei concreti connotati del concorso prestato ai singoli episodi distrattivi, ma non un ruolo gestorio, che finisce per risultare in concreto una scorciatoia argomentativa che non affronta i più complessi temi del concreto 11contributo concorsuale (che è poi la sostanza del terzo motivo di ricorso, quanto ai singoli episodi di truffa che possono rappresentare, anche se non necessariamente rappresentano, in relazione alla posizione di ciascun imputato, la premessa fattuale del concorso nelle successive distrazioni).

Anche i dati valorizzati dalla Corte territoriale - che ricorda come in un'occasione il [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto allo [OSCURATO:PERSONA] istruzioni sul da farsi - sono del tutto equivoci persino quanto al tema della disponibilità dei conti.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale ad negotia o dalla gestione di alcuni conti, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 - dep. 10/02/2022, Capece, Rv. 282775 - 01).

Detto in altri termini, il thema probandum è rappresentato dall'accertamento della presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01), sicché le singole attività svolte non consentono automatismi dimostrativi se, nel contesto dato, non rivelino il concreto svolgimento di tali funzioni. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il primo motivo è infondato per le ragioni indicate supra sub 3, quanto alla utilizzabilità delle intercettazioni.

Del tutto aspecifica è poi la censura che investe l'acquisizione dei verbali degli interrogatori resi dai coimputati.

Il ricorso rimanda genericamente ad un «allegato verbale».

Ora, l'acquisizione sarebbe avvenuta, secondo la sentenza impugnata, il 13/02/2017, ma dal verbale non risulta opposizione alcuna.

Fondate sono, alla luce della stessa cornice valutativa ripercorsa supra sub 5, le doglianze che investono il ruolo gestionale del ricorrente, il quale, coinvolto in varie attività, rimane una figura esplicitamente indicata come subordinata rispetto allo [OSCURATO:PERSONA], il che pone un problema di esatta individuazione del suo contributo.

In tale contesto, il solo aver concordato il compenso con il [OSCURATO:PERSONA], soprattutto alla luce del ruolo sottoordinato che gli viene riconosciuto, rappresenta elemento di assoluta equivocità.

127. L'accoglimento del primo motivo nei limiti appena indicati comporta l'assorbimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

8. Il primo motivo è fondato non perché sia configurabile un bis in idem tra le condotte truffaldine e quelle distrattive, ma perché la Corte territoriale non chiarisce per quale ragione il coinvolgimento nel primo segmento della condotta, dotato di autonoma rilevanza penalistica, comporti necessariamente la sussistenza dei tipici tratti del concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al quale si richiede l'accertamento della volontarietà della condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 04/02/2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02).

9. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

10. Il primo, il terzo, il quarto e il quinto sono fondati, dal momento che sia con riguardo alla bancarotta distrattiva che con riferimento a quella documentale, la sentenza impugnata, invece di confrontarsi specificamente con le censure sviluppate nell'atto di appello, ricostruendo il concreto apporto concorsuale del ricorrente ai singoli episodi distrattivi, indica alcuni dati rivelatori del ruolo di stretto collaboratore dello [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, non può giuridicamente rappresentare un argomento dimostrativo del contributo fornito con riguardo ad ogni vicenda dallo [OSCURATO:PERSONA].

11. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01).

Altro naturalmente è dire - ma non nella prospettiva assolutoria rispetto ai reati di truffa - che l'esame delle critiche rivolte alla decisione di primo grado quanto al coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] in tali illeciti assume significato fondamentale per capire il concreto ruolo concorsuale svolto.

12. Il sesto motivo rimane assorbito, investendo il trattamento sanzionatorio.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1313.

Il motivo è fondato, perché, in effetti, il tema dell'elemento soggettivo dell'extraneus resta completamente trascurato dalla sentenza impugnata.

14. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento di quest'ultima, nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

15. Alla pronuncia di rigetto del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché l'annullamento con rinvio relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorsoL'avv. [OSCURATO:PERSONA] illustra i motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle argomentazioni del P.G. ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] richiama i motivi nuovi già depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata 2Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/01/2021 la Corte d'appello di Milano, nel dichiarare, in riforma della decisione di primo grado, non doversi procedere con riferimento ad una pluralità di delitti di truffa, estinti per prescrizione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 25/09/2017, con la quale erano stati condannati alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori di fatto, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali extranei, in relazione a delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 20/01/2011. 2. Nell'interesse dei sopra menzionati imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento professionale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale si sarebbe proceduto, su richiesta del P.M. e in assenza di opposizione da parte del difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., all'acquisizione dei verbali degli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di rilevanza determinante ai fini della decisione assunta. Il motivo, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, osserva: a) che, in data successiva al 05/10/2016 - quando si era disposta la calendarizzazione del processo dinanzi al Tribunale di Monza sia dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia di quella del 12/12/2016 - il difensore aveva appreso, il 24/10/2016, del rinvio al 12/12/2016 dinanzi al Tribunale di Prato del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri e, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], del rinvio, sempre dinanzi al Tribunale di Prato e per la stessa udienza del 12/12/2016, del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) che quest'ultimo rinvio era stato prospettato, come causa di impedimento, al Tribunale di Monza nell'udienza intermedia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di trovare una soluzione del contraddittorio delle parti; c) che al rigetto dell'istanza di rinvio proposta dinanzi al Tribunale di Monza era seguito il rigetto anche della successiva richiesta rivolta al Tribunale toscano, che aveva ritenuto prioritario il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in presenza di imputato sottoposto a misura cautelare ancorché non detentiva; d) che l'argomento valorizzato dal Tribunale di Monza, fondato sulla prossima prescrizione per i reati di truffa, era infondato con riguardo agli imputati non gravati da recidiva - per i quali il termine di prescrizione era maturato in data anteriore al 12/12/2016 - e non era 1prossimo per gli altri; e) che si erano prospettate le ragioni che rendevano preminente l'espletamento delle funzioni nei procedimenti pratesi e non consentivano l'impiego di sostituti. Con una distinta, subordinata articolazione si lamenta assenza di motivazione in ordine alle critiche che erano state sviluppate con l'atto di appello in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che vengono sinteticamente riproposte nel motivo. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 270, comma 1, cod. proc. pen.), rilevando che, al netto delle restanti prove testimoniali e documentali, concernenti piuttosto la materialità dei fatti distrattivi che non il tema - qui rilevante - della responsabilità del ricorrente, le intercettazioni hanno assunto un ruolo determinante ai fini del decidere, come già sottolineato anche nell'atto di impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado. Il ricorrente precisa: a) che le intercettazioni delle quali si tratta erano state disposte dal g.i.p. presso il Tribunale di Alessandria nel procedimento per associazione a delinquere finalizzato alla commissione di una serie di truffe - procedimento archiviato quanto alla fattispecie associativa, con trasmissione degli atti relativi alle singole truffe alle autorità competenti - non aveva riguardato alcuna delle truffe oggetto del procedimento lombardo; b) che Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 - dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01 ha sottolineato la necessità di individuare, ai fini di accertare l'identità del procedimento, una connessione ex art. 12 cod. proc. pen., rispetto a reati emersi dalle stesse operazioni di intercettazioni, mentre, nel caso di specie, dalle intercettazioni è emersa solo la disponibilità di alcuni beni da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che sarebbe stata dichiarata fallita in epoca successiva al termine delle attività captative; c) che, in definitiva, a tutto voler concedere, possono emergere fatti di appropriazione indebita, per i quali manca la condizione di procedibilità e che comunque non rientrano nel novero dei reati di cui all'art. 266 cod. pen.; d) che, esclusa l'identità del procedimento, non ricorrono i presupposti per l'utilizzazione delle intercettazioni, non essendo previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per la bancarotta fraudolenta. Con distinta articolazione, in via subordinata si contesta la ritenuta sussistenza di un legame di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. contraddittoriamente argomentato dalla sentenza impugnata facendo riferimento, per un verso, alla fattispecie associativa e, per altro verso, alle truffe che sarebbero state «il mezzo per commettere le distrazioni, occultando totalmente la contabilità della società». 2Si osserva: a) che, a parte il carattere involuto dell'espressione che finisce per coinvolgere, senza alcuna spiegazione, anche la bancarotta documentale, la Corte d'appello non indica in che modo le truffe avrebbero costituito il mezzo per commettere le distrazioni ai danni della società poi fallita; b) che, in ogni caso, le truffe non costituivano (e non potevano costituire, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen.) i reati per i quali le intercettazioni erano state disposte; c) che, invece, considerando la fattispecie associativa, la rilevanza assegnata in motivazione alle truffe non spiegava come mai esse non spezzassero la connessione con i fatti di bancarotta e, in ultima analisi, finiva per evocare una connessione debole di tipo meramente investigativo. 3.3. Con il terzo motivo, prospettato in via subordinata, si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 271, comma 1, in relazione all'art. 267 cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale omesso totalmente di confrontarsi con le critiche sviluppate in atto di appello circa l'inutilizzabilità degli esiti intercettativi successivi al decreto di proroga del 18/08/2009, la cui rilevanza, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, era stata argomentata in relazione alle critiche indirizzate contro le intercettazioni successive a quella data e valorizzate dal primo giudice. 4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni disposte dal g.i.p. presso il Tribunale di Alessandria, nel procedimento avente ad oggetto la già ricordata associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di truffe, nel presente procedimento, valorizzando il fatto che «le truffe erano il mezzo per commettere le distrazioni, occultando totalmente la contabilità della società». Si osserva: a) che i fatti di bancarotta non erano stati rilevati nel corso delle intercettazioni — anche perché la dichiarazione di fallimento era intervenuta successivamente - e che le stesse truffe esaminate nel procedimento di Alessandria non coincidevano completamente con quelle emerse nel corso dell'indagine seguita alla dichiarazione di fallimento; b) che il profilo dell'ammissibilità della censura svolta in appello, con riguardo all'utilizzabilità delle intercettazioni, doveva essere apprezzato tenendo conto che l'onere di indicare la specifica rilevanza delle comunicazioni delle quali si contesti l'inclusione nella piattaforma valorizzabile ai fini del decidere va correlato al fatto che esso non emerga in termini evidenti dalla sentenza impugnata e dal tenore dell'impugnazione; c) che, in definitiva, le intercettazioni impiegate per ritenere il ricorrente responsabile, in quanto co-amministratore di fatto, dei reati fallimentari attribuitigli provengono da un procedimento diverso, non riguardano i reati di cui all'art. 380 cod. proc. pen. e non costituiscono corpo di reato. 34.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'attribuzione di un ruolo gestorio al ricorrente, tenuto conto che la concreta attività emergente da alcune conversazioni telefoniche e da due apparizioni accanto all'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], per il quale svolgeva funzioni di assistente e autista, era così frammentaria da non giustificare le conclusioni dei giudici di merito, anche alla luce dell'assenza di ulteriori riscontri. Si osserva che la Corte territoriale, riproponendo gli argomenti valorizzati dal giudice di primo grado, aveva omesso di confrontarsi con gli argomenti difensivi sviluppati nell'atto di appello e con le conversazioni dalle quali emergeva un ruolo gregario del [OSCURATO:PERSONA], giungendo ad attribuirgli una non meglio precisata disponibilità dei conti correnti della società fallita che non era fondata su alcuna base obiettiva, era smentita dall'unico direttore di banca che aveva avuto un qualche rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] e non aveva trovato alcuna conferma nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, rilevando che la Corte territoriale, nel prendere atto dell'avvenuta estinzione dei delitti di truffa per intervenuta prescrizione, aveva omesso di esaminare le doglianze sviluppate sub III dell'atto di appello, con specifico riguardo a vari episodi indicati nel capo di imputazione, le quali, tuttavia, investendo, alla luce del fattore temporale e dell'indipendenza di azione dei vari gruppi operanti, la stessa possibilità di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle truffe, assumevano rilievo con riguardo sia al ruolo gestorio apicale, sia al coinvolgimento nei singoli episodi distrattivi, sia alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 I. fall. 5. Ricorso Losapio. 5.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che l'attribuzione di un ruolo gestorio all'imputato riposa: a) su intercettazioni disposte in diverso procedimento, non utilizzabili nel presente procedimento, in ragione delle conclusioni di Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 - dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01; b) su interrogatori resi dai coimputati i cui verbali sono stati acquisiti nonostante l'opposizione manifestata dai difensori. Si contesta, infine, l'attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando l'assoluta assenza di motivazione in ordine alle doglianze prospettate in appello quanto: a) alla mancata puntualizzazione del fondamento in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 219 I. fall.; b) alla mancata indicazione delle somme che il Losapio avrebbe distratto. 6. [OSCURATO:PERSONA] 46.1. Con il primo motivo si lamenta assenza di motivazione rispetto alle censure svolte in atto di appello - e illustrate nella memoria di cui all'art. 121 cod. proc. pen. - che, valorizzando quanto ritenuto dai giudici di primo grado, a proposito della non configurabilità di reati fallimentari in relazione a condotte distrattive aventi ad oggetto beni oggetto di truffe per le quali, indipendentemente dall'esito, il [OSCURATO:PERSONA] era stato separatamente giudicato, avevano sottolineato come le stesse conseguenze dovessero essere tratte con riguardo alle truffe oggetto del procedimento lombardo. Anche in questi casi, infatti, essendo assenti poteri gestori del ricorrente, la sua condotta non poteva che essere circoscritta al segmento della fraudolenta acquisizione dei beni al patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza investire anche il momento della distrazione. 6.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sull'esistenza di precedenti del ricorrente, al contrario gravato da un unico precedente, e non argomentato in relazione alla condotta di collaborazione con la giustizia intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA]. 7. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 7.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per avere la Corte territoriale, attraverso un generico richiamo alle conclusioni del Tribunale, omesso di confrontarsi con le censure che investivano l'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di individuare riscontri estrinseci che giustificassero la conclusione del costante, solerte e disponibile affiancamento, da parte del ricorrente, in favore dello [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ribadito che il ricorrente non intende rinunciare alla prescrizione, si sottolinea il mancato esame delle censure svolte nell'atto di appello con riguardo ai fatti di cui al capo E di imputazione. 7.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati fallimentari, rilevando: a) che la diversità di posizione dell'extraneus, quale è stato ritenuto l'imputato, rispetto all'amministratore di fatto e di diritto non consente, attraverso l'accertamento di una collaborazione - nel caso di specie, peraltro affermata in termini indefiniti - tra il primo e il secondo di eludere il tema dell'individuazione delle specifiche condotte di concorso, morale o materiale, e dell'efficienza causale delle stesse; b) che nessun elemento probatorio consentiva di sostenere siffatte conclusioni nei confronti dell'imputato, con la 5conseguenza che la Corte territoriale aveva finito per equiparare il significato giuridico della qualità di collaboratore a quello della qualità di amministratore; c) che, peraltro, nel caso di specie, la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] era fondata non su specifiche condotte materiali integranti i reati di bancarotta ma sulla sola qualità di amministratore. 7.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente, cui la Corte d'appello era pervenuta senza affrontare i temi dell'efficienza causale delle condotte e delle circostanze di fatto emerse all'esito dell'istruttoria dibattimentale e della coerenza temporale, rispetto a tali condotte, di siffatte circostanze, dal momento che le emergenze probatorie raccolte si collocano tutte in epoca successiva rispetto ai contestati fatti di bancarotta. 7.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, sottolineando come l'incontroversa restituzione della documentazione dal commercialista Maltinti all'amministratore [OSCURATO:PERSONA] finiva per interrompere qualunque relazione con la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] che non aveva avuto alcun rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] stesso. In ogni caso - si aggiunge - era stato affermato ma non dimostrato che il ricorrente avesse rafforzato il proposito criminoso degli amministratori della società. 7.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena, all'applicazione della recidiva e alla concreta misura del suo aumento e, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 7.7. Sono stati depositati motivi aggiunti nei quali si sottolinea la relazione di dipendenza tra la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] e quella del ricorrente e si svolgono considerazioni che approfondiscono il terzo motivo di ricorso. 8. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 8.1. Con l'unico motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale eluso il tema dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta semplicisticamente fondato sulla oggettività dell'unico fatto truffaldino attribuito all'imputato. Considerato in diritto Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima articolazione del primo motivo del ricorso è infondata, alla stregua delle indicazioni delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 02/02/2015, Torchio, Rv. 26291401, seguite dalla giurisprudenza successiva: v. di recente, Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 26339501, la quale ha 6escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto possa desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti), le quali hanno puntualizzato che il concomitante impegno professionale del difensore può assurgere a legittimo impedimento, da cui discende l'assoluta impossibilità di comparire prevista dall'art. 420 ter cod. proc. pen., quando il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi le specifiche ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva nel diverso processo, rappresenti sia l'assenza di altro codifensore che possa assistere l'imputato, sia l'impossibilità di avvalersi di sostituti processuali in entrambi i processi. La decisione delle Sezioni Unite riposa sulle indicazioni della Corte costituzionale, che, con la sentenza 29/04/1991, n. 178, osservò come l'articolo 486, comma 5, cod. proc. pen. (poi trasfuso nell'articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.) non precludesse affatto al giudice di operare una valutazione comparativa tra le esigenze defensionali relative alla sede processuale in cui veniva richiesto il rinvio e quella che rappresentava la circostanza «impeditiva», secondo canoni di ragionevolezza. La giurisprudenza di legittimità successiva a Corte cost. 178/1991, poi recepita dalle Sezioni Unite con la citata sentenza, si è impegnata nella individuazione di quei parametri di ragionevole bilanciamento fra i diversi impegni professionali, atti a far risaltare la sede processuale da privilegiare rispetto all'altra, sul piano delle concrete esigenze defensionali e, dunque, tale da legittimare gli effetti sospensivi del rinvio. Siffatta conclusione muove dalla premessa che la mera concomitanza di altri impegni professionali non integra di per sè un legittimo impedimento, giacché altrimenti si rimetterebbe effettivamente all'arbitrio del difensore quale dei due procedimenti privilegiare. Per questo si è giunti ad affermare che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore, tra l'altro e per quanto qui rileva, rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'articolo 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Sez. Un. n. 4909 del 2015 cit. concludono la loro riflessione precisando che, solo in presenza delle condizioni appena indicate, il giudice, chiamato a decidere sull'istanza di rinvio così articolata e documentata, dovrà accertare se sia effettivamente prevalente il diverso impegno rappresentato, proprio in quanto 7esso, per assumere l'efficacia impeditiva richiesta dalla norma, deve presentare anche la caratteristica della obiettività, nel senso che la priorità della esigenza difensiva nel procedimento «pregiudicante» non deve trovare il suo fondamento nella soggettiva opinione del difensore, ma deve risultare ancorata a specifiche circostanze. Ora, anche in ricorso, se si valorizza la complessità del presente procedimento non si spiega in termini puntuali per quali ragioni non potessero essere nominati sostituti nei processi pratesi, con la conseguenza che, nella sostanza, si ha riguardo alla soggettiva aspirazione del difensore ad occuparsi personalmente di tutti i procedimenti. Ma, alla stregua delle considerazioni sopra ricordate, ciò non è sufficiente proprio perché l'onere di allegazione e documentazione gravante sul difensore che formuli la richiesta di rinvio è correlato all'esigenza di porre il giudice al quale quest'ultima sia rivolta di operare un bilanciamento fondato su basi obiettive e non sulla mera, personale opinione del difensore. A ciò deve poi aggiungersi che, in effetti, il carattere più risalente del procedimento monzese, sul quale incombeva un rischio di prescrizione per i reati di truffa (rischio, peraltro, nonostante tutto concretizzatosi in secondo grado) e il carattere non detentivo delle misure cautelari di recente adozione nella sede toscana giustificano ampiamente e in termini razionali la prevalenza da assegnare al primo. 2. La seconda articolazione è, nel suo complesso, infondata, dal momento che la sentenza impugnata, sebbene affermi che i contributi narrativi sarebbero idonei a far emergere il ruolo gestionale del ricorrente, «pur a voler prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche», in realtà opera una valutazione congiunta delle complessive risultanze istruttorie, solo in tal modo giungendo a conclusioni che resistono al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ferme le conclusioni che verranno sviluppate oltre con riguardo alle critiche che investono l'utilizzabilità delle intercettazioni (per il resto non censurate nella loro portata dimostrativa del ruolo gestionale del ricorrente), si osserva che non è consentita un'analisi atomistica delle risultanze. Del tutto razionalmente la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del ricorrente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria 8del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). E, in questa prospettiva, risulta del tutto assorbente la piena integrazione del dato dichiarativo con le non equivoche risultanze delle intercettazioni. 3. Infondato è il secondo motivo del ricorso. Secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 - dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395 — 01, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta. A questa conclusione le Sezioni Unite sono pervenute interrogandosi su quale «legame sostanziale» tra il reato per cui l'autorizzazione all'intercettazione è stata concessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione renda quest'ultimo reato riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in linea con l'art. 15 Cost., che vieta "autorizzazioni in bianco". Il quesito è stato risolto nel senso che detto legame sostanziale è ravvisabile nella connessione ex art. 12 cod. proc. pen. In sostanza per "diversi procedimenti", ex art. 270 cod. proc. pen., devono intendersi "diversi reati" che non siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l'intercettazione è stata autorizzata, nel senso che solo la connessione "sostanziale" tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., fonda la categoria di "stesso procedimento" idonea a paralizzare l'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen. Da tali premesse discende che il decreto autorizzativo "copre" sia quello specifico fatto - reato (già accaduto e sostenuto da «gravi indizi»), per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purché ricompresi nel novero dell'art. 266 cod. pen.) che siano legati al primo da una "connessione qualificata" espressa dai casi indicati dall'art. 12 cod. proc. pen. Fermi questi principi, enucleati dalle Sezioni Unite Cavallo, è opportuno chiarire, anzitutto, che quando si parla di "reato" si fa riferimento non al "titolo di reato" ma al "fatto-reato", inteso come determinato accadimento storico inquadrabile in una fattispecie criminosa. In secondo luogo occorre precisare che il rapporto di connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., riguarda i fatti-reato nella loro espressione oggettiva, mentre, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, resta irrilevante la posizione soggettiva degli autori. Ciò in ossequio al più generale principio che governa la materia delle intercettazioni, in forza del quale l'autorizzazione del giudice concerne uno o più fatti-reato nella loro materialità, mentre sono 9indifferenti i destinatari del decreto autorizzativo. Invero i gravi «indizi di reato» (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cod. proc. pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto (cfr. tra le ultime Sez. 1 n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354). Ora, se le intercettazioni attengono al fatto-reato nella sua oggettività, se la identità del procedimento si fonda sul «legame sostanziale» dei reati, se questo legame è indipendente dalla vicenda procedimentale, discende che l'identità del disegno criminoso deve "tenere legati" i fatti-reato, ma non necessariamente tutti i compartecipi. Nella specie, la connessione, da apprezzare nella prospettiva dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c) del codice di rito, sta nel fatto che un'associazione programmaticamente dedita alla commissione di truffe consistenti nel concludere contratti di acquisto di beni in favore di una società, destinati a non essere onorati e caratterizzati dalla finalizzazione dell'attività negoziale a distrarre i beni, rendendoli irrecuperabili ai creditori, fa emergere, in astratto (ossia sul piano della connessione tra i fatti e indipendentemente dal distinto problema dell'attribuibilità oggettiva e soggettiva degli stessi agli imputati), un nesso teleologico tra l'attività illecita svolta in ipotesi dai compartecipi e il successivo segmento proiettato ad occultare i beni per consolidare il profitto realizzando un concreto pregiudizio per le ragioni creditorie. In questa prospettiva, il fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento - dato non dipendente dalla volontà dagli amministratori dell'ente collettivo - sia intervenuta successivamente non spiega alcun rilievo, proprio perché, ai fini che qui rilevano, la connessione riguarda fatti attribuibili a persone fisiche e suscettibili solo a posteriori di ricevere la necessaria qualificazione giuridica, in dipendenza delle modalità con le quali il legislatore ricostruisce le fattispecie incriminatrici (che poi la notitia criminis discenda dalla relazione del curatore è una mera asserzione, comunque priva di rilievo, per quanto si è sopra detto). La centralità della considerazione dedicata all'atto lato sensu, ossia materialmente, appropriativo non rappresenta, del resto, una novità nella casistica giurisprudenziale in tema di reati fallimentari. Così, ad es., in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consunnativo del reato, non costituisce riferimento utile 10per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, Rolfo, Rv. 27804601; ma v. già Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014 - dep. 03/03/2015, Cassina, Rv. 2635860). Ugualmente, si è concluso nel senso che, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta: Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 27619401). Ancora, si è ritenuto che, in tema di sequestro conservativo, ai fini della dichiarazione di inefficacia delle distrazioni compiute dal colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per individuare l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi rispetto al reato, ai sensi degli artt. 192 e 194 cod. pen., deve aversi riguardo al momento della realizzazione della condotta e non a quello della sentenza dichiarativa del fallimento (Sez. 5, n. 20646 del 05/05/2021, M., Rv. 281266 - 01). In tal modo ricostruito il significato del vincolo colto dalla Corte territoriale, nel doveroso apprezzamento officioso della legittimità delle disposte intercettazioni, la censura risulta quindi infondata. 3. Il terzo motivo è infondato, dal momento che, in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero. (Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015, Caratozzolo, Rv. 263401 - 01; Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, Bertoldi, Rv. 279564 - 0). Nel caso di specie, accanto al richiamo alla richiesta di proroga, la motivazione dà conto del permanere dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 267 c.p.p. già evidenziati nel decreto di autorizzazione all'intercettazione telefonica. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo è infondato alla stregua dei rilievi svolti supra sub 3. 5. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati. Su un piano generale, il ruolo di «collante», attribuito dalla sentenza impugnata al ricorrente, tra il livello gestorio apicale della società, ossia lo [OSCURATO:PERSONA], e il livello gestorio formale, può esprimere un ruolo di partecipazione, da approfondire nei concreti connotati del concorso prestato ai singoli episodi distrattivi, ma non un ruolo gestorio, che finisce per risultare in concreto una scorciatoia argomentativa che non affronta i più complessi temi del concreto 11contributo concorsuale (che è poi la sostanza del terzo motivo di ricorso, quanto ai singoli episodi di truffa che possono rappresentare, anche se non necessariamente rappresentano, in relazione alla posizione di ciascun imputato, la premessa fattuale del concorso nelle successive distrazioni). Anche i dati valorizzati dalla Corte territoriale - che ricorda come in un'occasione il [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto allo [OSCURATO:PERSONA] istruzioni sul da farsi - sono del tutto equivoci persino quanto al tema della disponibilità dei conti. Questa Corte ha, infatti, chiarito che la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale ad negotia o dalla gestione di alcuni conti, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 - dep. 10/02/2022, Capece, Rv. 282775 - 01). Detto in altri termini, il thema probandum è rappresentato dall'accertamento della presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01), sicché le singole attività svolte non consentono automatismi dimostrativi se, nel contesto dato, non rivelino il concreto svolgimento di tali funzioni. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il primo motivo è infondato per le ragioni indicate supra sub 3, quanto alla utilizzabilità delle intercettazioni. Del tutto aspecifica è poi la censura che investe l'acquisizione dei verbali degli interrogatori resi dai coimputati. Il ricorso rimanda genericamente ad un «allegato verbale». Ora, l'acquisizione sarebbe avvenuta, secondo la sentenza impugnata, il 13/02/2017, ma dal verbale non risulta opposizione alcuna. Fondate sono, alla luce della stessa cornice valutativa ripercorsa supra sub 5, le doglianze che investono il ruolo gestionale del ricorrente, il quale, coinvolto in varie attività, rimane una figura esplicitamente indicata come subordinata rispetto allo [OSCURATO:PERSONA], il che pone un problema di esatta individuazione del suo contributo. In tale contesto, il solo aver concordato il compenso con il [OSCURATO:PERSONA], soprattutto alla luce del ruolo sottoordinato che gli viene riconosciuto, rappresenta elemento di assoluta equivocità. 127. L'accoglimento del primo motivo nei limiti appena indicati comporta l'assorbimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il primo motivo è fondato non perché sia configurabile un bis in idem tra le condotte truffaldine e quelle distrattive, ma perché la Corte territoriale non chiarisce per quale ragione il coinvolgimento nel primo segmento della condotta, dotato di autonoma rilevanza penalistica, comporti necessariamente la sussistenza dei tipici tratti del concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al quale si richiede l'accertamento della volontarietà della condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 04/02/2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). 9. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 10. Il primo, il terzo, il quarto e il quinto sono fondati, dal momento che sia con riguardo alla bancarotta distrattiva che con riferimento a quella documentale, la sentenza impugnata, invece di confrontarsi specificamente con le censure sviluppate nell'atto di appello, ricostruendo il concreto apporto concorsuale del ricorrente ai singoli episodi distrattivi, indica alcuni dati rivelatori del ruolo di stretto collaboratore dello [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, non può giuridicamente rappresentare un argomento dimostrativo del contributo fornito con riguardo ad ogni vicenda dallo [OSCURATO:PERSONA]. 11. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01). Altro naturalmente è dire - ma non nella prospettiva assolutoria rispetto ai reati di truffa - che l'esame delle critiche rivolte alla decisione di primo grado quanto al coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] in tali illeciti assume significato fondamentale per capire il concreto ruolo concorsuale svolto. 12. Il sesto motivo rimane assorbito, investendo il trattamento sanzionatorio. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1313. Il motivo è fondato, perché, in effetti, il tema dell'elemento soggettivo dell'extraneus resta completamente trascurato dalla sentenza impugnata. 14. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento di quest'ultima, nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. 15. Alla pronuncia di rigetto del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. P.Q.M