CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 15) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 16) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 17) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." avverso la sentenza del 25/11/2020 del Tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; uditi i seguenti difensori, per gli imputati per ciascuno rispettivamente indicati, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine. il rigetto: - avv. [OSCURATO:PERSONA] per Pezzotti, [OSCURATO:PERSONA], Robertazzi, [OSCURATO:PERSONA], Fulgione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - avv. [OSCURATO:PERSONA] per Zarra, Cristofaro e Roselli; - avv. [OSCURATO:PERSONA] per Cornacchia e Giusto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel processo contro [OSCURATO:PERSONA] ed altri, imputati di diversi delitti di turbata libertà degli incanti, propone ricorso immediato per Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Salerno del 25 novembre 2020, che ha mandato assolti tutti gli imputati per l'insussistenza dei reati rispettivamente loro ascritti. Secondo l'accusa, l'elemento perturbai:ore delle diverse gare pubbliche prese in considerazione sarebbe stato rappresentato dalla modifica, in corso di gara, del criterio di aggiudicazione; per il Tribunale, però, tale elemento, in assenza della descrizione di condotte istgatorie, avrebbe potuto influire, semmai, sulla regolarità amministrativa della gara, ma non sarebbe sufficiente per integrare l'ipotizzato reato. 2. Il ricorrente propone sette motivi di censura. 2.1. Violazione dell'art. 353, cod. pen., in quanto il criterio prescelto finiva con l'attribuire alle commissioni aggiudicatrici totale discrezionalità. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe tenuto in considerazione soltanto la sostituzione di detto criterio, ma non anche le ulteriori condotte ipotizzate, quali l'avere gli imputati fornito informazioni fuorvianti ai concorrenti e la formulazione di offerte anomale, poiché relative a prestazioni ulteriori non previste dal bando di gara. 2.2. Violazione dell'art. 110, cod. pen.: il Tribunale ha escluso l'avvenuta dimostrazione di un accordo criminoso tra gli imputati, la cui prova, invece, risulta dall'avvenuta adozione, da parte dei medesimi, di metodi di valutazione non previsti dal bando. 2.3. Violazione dell'art. 191, cod. proc. pen., per aver il Tribunale illegittimamente acquisito l'ordinanza emessa nel corso del procedimento dal medesimo Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell'appello cautelare, con conseguente inutilizzabilità della stessa. Si legge in sentenza che l'ordinanza sarebbe stata acquisita su produzione delle difese degli imputati ed in assenza di opposizione delle altre parti, ma ciò non corrisponderebbe al vero, tanto da non trovarsene riscontro nel relativo verbale d'udienza. 2.4. Violazione dell'art. 526, cod. proc. pen., in relazione alla medesima ordinanza, in quanto illegittimamente valutata dal giudice in assenza di una sua rituale acquisizione. 2.5. Violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di dichiarare la prescrizione dei reati, in assenza di una prova evidente di insussistenza dei medesimi. 2.6. Violazione dell'art. 83, d.lgs. n. 163 del 2006, e dell'art. 120, d.P.R. n. 207 del 2010, in relazione al metodo di attribuzione dei punteggi utilizzato. 2.7. Violazione del d.P.R. n. 207 del 2010, allegato G), in ragione della disposta variazione dei criteri di attribuzione dei punteggi in corso di gara, in difformità di quanto stabilito nei bandi e nei disciplinari di gara. 3. Ha depositato memoria scritta il Proc:uratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Hanno depositato memorie scritte i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], Robertazzi, Roselli, Corvino, Giudice, Pezzotti e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo, per motivi attinenti alla legittimazione della parte civile ricorrente, alla mancata impugnazione delle statuizioni civili, alla proposizione di censure reiterative ed attinenti al merito delle accuse. 5. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza della deduzione in punto di sussistenza del reato, che assorbe e supera le altre questioni sollevate. L'ipotesi d'accusa, sulla quale la parte civile fonda la propria impugnazione, valorizza esclusivamente l'avvenuta modificazione, al momento della valutazione delle offerte e dell'aggiudicazione dei vari appalti, del criterio di scelta indicato nei relativi bandi di gara, con conseguente effetto perturbatore degli esiti di quest'ultima. Secondo la sentenza impugnata, tuttavia, manca qualsiasi dimostrazione che tanto sia stato determinato da condotte violente o fraudolente dei pubblici funzionari, degli imprenditori interessati alle gare o di eventuali terzi e, sul punto, il ricorso si limita ad obiettare che la prova degli accordi collusivi tra costoro sarebbe invece - testuale - «in re ipsa», dovendo desumersi proprio e soltanto da quella variazione di criteri. Si tratta, però, di una pura e semplice petizione di principio, perché non solo non trova sostegni probatori, ma è altresì logicamente smentita dalla reiterazione di tali modalità operative, da parte dei pubblici funzionari coinvolti, in una pluralità di gare, diverse tra loro per oggetto ed imprese partecipanti ed aggiudicatarie: talché, a meno di non voler ipotizzare l'instaurazione di un generalizzato sistema corruttivo, cosa che nemmeno la Pubblica accusa fa, deve concludersi per l'assoluta inconsistenza dell'ipotesi difensiva. E' necessario, dunque, ribadire che quella prevista dall'art. 353, cod. pen., e una fattispecie di reato c.d. "a forma vincolata", per la quale, dunque, non è sufficiente la realizzazione dell'evento (impedimento o turbativa della procedura di gara o allontanamento degli offerenti), ma è necessario che esso sia l'effetto, anche solo in via alternativa, di violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni od altri mezzi fraudolenti. Nello specifico, dunque, poiché nessuna di queste forme di alterazione dell'altrui volontà è ipotizzata nemmeno nel capo d'imputazione, l'insussistenza dei reati contestati è indiscutibile, potendo l'eventuale irregolarità di quelle gare interessare il giudice amministrativo, ma non certo quello penale. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando l'inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma