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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15111/2026

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a la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la dichiarazione di rigetto del ricorso.udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostitutodell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il tribunale del riesame di Messina, adito avverso l'ordinanza del Gip delmedesimo tribunale del 11.7.2025 applicativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dellamisura cautelare della custodia in carcere, in relazione ad ipotesi di reato di cuiai capi 1 e 3 inerenti il reato ex art. 74 del DPR 309/90 e quello ex art. 73 delmedesimo DPR, confermava l’ordinanza impugnata.2.

Avverso l’ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione.3.

Con il primo rappresenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. inrelazione all'art. 74 DPR 309/90 e il vizio di motivazione.

Il tribunale avrebbefondato la sussistenza di indizi per la partecipazione all'associazione criminale suconsiderazioni assertive ed elementi insufficienti, in particolare su unaconversazione ritenuta decisiva del 31.11.2023, er la quale non si sarebbetenuto conto della circostanza per cui, a monte, esisterebbe un rapportofamiliare tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], padre del primo, e i colloqui valorizzatiscaturirebbero esclusivamente in virtù di tale rapporto.

In particolare,l'interlocutore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], aveva già in precedenza contattato RacoRaffaele e successivamente avrebbe ricontattato l'utenza cui però questa voltaavrebbe risposto il ricorrente, che si sarebbe limitato a confermarel'appuntamento come riferitogli dal padre.

Si aggiunge che in tale quadro tutte lecircostanze pure valorizzate in ordine alla conversazione del 31 luglio, avrebberouna portata significativa ambivalente, siccome interpretabili anche ai fini di unmero schema concorsuale e non associativo.

Quanto alla conoscenza delledinamiche associative da parte del ricorrente, essa sarebbe stata appresa dalpadre.

Si sarebbe alfine tradotta una condotta di mero supporto al padre in unadi partecipazione associativa pur difettando i necessari requisiti configurativi.Neppure si sarebbero fornite indicazioni sulla frequentazione del ricorrente conaltri sodali, sulla sua assistenza allo spaccio, sulla partecipazione ad incontri conaltri partecipi quali indicatori della partecipazione alla vita associativa.

Sarebbecongetturale poi, la deduzione della stabilità dei rapporti in chiave associativa daldato del riferimento al luogo dove "ci vedavamo sempre".

Da qui la mancatadimostrazione della affectio societatis.4.

Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione,in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 73 comma 1 del DPR 309/90, di cui alcapo

3. Il tribunale, nel valorizzare talune conversazioni non avrebbe risolto ilproblema della verifica della affidabilità della trattativa ovvero della serietàdell'accordo da parte del [OSCURATO:PERSONA] in termini di disponibilità dello stupefacente e dieffettiva intenzione di cederlo, siccome smentita dal mancato ritrovamento dellostupefacente, laddove, peraltro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] da subito non avrebbe fornitorassicurazioni in ordine alla fornitura di droga.5.

Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione inordine agli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 74 delDPR 309/90.

Il tribunale, in tema di attualità delle esigenze cautelari nonavrebbe considerato il rilevante lasso di tempo dalla commissione dei fatti (del2023), non accompagnato da manifestazioni sintomatiche della perdurantepericolosità.

Né ha considerato che il ricorrente da un anno era agli arrestidomiciliari e soffriva di problemi di salute.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è inammissibile, siccome articolato nella diversa lettura diconversazioni, nonostante chiari principi di legittimità in proposito che delimitanola possibilità di sindacato.E invero, al riguardo emerge una motivazione articolata, che dopo avereillustrato le plurime fonti a supporto della ricostruzione del gruppo associativo edavere descritto il ruolo, all'interno del medesimo, del coindagato [OSCURATO:PERSONA], chead un certo punto aveva assunto il compito di assicurare al sodalizio la fornituradi stupefacenti mediante fornitori calabresi, passa a illustrare le specifichevicende da cui è tratta la partecipazione indiziaria del ricorrente.

Con particolareriguardo: al tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di sostituire ad uno degli abituali fornitori,[OSCURATO:PERSONA], il padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], stante la pretesa delprimo di ottenere previamente il pagamento di un debito dal [OSCURATO:PERSONA];all'impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di assicurare la richiesta fornitura perché purritenuto in grado di gestire operativamente la consegna di stupefacente, nonaveva comunque capacità di decidere in autonomia i pagamenti avendo egliriferito che [OSCURATO:PERSONA] non si era ritenuto soddisfatto dei chiarimenti cheMaiorana riteneva di avere dato in un incontro del 28 luglio; alla conversazionedel 31.7.2023, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rivelatrice di familiarità tra loro, e dioperatività condivisa, muovendosi gli stessi all'interno di un contestoorganizzativo rodato.

A tale ultimo riguardo i giudici hanno evidenziato il ruolodel [OSCURATO:PERSONA], emergente dalla intercettazione, nel gestire gli incontri necessariper la fornitura e nel coordinamento tra i soggetti coinvolti, la sua disponibilitàimmediata a fornire indicazioni, monitorare l'esito di incontri, anche in momentidi tensione collegati ad un fermo operato in quei frangenti dalla polizia, la suapreoccupazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], per contattare il padre e altri soggetti e,non ultimo, il riferimento alla "sala giochi" significativamente indicata come quelluogo "dove ci vedevamo sempre con te" e coerentemente valutato comerafforzativo della sussistenza di una prassi consolidata, ripetuta secondomodalità stabili e condivise.

Completa il quadro ricostruttivo anche la citazionedella circostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva ipotizzato, nel corso della conversazione,l'allontanamento volontario da parte dei sodali dai telefoni, quale dato rivelatore,anche esso, di una piena consapevolezza delle modalità operative dellaassociazione e delle precauzioni da adottare.

Si tratta di analisi con cui, insostanza, si evidenzia la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazioneassociativa, in termini sia di stabilità e di affectio societatis - attraverso laillustrazione, rispetto ad un contesto di stabile fornitura da parte di esponenticalabresi in favore del gruppo associativo messinese, delle ragioni dellacontiguità, familiarità e pronta messa a disposizione e collaborazione consolidatadel ricorrente dalla parte dei fornitori e al servizio del gruppo acquirente -, siadell' elemento soggettivo, quanto alla consapevolezza della sussistenza delsodalizio e alla partecipazione ad esso.

Si tratta invero di coordinate in linea conindirizzi di legittimità: per cui per la configurabilità dell'associazione dedita alnarcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati,essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme adalmeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad unasocietà criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (Sez. 6, n.11733 del 16/02/2012 Ud. (dep. 28/03/2012 ) Rv. 252232 - 01); in tema diassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazionenon è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singoloassociato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti,essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concretee al rafforzamento dell'associazione (ez. 6 - , n. 34563 del 17/07/2019 Cc. (dep.29/07/2019 ) Rv. 276692 - 01); la condotta di partecipazione ad un'associazionefinalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anchel'associazione fa traffico e tuttavia è necessario che si accerti, a livello di gravitàindiziaria, che tali attività sono poste in essere con la coscienza e volontàdell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e dicontribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarreprofitto dal commercio di droga ( cfr. in motivazione sez. 6, n. 41612 del19/06/2013 Cc. (dep. 08/10/2013 ) Rv. 257798 - 01) e ancora, in tema diassociazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai finidella verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed inparticolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata delperiodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve,purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudatoal quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per unperiodo di tempo limitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune dacensure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghiintercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosaavesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invecerilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schemaoperativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di nonimmediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). (Sez. 4, n. 50570del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02).In questo quadro, certamente ragionevole e di particolare spessore apparela valorizzazione, da parte della Corte, della proposta del [OSCURATO:PERSONA] di "contattare"[OSCURATO:PERSONA], identificato in [OSCURATO:PERSONA], che nell'incontestata ricostruzione di cuialla ordinanza impugnata risulta figura apicale dell'organizzazione, ancora ingrado di gestire i rapporti con i calabresi.

Si tratta di una proposta che, comecoerentemente rilevato dai giudici, dimostra anche essa come il ricorrente, qualesnodo comunicativo tra i vertici e gli esecutori, abbia conoscenza dei ruoli e delledinamiche interne agli stessi.

Così da potersi ritenere inserito nell'ambito dirapporti consolidati e scambi reiterati, funzionali alla attribuzione della qualità dipartecipe.Tale ricostruzione rende altresì lineare il rilievo per cui, pur non essendosiconclusa, il 31.7., la singola materiale consegna concordata, si è reiteratacomunque l'ennesima fornitura di droga "necessaria per l'attività di spaccio inlarga scala curata dai narcos messinesi", nel senso che, nel quadro deiconsolidati e previamente affermati rapporti di fornitura tra calabresi e Messinesi( cfr. prima parte di pag. 8) pur non rinvenendosi lo stupefacente in occasione diun incontro tra le parti del 31.7.2023, "le conversazioni precedenti e successiveconfermavano l'accordo per la consegna di una partita di droga inizialmente diun chilo, poi raddoppiata su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]".Motivazione quest'ultima, attraverso cui il collegio della cautela dà conto siadella serietà dell'accordo (che si inserisce in un rapporto reale, consolidato ereiterato) che dell'accordo stesso, di cui al capo 3, per dare adeguata contezzaanche del reato fine in cui appare coinvolto anche il ricorrente.2.

Quanto al secondo motivo, esso riguarda, con riferimento al reato fine dicui al capo 3), il rilievo difensivo per cui il tribunale, nel valorizzare taluneconversazioni non avrebbe risolto il problema della verifica della affidabilità dellatrattativa ovvero della serietà dell'accordo da parte del [OSCURATO:PERSONA] in termini didisponibilità dello stupefacente e di effettiva intenzione di cederlo, siccomesmentita dal mancato ritrovamento dello stupefacente, laddove peraltro lo stessoRaco da subito non avrebbe fornito rassicurazioni in ordine alla fornitura didroga.

Si tratta di motivo inammissibile rinviandosi a quanto osservatonell'ultima parte del paragrafo sopra elaborato.3.

Il terzo motivo attiene agli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 con riguardo ai profili di attualitàdelle esigenze cautelari, non avendo il tribunale considerato il rilevante lasso ditempo dalla commissione dei fatti (del 2023), non accompagnato damanifestazioni sintomatiche della perdurante pericolosità.

Né avrebbeconsiderato che il ricorrente da un anno era agli arresti domiciliari e soffriva diproblemi di salute.Si osserva che il tribunale ha giustificato la sussistenza di esigenze cautelari,sub specie del pericolo di reiterazione di reati analoghi, in termini di concretezzae attualità, alla luce della ritenuta stabile e continuativa dedizione dell'indagatoall'attività delittuosa, manifestata anche "durante la detenzione di alcuni sodali esuccessivamente agli arresti e ai controlli subiti da altri membri del gruppo".Si tratta di motivazione adeguata, che esclude in sé la ritenuta rilevanza deltempo trascorso dai fatti come anche lo stato di detenzione agli arrestidomiciliari dedotto dalla difesa dal 2024 posto che - senza che la difesa si siaconfrontata al riguardo - il collegio con riguardo alla fattispecie associativa,peraltro contestata come realizzata "dal 2020 sino all'attualità", hacongruamente evidenziato dati ulteriori, tradottisi in una persistente dedizioneall'attività delittuosa in questione, concretamente manifestata.

Dati che in talmodo corroborano e non consentono di superare la presunzione relativa in temadi applicazione della custodia in carcere, esistente in ordine al reato associativo.Così che emerge, in altri termini, una motivazione che supera ampiamente ognirilievo difensivo in ordine al tempo trascorso dai fatti, che nel predetto quadromotivazionale neppure paiono rigidamente ascrivibili alla data del solo reato fine.E si tratta di una motivazione che, coinvolgendo innanzitutto la partecipazioneassociativa, finalizzata a reati di detenzione e/o spaccio di stupefacenti,coinvolge anche il profilo cautelare inerente in reato fine di cui al capo 3).

Fermoche, in ogni caso, la adeguatezza della misura alla luce di una tale valutazione,ritenuta valida in rapporto quantomeno al reato associativo, priva di effetto einteresse ogni analoga censura inerente il reato fine.

Consegue che, peraltro, lanotazione della collocazione da circa un anno del ricorrente agli arresti domiciliarie la sofferenza per problemi di salute ( analizzati per escludere ogni profiloostativo alla custodia) assume carattere non decisivo, rispetto alla illustratamotivazione, tanto più che tale decisività ai fini in esame non è stata neppureillustrata in questa sede.

Si rammenta, al riguardo, che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 e sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv.271227 cit.).4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att., cod. proc. pen.Così è deciso, 04/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la dichiarazione di rigetto del ricorso.udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostitutodell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale del riesame di Messina, adito avverso l'ordinanza del Gip delmedesimo tribunale del 11.7.2025 applicativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dellamisura cautelare della custodia in carcere, in relazione ad ipotesi di reato di cuiai capi 1 e 3 inerenti il reato ex art. 74 del DPR 309/90 e quello ex art. 73 delmedesimo DPR, confermava l’ordinanza impugnata.2. Avverso l’ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione.3. Con il primo rappresenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. inrelazione all'art. 74 DPR 309/90 e il vizio di motivazione. Il tribunale avrebbefondato la sussistenza di indizi per la partecipazione all'associazione criminale suconsiderazioni assertive ed elementi insufficienti, in particolare su unaconversazione ritenuta decisiva del 31.11.2023, er la quale non si sarebbetenuto conto della circostanza per cui, a monte, esisterebbe un rapportofamiliare tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], padre del primo, e i colloqui valorizzatiscaturirebbero esclusivamente in virtù di tale rapporto. In particolare,l'interlocutore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], aveva già in precedenza contattato RacoRaffaele e successivamente avrebbe ricontattato l'utenza cui però questa voltaavrebbe risposto il ricorrente, che si sarebbe limitato a confermarel'appuntamento come riferitogli dal padre. Si aggiunge che in tale quadro tutte lecircostanze pure valorizzate in ordine alla conversazione del 31 luglio, avrebberouna portata significativa ambivalente, siccome interpretabili anche ai fini di unmero schema concorsuale e non associativo. Quanto alla conoscenza delledinamiche associative da parte del ricorrente, essa sarebbe stata appresa dalpadre. Si sarebbe alfine tradotta una condotta di mero supporto al padre in unadi partecipazione associativa pur difettando i necessari requisiti configurativi.Neppure si sarebbero fornite indicazioni sulla frequentazione del ricorrente conaltri sodali, sulla sua assistenza allo spaccio, sulla partecipazione ad incontri conaltri partecipi quali indicatori della partecipazione alla vita associativa. Sarebbecongetturale poi, la deduzione della stabilità dei rapporti in chiave associativa daldato del riferimento al luogo dove "ci vedavamo sempre". Da qui la mancatadimostrazione della affectio societatis.4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione,in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 73 comma 1 del DPR 309/90, di cui alcapo 3. Il tribunale, nel valorizzare talune conversazioni non avrebbe risolto ilproblema della verifica della affidabilità della trattativa ovvero della serietàdell'accordo da parte del [OSCURATO:PERSONA] in termini di disponibilità dello stupefacente e dieffettiva intenzione di cederlo, siccome smentita dal mancato ritrovamento dellostupefacente, laddove, peraltro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] da subito non avrebbe fornitorassicurazioni in ordine alla fornitura di droga.5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione inordine agli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 74 delDPR 309/90. Il tribunale, in tema di attualità delle esigenze cautelari nonavrebbe considerato il rilevante lasso di tempo dalla commissione dei fatti (del2023), non accompagnato da manifestazioni sintomatiche della perdurantepericolosità. Né ha considerato che il ricorrente da un anno era agli arrestidomiciliari e soffriva di problemi di salute.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile, siccome articolato nella diversa lettura diconversazioni, nonostante chiari principi di legittimità in proposito che delimitanola possibilità di sindacato.E invero, al riguardo emerge una motivazione articolata, che dopo avereillustrato le plurime fonti a supporto della ricostruzione del gruppo associativo edavere descritto il ruolo, all'interno del medesimo, del coindagato [OSCURATO:PERSONA], chead un certo punto aveva assunto il compito di assicurare al sodalizio la fornituradi stupefacenti mediante fornitori calabresi, passa a illustrare le specifichevicende da cui è tratta la partecipazione indiziaria del ricorrente. Con particolareriguardo: al tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di sostituire ad uno degli abituali fornitori,[OSCURATO:PERSONA], il padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], stante la pretesa delprimo di ottenere previamente il pagamento di un debito dal [OSCURATO:PERSONA];all'impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di assicurare la richiesta fornitura perché purritenuto in grado di gestire operativamente la consegna di stupefacente, nonaveva comunque capacità di decidere in autonomia i pagamenti avendo egliriferito che [OSCURATO:PERSONA] non si era ritenuto soddisfatto dei chiarimenti cheMaiorana riteneva di avere dato in un incontro del 28 luglio; alla conversazionedel 31.7.2023, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rivelatrice di familiarità tra loro, e dioperatività condivisa, muovendosi gli stessi all'interno di un contestoorganizzativo rodato. A tale ultimo riguardo i giudici hanno evidenziato il ruolodel [OSCURATO:PERSONA], emergente dalla intercettazione, nel gestire gli incontri necessariper la fornitura e nel coordinamento tra i soggetti coinvolti, la sua disponibilitàimmediata a fornire indicazioni, monitorare l'esito di incontri, anche in momentidi tensione collegati ad un fermo operato in quei frangenti dalla polizia, la suapreoccupazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], per contattare il padre e altri soggetti e,non ultimo, il riferimento alla "sala giochi" significativamente indicata come quelluogo "dove ci vedevamo sempre con te" e coerentemente valutato comerafforzativo della sussistenza di una prassi consolidata, ripetuta secondomodalità stabili e condivise. Completa il quadro ricostruttivo anche la citazionedella circostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva ipotizzato, nel corso della conversazione,l'allontanamento volontario da parte dei sodali dai telefoni, quale dato rivelatore,anche esso, di una piena consapevolezza delle modalità operative dellaassociazione e delle precauzioni da adottare. Si tratta di analisi con cui, insostanza, si evidenzia la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazioneassociativa, in termini sia di stabilità e di affectio societatis - attraverso laillustrazione, rispetto ad un contesto di stabile fornitura da parte di esponenticalabresi in favore del gruppo associativo messinese, delle ragioni dellacontiguità, familiarità e pronta messa a disposizione e collaborazione consolidatadel ricorrente dalla parte dei fornitori e al servizio del gruppo acquirente -, siadell' elemento soggettivo, quanto alla consapevolezza della sussistenza delsodalizio e alla partecipazione ad esso. Si tratta invero di coordinate in linea conindirizzi di legittimità: per cui per la configurabilità dell'associazione dedita alnarcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati,essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme adalmeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad unasocietà criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (Sez. 6, n.11733 del 16/02/2012 Ud. (dep. 28/03/2012 ) Rv. 252232 - 01); in tema diassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazionenon è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singoloassociato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti,essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concretee al rafforzamento dell'associazione (ez. 6 - , n. 34563 del 17/07/2019 Cc. (dep.29/07/2019 ) Rv. 276692 - 01); la condotta di partecipazione ad un'associazionefinalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anchel'associazione fa traffico e tuttavia è necessario che si accerti, a livello di gravitàindiziaria, che tali attività sono poste in essere con la coscienza e volontàdell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e dicontribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarreprofitto dal commercio di droga ( cfr. in motivazione sez. 6, n. 41612 del19/06/2013 Cc. (dep. 08/10/2013 ) Rv. 257798 - 01) e ancora, in tema diassociazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai finidella verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed inparticolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata delperiodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve,purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudatoal quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per unperiodo di tempo limitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune dacensure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghiintercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosaavesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invecerilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schemaoperativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di nonimmediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). (Sez. 4, n. 50570del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02).In questo quadro, certamente ragionevole e di particolare spessore apparela valorizzazione, da parte della Corte, della proposta del [OSCURATO:PERSONA] di "contattare"[OSCURATO:PERSONA], identificato in [OSCURATO:PERSONA], che nell'incontestata ricostruzione di cuialla ordinanza impugnata risulta figura apicale dell'organizzazione, ancora ingrado di gestire i rapporti con i calabresi. Si tratta di una proposta che, comecoerentemente rilevato dai giudici, dimostra anche essa come il ricorrente, qualesnodo comunicativo tra i vertici e gli esecutori, abbia conoscenza dei ruoli e delledinamiche interne agli stessi. Così da potersi ritenere inserito nell'ambito dirapporti consolidati e scambi reiterati, funzionali alla attribuzione della qualità dipartecipe.Tale ricostruzione rende altresì lineare il rilievo per cui, pur non essendosiconclusa, il 31.7., la singola materiale consegna concordata, si è reiteratacomunque l'ennesima fornitura di droga "necessaria per l'attività di spaccio inlarga scala curata dai narcos messinesi", nel senso che, nel quadro deiconsolidati e previamente affermati rapporti di fornitura tra calabresi e Messinesi( cfr. prima parte di pag. 8) pur non rinvenendosi lo stupefacente in occasione diun incontro tra le parti del 31.7.2023, "le conversazioni precedenti e successiveconfermavano l'accordo per la consegna di una partita di droga inizialmente diun chilo, poi raddoppiata su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]".Motivazione quest'ultima, attraverso cui il collegio della cautela dà conto siadella serietà dell'accordo (che si inserisce in un rapporto reale, consolidato ereiterato) che dell'accordo stesso, di cui al capo 3, per dare adeguata contezzaanche del reato fine in cui appare coinvolto anche il ricorrente.2. Quanto al secondo motivo, esso riguarda, con riferimento al reato fine dicui al capo 3), il rilievo difensivo per cui il tribunale, nel valorizzare taluneconversazioni non avrebbe risolto il problema della verifica della affidabilità dellatrattativa ovvero della serietà dell'accordo da parte del [OSCURATO:PERSONA] in termini didisponibilità dello stupefacente e di effettiva intenzione di cederlo, siccomesmentita dal mancato ritrovamento dello stupefacente, laddove peraltro lo stessoRaco da subito non avrebbe fornito rassicurazioni in ordine alla fornitura didroga. Si tratta di motivo inammissibile rinviandosi a quanto osservatonell'ultima parte del paragrafo sopra elaborato.3. Il terzo motivo attiene agli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 con riguardo ai profili di attualitàdelle esigenze cautelari, non avendo il tribunale considerato il rilevante lasso ditempo dalla commissione dei fatti (del 2023), non accompagnato damanifestazioni sintomatiche della perdurante pericolosità. Né avrebbeconsiderato che il ricorrente da un anno era agli arresti domiciliari e soffriva diproblemi di salute.Si osserva che il tribunale ha giustificato la sussistenza di esigenze cautelari,sub specie del pericolo di reiterazione di reati analoghi, in termini di concretezzae attualità, alla luce della ritenuta stabile e continuativa dedizione dell'indagatoall'attività delittuosa, manifestata anche "durante la detenzione di alcuni sodali esuccessivamente agli arresti e ai controlli subiti da altri membri del gruppo".Si tratta di motivazione adeguata, che esclude in sé la ritenuta rilevanza deltempo trascorso dai fatti come anche lo stato di detenzione agli arrestidomiciliari dedotto dalla difesa dal 2024 posto che - senza che la difesa si siaconfrontata al riguardo - il collegio con riguardo alla fattispecie associativa,peraltro contestata come realizzata "dal 2020 sino all'attualità", hacongruamente evidenziato dati ulteriori, tradottisi in una persistente dedizioneall'attività delittuosa in questione, concretamente manifestata. Dati che in talmodo corroborano e non consentono di superare la presunzione relativa in temadi applicazione della custodia in carcere, esistente in ordine al reato associativo.Così che emerge, in altri termini, una motivazione che supera ampiamente ognirilievo difensivo in ordine al tempo trascorso dai fatti, che nel predetto quadromotivazionale neppure paiono rigidamente ascrivibili alla data del solo reato fine.E si tratta di una motivazione che, coinvolgendo innanzitutto la partecipazioneassociativa, finalizzata a reati di detenzione e/o spaccio di stupefacenti,coinvolge anche il profilo cautelare inerente in reato fine di cui al capo 3). Fermoche, in ogni caso, la adeguatezza della misura alla luce di una tale valutazione,ritenuta valida in rapporto quantomeno al reato associativo, priva di effetto einteresse ogni analoga censura inerente il reato fine. Consegue che, peraltro, lanotazione della collocazione da circa un anno del ricorrente agli arresti domiciliarie la sofferenza per problemi di salute ( analizzati per escludere ogni profiloostativo alla custodia) assume carattere non decisivo, rispetto alla illustratamotivazione, tanto più che tale decisività ai fini in esame non è stata neppureillustrata in questa sede. Si rammenta, al riguardo, che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 e sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv.271227 cit.).4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att., cod. proc. pen.Così è deciso, 04/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15111/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris