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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29424/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Lamenta vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, non avendo il ricorrente svolto alcuna effettiva critica al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata.

I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono specificamente indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata.

In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, non avendo il ricorrente svolto alcuna effettiva critica al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono specificamente indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 29424/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris