CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 maggio 2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce la carenza di motivazione in punto di mancata applicazione del disposto rdell'art. 129 cod. proc. pen., di dosimetria della pena e di qualificazione del fatto contestato; Considerato, tuttavia, che in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 — 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato che, peraltro, lo stesso ricorrente non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Ritenuto che la seconda censura, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al criterio di dosimetria della pena», risulta anch'essa inammissibile poiché incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale, che comunque non risulta inficiato da illegalità; peraltro, anche tale motivo esula da quelli che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Considerato che la censura relativa all'omessa motivazione in punto di qualificazione del fatto è inammissibile per assoluta genericità prima ancora che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d