Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione FDecisione del 29 agosto 2023

Cassazione n. 37516/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] NAGATY [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 22 Marzo 2023 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 20 gennaio 2022 dal Tribunale di Roma, ha confermato la responsabilità dell'imputato per due episodi di ricettazione e una truffa realizzata on line e ha ridotto la pena inflitta.

Si addebita all'imputato di avere ricevuto due orologi Rolex contraffatti e di averli poi successivamente posti in vendita sul sito [OSCURATO:PERSONA].it inducendo all'acquisto la persona offesa e ottenendo così un ingiusto profitto. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, in quanto i giudici di merito avrebbero reso una motivazione carente, non lineare e logicamente coerente, attribuendo al ricorrente un ruolo che questi non ha assunto nella vicenda.Inoltre non vi è prova della contraffazione e della sua consapevolezza da parte dell'Aziz al quale potrebbe al più imputarsi un incauto acquisto. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale; 2.3 Violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale nonostante quest'ultimo fosse stato esplicitamente invocato dal procuratore generale nella sua conclusioni scritte,

3. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 3.1 Il primo e il secondo motivo sono generici poichè la cone ha reso adeguata motivazione sia in ordine alla prova del coinvolgimento dell'imputato, desunta dalla costatazione che il profitto della truffa è stato ricevuto su un conto a lui intestato, sia in ordine al dolo della ricettazione manifestato dalla assenza di documentazione giustificativa dell'acquisto di beni che, essendo sottoposti a stringente tutela del marchio, vengono commerciati da rivenditori autorizzati.

La Corte ha reso idonea motivazione anche per escludere la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., valorizzando l'apprezzabile pregiudizio economico cagionato con la truffa e il contesto in cui si inserisce la ricettazione che presenta allarmanti caratteristicne, tali da escluderne l'occasionalità. 3.2 Il terzo motivo è in parte fondato.

La corte non rende alcuna motivazione in ordine alle attenuanti generiche e all'istanza di sospensione condizionale della pena, sebbene fossero state entrambe sollecitate dalla difesa con l'appello.

Va tuttavia osservato che in ordine alle attenuanti generiche la censura formulata con il gravame era del tutto generica e non allegava specifici elementi positivi nella condotta dell'Aziz idonei a giustificarne il riconoscimento; non si è pertanto verificato l'effetto devolutivo dell'impugnazione con conseguente esclusione dell'onere motivazionale a carico della corte di merito, considerato peraltro che l'imputato aveva già benevolmente ottenuto il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art.648 cod.pen., in ragione del valore contenuto dei beni ricettati.

Neppure con il ricorso la difesa ha allegato circostanze specifiche trascurate dalla corte di merito, considerato che la condizione di incensurato non è presupposto sufficiente per giustificare il riconoscimento delle invocate attenuanti, in forza dell'art.art. 62 bis terzo comma cod.pen.

Di contro, in tema di sospensione condizionale della pena, anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ricorre un obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, qualora l'imputato ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U -, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019) Rv. 275376 — 01).La corte di appello avrebbe, pertanto, dovuto rendere idonea motivazione a sostegno dell'eventuale diniego del beneficio ex art. 163 cod.pen., avendo l'appellante dedotto con il gravame la sussistenza dei requisiti per ottenerlo.

Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza limitatamente a questo punto, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, che provvederà a valutare e rendere motivazione in ordine alla possibilità di riconoscere il beneficio invocato.

I reati oggetto del presente giudizio non sono a tutt'oggi prescritti ; considerati i termini ex art. 161 cod.pen. e le sospensioni intervenute in giudizio tra cui la sospensione di 64 giorni per l'epidemia COViD, sicchè va dichiarata l'irrevocabilità del giudizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 624 comma 2 cod.proc.pen. p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilita della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato.

Roma 29 agosto 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] NAGATY [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 22 Marzo 2023 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 20 gennaio 2022 dal Tribunale di Roma, ha confermato la responsabilità dell'imputato per due episodi di ricettazione e una truffa realizzata on line e ha ridotto la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere ricevuto due orologi Rolex contraffatti e di averli poi successivamente posti in vendita sul sito [OSCURATO:PERSONA].it inducendo all'acquisto la persona offesa e ottenendo così un ingiusto profitto. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, in quanto i giudici di merito avrebbero reso una motivazione carente, non lineare e logicamente coerente, attribuendo al ricorrente un ruolo che questi non ha assunto nella vicenda.Inoltre non vi è prova della contraffazione e della sua consapevolezza da parte dell'Aziz al quale potrebbe al più imputarsi un incauto acquisto. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale; 2.3 Violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale nonostante quest'ultimo fosse stato esplicitamente invocato dal procuratore generale nella sua conclusioni scritte, 3. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 3.1 Il primo e il secondo motivo sono generici poichè la cone ha reso adeguata motivazione sia in ordine alla prova del coinvolgimento dell'imputato, desunta dalla costatazione che il profitto della truffa è stato ricevuto su un conto a lui intestato, sia in ordine al dolo della ricettazione manifestato dalla assenza di documentazione giustificativa dell'acquisto di beni che, essendo sottoposti a stringente tutela del marchio, vengono commerciati da rivenditori autorizzati. La Corte ha reso idonea motivazione anche per escludere la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., valorizzando l'apprezzabile pregiudizio economico cagionato con la truffa e il contesto in cui si inserisce la ricettazione che presenta allarmanti caratteristicne, tali da escluderne l'occasionalità. 3.2 Il terzo motivo è in parte fondato. La corte non rende alcuna motivazione in ordine alle attenuanti generiche e all'istanza di sospensione condizionale della pena, sebbene fossero state entrambe sollecitate dalla difesa con l'appello. Va tuttavia osservato che in ordine alle attenuanti generiche la censura formulata con il gravame era del tutto generica e non allegava specifici elementi positivi nella condotta dell'Aziz idonei a giustificarne il riconoscimento; non si è pertanto verificato l'effetto devolutivo dell'impugnazione con conseguente esclusione dell'onere motivazionale a carico della corte di merito, considerato peraltro che l'imputato aveva già benevolmente ottenuto il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art.648 cod.pen., in ragione del valore contenuto dei beni ricettati. Neppure con il ricorso la difesa ha allegato circostanze specifiche trascurate dalla corte di merito, considerato che la condizione di incensurato non è presupposto sufficiente per giustificare il riconoscimento delle invocate attenuanti, in forza dell'art.art. 62 bis terzo comma cod.pen. Di contro, in tema di sospensione condizionale della pena, anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ricorre un obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, qualora l'imputato ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U -, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019) Rv. 275376 — 01).La corte di appello avrebbe, pertanto, dovuto rendere idonea motivazione a sostegno dell'eventuale diniego del beneficio ex art. 163 cod.pen., avendo l'appellante dedotto con il gravame la sussistenza dei requisiti per ottenerlo. Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza limitatamente a questo punto, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, che provvederà a valutare e rendere motivazione in ordine alla possibilità di riconoscere il beneficio invocato. I reati oggetto del presente giudizio non sono a tutt'oggi prescritti ; considerati i termini ex art. 161 cod.pen. e le sospensioni intervenute in giudizio tra cui la sospensione di 64 giorni per l'epidemia COViD, sicchè va dichiarata l'irrevocabilità del giudizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 624 comma 2 cod.proc.pen. p.q.m. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilita della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato. Roma 29 agosto 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 37516/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris