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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 marzo 2018

Cassazione n. 14198/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27454/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di D'APPELLO ROMA n.128/2018,depositata il 22/03/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva riliquidato al pensionato in epigrafe la "quota B" del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Riteneva la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della "quota A" del trattamento di quiescenza e che non fosse più vigente per la "quota B", regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Avverso la sentenza, Inps ricorre per un motivo, cui la controparte resiste con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art.4 del d.lgs. n. 182 del 1997, per avere la corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del "massimale pensionabile", a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la "quota B" della pensione.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez.

Lav.

Sentenza n. 36056 del 9 dicembre 2022, n. 1775 dell’11 gennaio 2023, ed altre numerose successive conformi) che nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997.

Né le deduzioni sviluppate in memoria dal controricorrente, in relazione alla diversa rilevanza dei distinti tetti di retribuzione imponibile previsti dalla disciplina, appaiono prive di pregio, essendo già state considerate e disattese nella richiamata sentenza (v. in particolare paragrafi 19 e ss.).

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27454/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di D'APPELLO ROMA n.128/2018,depositata il 22/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva riliquidato al pensionato in epigrafe la "quota B" del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. Riteneva la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della "quota A" del trattamento di quiescenza e che non fosse più vigente per la "quota B", regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Avverso la sentenza, Inps ricorre per un motivo, cui la controparte resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art.4 del d.lgs. n. 182 del 1997, per avere la corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del "massimale pensionabile", a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la "quota B" della pensione. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez. Lav. Sentenza n. 36056 del 9 dicembre 2022, n. 1775 dell’11 gennaio 2023, ed altre numerose successive conformi) che nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997. Né le deduzioni sviluppate in memoria dal controricorrente, in relazione alla diversa rilevanza dei distinti tetti di retribuzione imponibile previsti dalla disciplina, appaiono prive di pregio, essendo già state considerate e disattese nella richiamata sentenza (v. in particolare paragrafi 19 e ss.). La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di
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