CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 29089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato continuato di cui all'art. 75 d. Igs. 159/2011, condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, applicata la diminuente del rito, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. 2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo denunzia il vizio di violazione di legge, con riferimento all'omessa comunicazione al difensore di fiducia delle conclusioni scritte del PG e del dispositivo della sentenza d'appello. La difesa segnala che Parlato, precedentemente assistito da difensore di ufficio, aveva nominato il 22 settembre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale legale di fiducia e che l'[OSCURATO:PERSONA] del carcere aveva comunicato detta nomina alla Corte di appello di Salerno. Quest'ultima, tuttavia, aveva omesso di trasmettere al suddetto avv. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23 -bis, le conclusioni scritte del Procuratore generale territoriale, invece trasmesse al precedente difensore, erroneamente indicato quale difensore di fiducia. Rilevata tale mancanza, i giudici di appello non avrebbero dovuto decidere il processo, all' udienza del 15 ottobre 2021, bensì rinviare al fine di regolarizzare il contraddittorio processuale. 2.2. Con il secondo motivo ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. La Corte territoriale ha omesso di fornire adeguata risposta all'omologo motivo di appello con il quale era stata invocata una pena più contenuta rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado, con particolare riferimento all'aumento ex art. 81 cod. pen., parametrato in misura notevolmente superiore rispetto a quello minimo, della misura di un terzo, previsto per legge. 3. Il Procuratore generale, con articolate conclusioni scritte, ha prospettato l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il primo motivo, relativo all'omessa comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale territoriale. L'art. 23 -bis, nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo d'emergenza epidemiologica da COVID- 19, ha riprodotto la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'abrogato decreto legge del 9-novembre 2019, n. 149, stabilendo al secondo comma che «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». 2. La Corte territoriale ha seguito la disciplina appena richiamata, come risulta dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092). Segnatamente, come si legge nel verbale di udienza del 15 ottobre 2021 la Corte d'appello di Salerno - nonostante la rituale nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data 22 settembre 2021 e ricevuta in data 7 ottobre 2021 - acquisite le conclusioni scritte del Procuratore generale, le comunicava all'originario difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro erroneamente indicato nel verbale di udienza come difensore fiduciario del ricorrente e, altrettanto erroneamente, nell'intestazione della sentenza come co-difensore, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. E' appena il caso di evidenziare come la pur presente indicazione - nell'intestazione della sentenza della Corte territoriale, nella parte delle conclusioni delle parti - della circostanza che «la difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte», è rimasta priva di qualsiasi riscontro obiettivo, posto che delle stesse non solo non si fa menzione nel verbale di udienza, ma non v'è neppure materialmente traccia in allegato allo stesso o, comunque, all'interno del fascicolo. 3. Tanto premesso, è stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio, che il Collegio condivide, secondo cui la violazione del contraddittorio c.d. cartolare in appello regolato dalla normativa emergenziale sopra richiamata, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. perché la nozione di intervento dell'imputato (e del contraddittorio cui detto intervento è funzionale) non può essere intesa restrittivamente nel senso di mera presenza fisica, bensì come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare. E' stato in proposito osservato che «la previsione di una procedura emergenziale che limita la partecipazione delle parti alle udienze, e più in generale ne riduce l'accesso presso gli uffici giudiziari, senza l'attuazione del fascicolo telematico quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti (non ancora operativo nel processo penale), comporta una rigorosa applicazione degli obblighi di comunicazione previsti a cura della cancelleria, attraverso i quali si garantisce nel periodo dell'emergenza pandemica lo svolgimento del contradittorio cartolare fra le parti» (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152). Ineludibile corollario, l'affermazione secondo cui tale principio trova applicazione anche quando la violazione della predetta disposizione abbia riguardato uno solo dei due difensori di fiducia, dovendosi tutelare allo stesso modo i diritti che l'ordinamento riconosce a ciascuno dei due difensori cui l'imputato ha la facoltà di affidare la propria difesa tecnica, non essendo evidentemente sufficiente la salvaguardia delle prerogative difensive rispetto ad uno solo di essi, né potendosi ritenere che il presumibile rapporto di collaborazione tra i due difensori del medesimo imputato possa supplire alle omissioni degli avvisi e delle comunicazioni che la legge prevede come obbligatorie per entrambi i difensori nominati (Sez. 6, n. 7069 del 02/08/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905). Si è poi chiarito che, trattandosi di nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio, deve ritenersi tempestivamente dedotta con l'impugnazione della sentenza a norma dell'art. 180 cod. proc. pen. che prevede per le nullità di ordine generale verificatesi nel giudizio che possano essere dedotte nel corso del successivo grado di giudizio, non trovando applicazione i termini di deducibilità previsti dall'art. 182, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., che si riferiscono alle sole nullità verificatesi in presenza della parte che vi assiste. 4. In conclusione, va disposto in accoglimento del primo motivo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento dei residui motivi di ricorso, e trasmissione degli atti alla Corte di appello competente per un nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza imp