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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01808/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 18 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.

In data 2 dicembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa, ribadita la fondatezza e ammissibilità dei motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso.

Rilevato che la censura oggetto del primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata, con il riferimento alla condotta dell'imputata, che ha ricevuto il denaro di provenienza delittuosa sulle sue poste pay e lo ha prelevato, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114 - 01) e la motivazione sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla gravità della condotta e alla capacità a delinquere non trascurabile consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 18 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. In data 2 dicembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa, ribadita la fondatezza e ammissibilità dei motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che la censura oggetto del primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata, con il riferimento alla condotta dell'imputata, che ha ricevuto il denaro di provenienza delittuosa sulle sue poste pay e lo ha prelevato, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114 - 01) e la motivazione sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla gravità della condotta e alla capacità a delinquere non trascurabile consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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