CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07041/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Potenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarco Patarnello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitonell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avversol’ordinanza del 25 luglio 2025 con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato il riesame avversol’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, in data24 giugno 2025, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare incarcere in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis. 648-ter.1 e 512-bis cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo ed il quarto di impugnazione, lamenta violazione degli artt.274 e 291 cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari nonché nullità dell’ordinanza genetica conseguente almancato espletamento dell’interrogatorio di garanzia preventivo.2.1. Con un primo profilo di censura, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., assumendo che il Tribunale del riesame avrebbe fatto ricorso a formule stereotipate,senza confrontarsi con la significativa distanza temporale intercorsa tra i fatti contestati –collocati tra il 2016 ed il 2021 – e la data di esecuzione dell’ordinanza applicativa dellamisura, omettendo così di verificare l’attualità del pericolo di reiterazione criminosa.2.2. Con un secondo rilievo, la difesa censura la motivazione in punto di pericolo diinquinamento probatorio, sostenendo che il giudice per le indagini preliminari avrebbefondato il relativo giudizio su argomentazioni meramente congetturali, valorizzandoesclusivamente l’atteggiamento autoritario attribuito al [OSCURATO:PERSONA] e il clima di timore derivantedalla asserita pericolosità degli indagati, ritenuti avvezzi all’uso delle armi, che avrebbeindotto il [OSCURATO:PERSONA], il Liseno ed il Cernogliani ad assumere un atteggiamento dicompiacenza e soggezione.Secondo il ricorrente, anche il Tribunale avrebbe recepito tale impostazione con motivazionealtrettanto apodittica, ritenendo sussistente il rischio che il [OSCURATO:PERSONA] possa porre in esserecondotte intimidatorie nei confronti di soggetti chiamati a riferire sulla natura delle transazionieconomiche oggetto di indagine, senza individuare specifiche situazioni di concreto edprognostico su mere valutazioni probabilistiche, correlate a una presunta propensionedell’indagato a interferire con le fonti dichiarative.La difesa deduce, inoltre, che i giudici di merito non avrebbero considerato come ilcompendio investigativo sia costituito prevalentemente da acquisizioni documentali e da2.3. Muovendo da tali premesse, la difesa sostiene che, in assenza del pericolo diinquinamento probatorio, il giudice della cautela avrebbe dovuto procedere all’interrogatoriopreventivo di garanzia e che la sua omissione determinerebbe la nullità dell’ordinanzagenetica, con conseguente invalidità derivata del provvedimento confermativo impugnato.Si eccepisce, altresì, che la misura cautelare sarebbe stata applicata sul presupposto che icapi 33 e 34 – contestati ad altri indagati – siano stati commessi con uso delle armi, conconseguente ritenuta inapplicabilità dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. anche neiconfronti di soggetti destinatari di imputazioni diverse.Secondo la prospettazione difensiva, tale impostazione contrasterebbe con il recenteorientamento giurisprudenziale che riconduce il previo interrogatorio alla posizione delsingolo indagato, affermando che il suo mancato espletamento integra causa di nullitàdell’ordinanza cautelare anche nell’ambito di procedimenti con pluralità di indagati per reaticonnessi ma di diversa gravità, non potendo la relativa garanzia essere elusa in ragionedella natura o del disvalore delle imputazioni contestate ad altri coindagati né in dipendenzadi scelte discrezionali del Pubblico ministero in ordine alla riunione o separazione deiprocedimenti.3. Il ricorrente, con il secondo e terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art.273 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenzadei gravi indizi di reato in relazione ai delitti contestatigli.3.1. Quanto al reato di cui al capo 22, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere ilTribunale omesso di fornire adeguata risposta alla specifica doglianza difensiva concernentel’assenza di elementi idonei a dimostrare l’esistenza della provvista di denaro di provenienzaillecita oggetto delle ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio contestate.La difesa aveva, in particolare, evidenziato come i reati presupposti indicati dal giudice dellacautela quali fonte di illeciti profitti non presentassero natura geneticamente lucrativa e, perlarga parte, non fossero neppure contestati al ricorrente. Parimenti illogica sarebbe, secondol’assunto difensivo, l’affermazione che lo qualifica quale esecutore di rapine, in contrasto – sideduce – con le risultanze del certificato del casellario giudiziale.Il provvedimento cautelare viene inoltre censurato nella parte in cui ipotizza la responsabilitàdel ricorrente per riciclaggio sul presupposto che egli, pur non concorrendo nei delittipresupposti, avrebbe ricevuto le somme in quanto appartenente a un gruppo criminoso,senza tuttavia indicare gli elementi fattuali a sostegno di tale ricostruzione.Il ricorrente lamenta, altresì, che il Tribunale non avrebbe considerato la marcatasproporzione tra il volume economico dei reati presupposti richiamati nell’ordinanza geneticae l’ammontare delle somme asseritamente riciclate, quantificate dall’accusa in nove milioni dieuro.Infine, la difesa deduce il difetto di prova in ordine alla circostanza che il ricorrente abbiaconsegnato, per interposta persona, al Liseno le provviste derivanti dai reati presuppostinonché che quest’ultimo le abbia effettivamente reimpiegate nella realizzazione del resortSan Barbato.3.2. Con riguardo al reato di cui al capo 24, il ricorrente assume che il Tribunale abbiafondato la decisione esclusivamente sull’attribuzione allo stesso del ruolo di dominusdell’attività economica in esame, desunto dalla disponibilità delle società impiegate per lacommissione dei reati ipotizzati.In tal modo, ad avviso della difesa, i giudici del riesame avrebbero indebitamentesovrapposto il profilo dell’intestazione fittizia a quello del simulato trasferimento delle funzionigestorie, disattendendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai finidell’integrazione del delitto di intestazione fittizia, la mera gestione dell’attività non costituisceelemento sufficiente a dimostrare la partecipazione al reato, non essendo di per sé indicativadel trasferimento di denaro, beni o altre utilità in favore dell’originario titolare, nédell’assunzione della qualità di socio occulto.Si sottolinea, inoltre, che, per configurare il concorso del terzo nel reato di interposizionefittizia, è necessario che questi abbia apportato un contributo materiale o morale nelmomento stesso dell’attribuzione fraudolenta, restando privo di rilievo l’eventuale ausilioprestato nella fase successiva di mantenimento della situazione antigiuridica derivante dallacondotta illecita, quale, nella specie, l’attività di gestione del bene fittiziamente trasferitocontestata al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1. Il primo motivo è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede diriesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dai giudici del riesame.Il Tribunale, in particolare, non si è limitato a un mero rinvio per relationem all’ordinanzagenetica, ma ha espressamente esaminato e disatteso le doglianze difensive oggiriproposte, offrendo una motivazione puntuale, coerente e immune da vizi logici. Neconsegue che l’apparato giustificativo del provvedimento impugnato si integra con quellodell’ordinanza applicativa della misura cautelare, saldandosi con essa in un unitario eorganico tessuto argomentativo.Il giudice del riesame, infatti, ha scrutinato le censure del ricorrente secondo parametrivalutativi omogenei a quelli adottati dal giudice per le indagini preliminari, condividendol’analisi e la ponderazione degli elementi posti a fondamento della decisione e fornendoautonoma risposta alle questioni sollevate.A fronte di tale compiuto percorso motivazionale, il ricorrente non si è confrontato in modocritico e specifico con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale per confutare le deduzionidifensive, ma si è limitato a reiterare le medesime doglianze, assumendone l’asseritapretermissione. In tal modo, egli ha sollecitato questa Corte a una rivalutazione del merito ea una diversa ricostruzione del compendio fattuale, privilegiando quella ritenuta piùfavorevole alla propria tesi, senza misurarsi con gli elementi ritenuti decisivi dai giudici dimerito per la formazione del loro convincimento con conseguente aspecificità dei motivi diricorso.1.1. Il Tribunale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha ritenuto condivisibile l’iterargomentativo sviluppato dal giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenzadell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delittuosa, valorizzando elementicoerenti con le risultanze investigative.Il giudizio prognostico è stato fondato, in primo luogo, sulla gravità oggettiva dei fatti e sullepeculiari modalità esecutive delle condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA], individuato quale tra iprincipali promotori di un articolato e allarmante sistema di riciclaggio e di intestazione fittiziadi società, attuato in modo continuativo, sistematico e protratto nel tempo, al fine diperseguire i propri interessi economici.Entrambi i giudici di merito hanno, altresì, evidenziato la spiccata capacità del [OSCURATO:PERSONA] diavvalersi di sofisticati meccanismi di interposizione, funzionali all’immissione nel circuitoeconomico legale di proventi di origine delittuosa, mediante il costante ricorso a soggettiprestanome per l’intestazione di beni destinati tanto alle esigenze personali e familiari delricorrente quanto al sostegno di attività imprenditoriali illecite.Con percorso argomentativo coerente con il compendio indiziario, è stata inoltre rimarcatal’intensità del dolo, desunta dalla stabile e professionale dedizione all’attività criminosa,ritenuta indice di una pericolosità attuale e concreta. In tale prospettiva è stato valorizzato ilreticolo relazionale intessuto dall’indagato con soggetti di comprovata estrazione criminale –tra cui il sodalizio dei Cerulli, operante nel foggiano – nonché con imprenditori compiacenti,al fine di predisporre canali di riciclaggio di ingenti somme attraverso complesse e reiterateoperazioni societarie.Il Tribunale ha, poi, disatteso, con argomentazioni immuni da aporie, l’eccezione difensivasecondo cui la collocazione temporale dei fatti, contestati sino all’anno 2021, escluderebbe ilrequisito dell’attualità del pericolo di reiterazione, osservando che la mera risalenza dellecondotte non è, di per sé, idonea a neutralizzare il rischio di recidiva, specie a frontedell’elevato numero di episodi commessi nell’arco di un quinquennio mediante operazioni dirilevante valore economico, aventi ad oggetto cospicue somme di denaro provento di gravireati.Va, del resto, ribadito che, in materia di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delleesigenze cautelari non si identificano con l’attualità delle condotte criminose, potendo ilpericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., esserelegittimamente desunto dalle modalità dei fatti contestati, anche se risalenti nel tempo, oveespressive, come nel caso in esame, della persistenza di atteggiamenti sintomaticamenteproclivi al delitto (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01).Alle descritte modalità esecutive, già indicative di una stabile inclinazione a delinquere, ilTribunale ha affiancato la considerazione delle ulteriori vicende giudiziarie che hannointeressato il ricorrente nel corso degli anni, quali emergenti dal certificato del casellariogiudiziale, dalle quali si desume un percorso esistenziale connotato dalla reiteratacommissione di illeciti, fonte di rilevanti profitti sistematicamente reimpiegati mediante unafitta rete di interposizioni fittizie. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici della scelta delSaracino di dedicarsi in modo pressoché esclusivo ad attività delittuose di natura predatoriaed economico-societaria.Sulla base di tali dati fattuali, i giudici del riesame hanno concluso – con motivazione esenteda contraddittorietà o manifesta illogicità – nel senso della agevole prevedibilità di nuoveoccasioni di reato, cui il ricorrente non sarebbe in grado di sottrarsi, dovendosi escludereuna spontanea e definitiva interruzione dell’attività criminosa, alla luce della pervicacevolontà di perseverare nell’illegalità emersa dalle indagini. È stata, pertanto, correttamenteritenuta sussistente un’attuale e concreta pericolosità sociale, con prognosi negativa direiterazione di condotte della medesima indole (cfr. pagg. 22 e 23 dell’ordinanza impugnata).[OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, ribadire che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazionedel reato previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, essendo necessaria esufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale(Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022,Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01;Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, Magi, Rv. 288476 - 01).La ricostruzione operata dal Tribunale si fonda, dunque, su apprezzamenti di merito sorrettida motivazione completa, coerente e razionale, non connotata da contraddittorietà né damanifesta illogicità e come tale insindacabile in sede di legittimità, risolvendosi le censuredifensive in una sollecitazione a una diversa lettura del materiale investigativo, inammissibilein questa sede.1.2. Parimenti destituite di fondamento sono le censure relative alla ritenuta sussistenza delpericolo di inquinamento probatorio.Il Tribunale ha evidenziato come i medesimi elementi già valorizzati ai fini della prognosi direiterazione delittuosa assumano rilievo anche sotto il distinto profilo dell’attualità econcretezza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen.In tale prospettiva, è stato sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] si è reso autore di condottespecificamente orientate a compromettere l’integrità e la genuinità della prova, mediante lasistematica predisposizione di operazioni economiche fittizie, abilmente occultate attraversola creazione di meri schermi societari funzionali al trasferimento e alla schermatura di fondidi provenienza delittuosa. Tali comportamenti, per le loro intrinseche caratteristiche, sonostati ritenuti pienamente idonei a integrare il pericolo di alterazione del quadro probatorio(cfr. pagg. 24 e 25 dell’ordinanza impugnata).I giudici del riesame hanno, inoltre, valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate,dalle quali emerge che il ricorrente ha esercitato pressioni nei confronti dei coindagatidestinatari dei bonifici collegati alle operazioni simulate. Tali risultanze sono stateinterpretate come espressione di una marcata capacità intimidatoria del [OSCURATO:PERSONA], idonea aincutere timore anche in soggetti qualificabili come criminali abituali, quali il [OSCURATO:PERSONA],ovvero in imprenditori dotati di significativa capacità economica, quali il Liseno.È stato, altresì, evidenziato come il ricorrente abbia potuto contare su un clima disoggezione instaurato nei confronti dei compartecipi alle attività illecite, i quali si sonomostrati consapevoli della sua pericolosità. In tale ottica è stato ritenuto significativo ildialogo intercettato nel 2024, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] riferivaconfidenzialmente a [OSCURATO:PERSONA] le condotte illecite poste in essere da LisenoAntonio, evitando tuttavia di menzionare il [OSCURATO:PERSONA], circostanza sintomatica dellapersistente influenza esercitata da quest’ultimo.Alla luce di tali emergenze, il Tribunale ha motivatamente disatteso le deduzioni difensivesecondo cui il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe stato desunto in via meramentepresuntiva dalla natura dei reati contestati e, comunque, escluso dalla circostanza che ilcompendio investigativo risulterebbe fondato essenzialmente su intercettazioni edocumentazione già acquisite, in quanto non suscettibili di manipolazione.È stato, infatti, osservato che alle condotte di riciclaggio si sono accompagnaticomportamenti di natura intimidatoria nei confronti dei coindagati, suscettibili di esserereiterati anche nei confronti di ulteriori soggetti chiamati a riferire sulla reale natura delletransazioni economiche e sull’effettiva operatività delle società coinvolte, con conseguenteconcreto e attuale rischio di interferenze sull’acquisizione e genuinità delle prove.Il Tribunale ha, infine, fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui lavalutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere riferita tanto alle proveancora da acquisire quanto alle fonti già raccolte, risultando irrilevante lo stato diavanzamento delle indagini o la loro eventuale conclusione, non potendosi escludere chel’indagato, ove non sottoposto a misura cautelare, possa indurre i testimoni a renderedichiarazioni a sé favorevoli (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, Forte, Rv. 284052 – 01).Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata si fonda su un apparatomotivazionale coerente, immune da manifeste illogicità e rispettoso dei parametri normatividi riferimento, sottraendosi alle censure difensive che si risolvono, ancora una volta, in unainammissibile sollecitazione a una diversa lettura del materiale indiziario.1.3.In conclusione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione contenga una valutazione globale ecompleta in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio in tema di concretezza ed attualitàdel pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio non risultano esservi errorinell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti diarticolazione del giudizio, risultando corretta l’attribuzione di significato dimostrativo aglielementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici delriesame.1.4.La doglianza con cui il ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 291, comma 1-quater,cod. proc. pen. è manifestamente infondata.La deroga alla regola generale dell’interrogatorio preventivo ai fini dell’applicazione dellamisura cautelare personale risulta adeguatamente giustificata dai giudici di merito, i qualihanno dato conto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, della sussistenza delpericolo di inquinamento probatorio.Come già evidenziato, il Tribunale ha sviluppato un percorso argomentativo coerente epuntuale con riferimento a tutti gli indagati ivi compreso il [OSCURATO:PERSONA], esplicitando gli elementifattuali posti a fondamento del giudizio prognostico in ordine alle esigenze cautelari di cuialla lettera a) dell’art. 274 cod. proc. pen.. A fronte di una simile motivazione, strutturalmentelogica e giuridicamente corretta, è precluso in questa sede ogni diverso apprezzamento delmerito.È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la verifica sulla sussistenza omeno delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è consentita in cassazioneesclusivamente nei limiti della violazione di specifiche disposizioni di legge ovvero dellamancanza o manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo del provvedimentoimpugnato ma non anche quando il ricorso propone censure che riguardano la ricostruzionedei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01;Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; da ultimo Sez. 3, n. 37531 del 05/11/2025,Dedaj, non massimata).Tale principio deve ritenersi parimenti operante con riguardo alla motivazione concernente lanecessità – o l’eventuale superfluità – dell’interrogatorio preventivo in presenza del pericolodi inquinamento probatorio, atteso l’espresso rinvio operato dall’art. 291, comma 1-quater,cod. proc. pen. ai presupposti di cui all’art. 274 cod. proc. pen. (vedi Sez. 5, n. 40709 del17/09/2025, Cambareri, Rv. 289036 – 02) con conseguente manifesta infondatezza delladoglianza difensiva.2. Il secondo e terzo motivo di impugnazione sono aspecifici ed articolati esclusivamente infatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei aipoteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi indiziari posti afondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti.2.1. Entrambe le ordinanze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hannoindotto i giudici di merito ad affermare la sussistenza di gravi indizi di reità attestanti ilcoinvolgimento del ricorrente nella commissione del reato di cui al capo 22, a seguito di unavalutazione degli elementi indiziari che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi didiritto che governano l'apprezzamento della gravità indiziaria.[OSCURATO:PERSONA] fornito una motivazione puntuale, coerente con le risultanze investigative eimmune da vizi di manifesta illogicità, ritenendo che le condotte descritte nel capo diimputazione integrassero gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., inragione della natura fraudolenta e dissimulatoria delle operazioni di trasferimento di sommedi provenienza illecita (cfr. pagg. 11-18 dell’ordinanza impugnata).L’origine delittuosa delle provviste è stata desunta dal complesso degli esiti investigativiconfluiti in plurimi procedimenti penali instaurati nei confronti degli indagati e di soggetti aloro contigui, dai quali è emerso che il denaro oggetto delle operazioni di ripulitura provenivada delitti contro il patrimonio di natura predatoria e da reati in materia di stupefacentiriconducibili al gruppo cerignolano facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I giudici del riesame hanno altresì evidenziato, con argomentazioni logicamente strutturate eprive di aporie evidenti, come i progressivi interventi cautelari ablatori avessero ingeneratonel ricorrente la consapevolezza della propria esposizione all’adozione di ulteriori misurecautelari personali, determinando l’esigenza di approntare modalità di protezione eschermatura del patrimonio via via più sofisticate, finalizzate a celare in modo sempre piùefficace la provenienza illecita delle somme impiegate per l’acquisizione dei cespiti.È stata inoltre rimarcata la presenza di specifici elementi investigativi attestanti il perdurantecoinvolgimento degli indagati nell’esecuzione delle attività delittuose, nonché lamacroscopica sproporzione tra le somme oggetto di riciclaggio e i redditi leciti dichiarati.In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto parte integrante di un articolato e sofisticatomeccanismo volto alla trasformazione dei proventi illeciti in risorse apparentemente lecite,mediante la simulazione di prestazioni economiche, l’emissione di fatturazioni per operazioniinesistenti, la preventiva messa a disposizione del formale beneficiario delle sommenecessarie al pagamento e il successivo accredito tracciabile, per via bancaria, in favoredella società erogatrice della prestazione fittizia. Tale sistema consentiva, in definitiva, aPasquale [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di disporre dei proventi di origine delittuosa per leproprie esigenze, all’esito di un’efficace operazione di reimmissione nel circuito economicolegale.Le plurime e complesse movimentazioni finanziarie poste in essere, con evidente finalità diprofitto, sono state ritenute, in conclusione, connotate da una sistematica e progressivatrasformazione di profitti criminali, attraverso la sostanziale reintroduzione del denaro diprovenienza illecita nel circuito economico-finanziario, così da conseguire quel concretoeffetto dissimulatorio che, secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, distinguela mera condotta di godimento personale del profitto – penalmente irrilevante – da quella dioccultamento e reinvestimento del provento illecito, penalmente sanzionata.La decisione impugnata si sorregge su un percorso argomentativo lineare, coerente con ilcompendio indiziario e privo di vizi di manifesta illogicità, risultando altresì conforme aiparametri normativi e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia dimisure cautelari personali.Le censure articolate dalla difesa non evidenziano specifiche violazioni di legge né realicarenze motivazionali ma si risolvono, ancora una volta, nella prospettazione di una diversae alternativa ricostruzione del fatto, fondata su una rilettura parcellizzata degli elementiacquisiti inammissibilmente diretta a sollecitare questa Corte a un riesame del merito delquadro indiziario, attività che esula dai limiti del sindacato di legittimità.2.2. Anche in relazione al reato di cui al capo 24, il Tribunale ha sviluppato un apparatomotivazionale coerente con il compendio indiziario e immune da vizi di manifesta illogicità,ritenendo la natura meramente fittizia delle operazioni oggetto di contestazione e lariconducibilità delle società attenzionate dagli inquirenti al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], sebbeneformalmente intestate a terzi.L’ordinanza impugnata ricostruisce in modo puntuale le vicende oggetto di scrutinio,evidenziando come i capi di incolpazione trovino solido fondamento nella documentazionesottoposta a sequestro e significativo riscontro nelle conversazioni intercettate nel corsodelle indagini.I giudici di merito hanno, in particolare, rimarcato che le persone giuridiche interpostepresentavano evidenti anomalie sotto il profilo fiscale e commerciale: risultavano prive disede effettiva e di struttura aziendale, sprovviste di personale nonché rappresentate dasoggetti privi di qualificazione imprenditoriale, gravati da precedenti penali e, in più casi,coindagati in altri procedimenti per reati tributari e di riciclaggio. È stato, inoltre, rimarcatocome i numerosi trasferimenti di denaro effettuati nel periodo 2015–2020 si inserivano inun’operatività commerciale solo apparente, priva di effettiva giustificazione giuridica edeconomica.Il Tribunale ha, inoltre, desunto dalla documentazione acquisita e dal contenuto delleintercettazioni che le società e le ditte individuali oggetto di indagine costituissero mere“scatole vuote”, impiegate quali snodi del meccanismo di riciclaggio, fungendo dadestinatarie del denaro ripulito proveniente dalle società riconducibili agli indagati Via eLiseno.Tali entità svolgevano, dunque, una funzione di mera interposizione tra le aziende riferibili aisoggetti ora menzionati e i beneficiari finali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nell’ambito di una strategia unitaria volta a schermarne l’effettiva riconducibilità e amovimentare ingenti somme di origine illecita, dissimulandone la provenienza e l’effettivadestinazione.Quanto all’elemento soggettivo, e segnatamente alla finalità di eludere l’applicazione dellemisure di prevenzione patrimoniali, i giudici del riesame hanno argomentato in modologicamente coerente e giuridicamente corretto che [OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente allacostituzione delle persone giuridiche in esame, era stato condannato per plurimi reati amatrice lucrativa ed era stato destinatario di misure di prevenzione personali. Da ciò è statadesunta la piena consapevolezza del ricorrente circa l’attenzione dell’autorità giudiziaria neisuoi confronti e la concreta possibilità di attivazione di strumenti ablativi.In tale prospettiva, le società attenzionate, lungi dall’essere operative per lo svolgimento digenuine attività commerciali, hanno costituito lo schermo attraverso il quale il Saracinomirava a reimmettere nel circuito economico lecito i proventi derivanti dalla commissione didelitti, sottraendoli, al contempo, al rischio di una confisca di prevenzione, potendo contaresulla consapevole collaborazione di soggetti appartenenti alla propria cerchia familiare,amicale o lavorativa.Va, in proposito, richiamato il principio consolidato secondo cui il delitto di cui all’art. 512-biscod. pen. integra una fattispecie solo eventualmente plurisoggettiva; il terzo fittiziamenteinterposto risponde a titolo di concorso con l’autore dell’attribuzione simulata, poiché,mediante una condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell’interesse tutelatodalla norma incriminatrice. È sufficiente che la finalità specifica prevista dalla disposizionesia perseguita almeno da uno dei concorrenti – nella specie dal [OSCURATO:PERSONA] – mentre, perl’interposto, il dolo può limitarsi alla coscienza e volontà del fatto e alla consapevolezza diconcorrere con altri nella realizzazione del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. (Sez. 2, n.38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 – 01).A fronte di tale articolato percorso argomentativo, la difesa non si confronta in modopuntuale con i molteplici elementi valorizzati dal Tribunale, limitandosi a prospettare unadiversa lettura dei fatti, fondata su un’interpretazione alternativa e parziale dei dati acquisiti esull’introduzione di rilievi astratti, non coerenti con la fase cautelare in atto né idonei ascalfire la tenuta logico-giuridica della motivazione impugnata con conseguente aspecificitàdella censura.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertàdell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]