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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16882/2026

Testo disponibile della fonte

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7 febbraio 2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Con l’avviso di accertamento n.

TYX01GA021572018, l’Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:PERSONA] di Messina accertava induttivamente, neiconfronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], il maggior reddito di euro 33.797,00.L’Ufficio, in particolare, notificava al contribuente, in data 26.04.2018,l’invito n.

I00338/2018, a mezzo del quale chiedeva che venisse prodottatutta la documentazione contabile ed extracontabile, ai sensi dell’art. 32Numero registro generale 8900/2025Numero sezionale 4355/2026Numero di raccolta generale 16882/2026Data pubblicazione 29/05/2026del d.P.R. n. 600/1973, a giustificazione della voce di costo “Altricomponenti negativi” indicata al rigo RG22 della dichiarazione dei redditipresentata per l’anno d’imposta 2015, evidenziando, al contempo, come lenotizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o nontrasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio non potessero essere presi inconsiderazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sedeamministrativa e contenziosa.

Non avendo il contribuente ottemperatoall’invito di cui sopra, l’Ufficio, nell’impossibilità di verificare la competenzae l’inerenza dei costi dedotti con riferimento all’attività di impresa svolta,ai sensi dell’art. 109 del TUIR, emetteva il succitato avviso diaccertamento, a mezzo del quale, tenuto conto della redditività media delsettore riscontrata per lo stesso tipo di attività esercitata nel medesimoambito territoriale, nonché di quanto previsto dallo studio di settoreWG69U, in vigore nell’anno d’imposta 2015, il quale prevedeva un rangedi coerenza compreso tra 1,21 e 99,999, accertava il reddito d’impresa dieuro 43.885,00 a fronte del reddito d’impresa dichiarato di euro10.088,00.2.

Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Messina; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3.

La C.t.p. di Messina, con sentenza n. 2248/2020, in parzialeaccoglimento del ricorso, riconosceva le somme di euro 35.426,25 qualispese deducibili, rigettava per il resto e procedeva alla compensazionedelle spese.4.

Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. 2 dellaSicilia; si costituiva in giudizio il contribuente, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della decisione di primo grado.5.

La C.g.t. adita, con sentenza n. 1040/2025, depositata in data 7febbraio 2025, confermava la sentenza di primo grado, rigettava l’appelloNumero registro generale 8900/2025Numero sezionale 4355/2026Numero di raccolta generale 16882/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell’Ufficio e lo condannava al pagamento, in favore del contribuente, di2.500.00 euro, oltre accessori per legge, se dovuti.6.

Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.

Il contribuente ha resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 perla quale il contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 e 39 del decreto del Presidente della Repubblicadel 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.g.t. 2 della Sicilia non ha tenuto inconsiderazione che la lettera d-bis) del secondo comma dell’articolo 39,d.P.R. n. 600/1973, dispone che l’Ufficio può procedere all’accertamentodel reddito d’impresa in via induttiva, con facoltà di prescindere in tutto oin parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, avvalendosianche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, “quando il contribuente non ha dato seguito agli invitidisposti dagli uffici ai sensi dell’art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), delpresente decreto o dell’art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del D.p.r.26 ottobre 1972, n. 633”; in altri termini, la C.g.t. 2 non ha affermato chel’omessa risposta al questionario è prevista, ex lege, come uno deipresupposti legittimanti l’accertamento induttivo, con la conseguenza chela mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, inrisposta agli inviti dell’Ufficio, producono l’effetto di impedirne laconsiderazione a favore del contribuente, a prescindere dalle ragionisoggettive determinanti l’omissione.Il motivo è fondato nei termini che seguono.Numero registro generale 8900/2025Numero sezionale 4355/2026Numero di raccolta generale 16882/2026Data pubblicazione 29/05/20261.1.

La questione giuridica sottoposta all'esame di questa Corte riguardala legittimità del ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’ufficio incaso di mancata risposta del contribuente al questionario che gli è statoinviato.L’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che l’ufficio delleimposte può determinare il reddito d’impresa sulla base di dati e notiziecomunque raccolti, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dallescritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti digravità, precisione e concordanza, in una serie di ipotesi tassative.

Traqueste, la lettera d-bis) include il caso in cui "il contribuente non ha datoseguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primocomma, numeri 3) e 4)" (Cass. n. 6599 del 19.03.2026).Parallelamente, l’art. 32, comma 4, del medesimo decreto, sanziona talecomportamento omissivo con una preclusione probatoria, disponendo che"le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registrinon esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possonoessere presi in considerazione a favore del contribuente, ai finidell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa".1.2.

Nella fattispecie in esame, la C.g.t. 2 ha fatto malgoverno dei principinormativi e giurisprudenziali laddove ha affermato che la legittimitàdell'atto impositivo basato sul criterio induttivo di cui all'art. 39, comma 2,lett. d-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone il perdurare, anche insede contenziosa, delle condizioni per la sua emissione, essendo inveceevidente che la legittimità dell'accertamento, sotto il profilo del metodoutilizzato, va valutata in base ai presupposti di legge esistenti all'epocadella sua adozione e non viene meno per la semplice produzione in sedecontenziosa della documentazione richiesta nella fase amministrativa.Qualora il contribuente esibisca in giudizio la documentazione richiesta, ilgiudice dovrà valutarne l’ammissibilità ai sensi dell’art.32, comma 4,d.P.R. n.600/1973, secondo i criteri costituzionalmente orientati edNumero registro generale 8900/2025Numero sezionale 4355/2026Numero di raccolta generale 16882/2026Data pubblicazione 29/05/2026espressi da C. Cost. 137/2025, nonché la rilevanza ai fini della prova delleragioni del contribuente e della fondatezza della pretesa tributaria.Nella specie, va ulteriormente rilevato che, mentre nel ricorsol’amministrazione finanziaria menziona il numero e la data di notificadell’invito, ossia l’invito n.

I00338/2018, notificato il 26 aprile 2018, ilcontribuente, sin dal primo atto difensivo ed ancora in controricorso ed inmemoria, ha affermato che l’invito non gli è stato mai notificato e, suquesto punto, la C.g.t. 2 è stata assolutamente carente.Il giudice del rinvio, dunque, dovrà verificare le modalità di tempo e diluogo dell’invito a fornire documenti e chiarimenti.2.

In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Di poi, il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'omessa risposta delcontribuente all'invito a fornire documenti e chiarimenti, ai sensi dell'art.32, comma 1, nn. 3) e 4), del d.P.R. n. 600 del 1973, costituiscepresupposto legittimante per l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39,comma 2, lett. d-bis), del medesimo decreto.

La legittimità di tale metodova valutata sulla base dei presupposti esistenti al momento dell'emissionedell'atto impositivo e non viene meno per il solo fatto della successivaproduzione documentale in sede amministrativa o contenziosa, la quale èsoggetta alla preclusione di cui all'art. 32, comma 4, superabile solo allecondizioni previste dal successivo comma 5, secondo l’interpretazionecostituzionalmente orientata fornita da C.Cost. n.137/2025 .

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio delgiudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoNumero registro generale 8900/2025Numero sezionale 4355/2026Numero di raccolta generale 16882/2026Data pubblicazione 29/05/2026esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 febbraio 2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’avviso di accertamento n. TYX01GA021572018, l’Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:PERSONA] di Messina accertava induttivamente, neiconfronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], il maggior reddito di euro 33.797,00.L’Ufficio, in particolare, notificava al contribuente, in data 26.04.2018,l’invito n. I00338/2018, a mezzo del quale chiedeva che venisse prodottatutta la documentazione contabile ed extracontabile, ai sensi dell’art. 32Numero registro generale 8900/2025Numero sezionale 4355/2026Numero di raccolta generale 16882/2026Data pubblicazione 29/05/2026del d.P.R. n. 600/1973, a giustificazione della voce di costo “Altricomponenti negativi” indicata al rigo RG22 della dichiarazione dei redditipresentata per l’anno d’imposta 2015, evidenziando, al contempo, come lenotizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o nontrasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio non potessero essere presi inconsiderazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sedeamministrativa e contenziosa. Non avendo il contribuente ottemperatoall’invito di cui sopra, l’Ufficio, nell’impossibilità di verificare la competenzae l’inerenza dei costi dedotti con riferimento all’attività di impresa svolta,ai sensi dell’art. 109 del TUIR, emetteva il succitato avviso diaccertamento, a mezzo del quale, tenuto conto della redditività media delsettore riscontrata per lo stesso tipo di attività esercitata nel medesimoambito territoriale, nonché di quanto previsto dallo studio di settoreWG69U, in vigore nell’anno d’imposta 2015, il quale prevedeva un rangedi coerenza compreso tra 1,21 e 99,999, accertava il reddito d’impresa dieuro 43.885,00 a fronte del reddito d’impresa dichiarato di euro10.088,00.2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Messina; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Messina, con sentenza n. 2248/2020, in parzialeaccoglimento del ricorso, riconosceva le somme di euro 35.426,25 qualispese deducibili, rigettava per il resto e procedeva alla compensazionedelle spese.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. 2 dellaSicilia; si costituiva in giudizio il contribuente, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della decisione di primo grado.5. La C.g.t. adita, con sentenza n. 1040/2025, depositata in data 7febbraio 2025, confermava la sentenza di primo grado, rigettava l’appelloNumero registro generale 8900/2025Numero sezionale 4355/2026Numero di raccolta generale 16882/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell’Ufficio e lo condannava al pagamento, in favore del contribuente, di2.500.00 euro, oltre accessori per legge, se dovuti.6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente ha resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 perla quale il contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 e 39 del decreto del Presidente della Repubblicadel 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.g.t. 2 della Sicilia non ha tenuto inconsiderazione che la lettera d-bis) del secondo comma dell’articolo 39,d.P.R. n. 600/1973, dispone che l’Ufficio può procedere all’accertamentodel reddito d’impresa in via induttiva, con facoltà di prescindere in tutto oin parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, avvalendosianche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, “quando il contribuente non ha dato seguito agli invitidisposti dagli uffici ai sensi dell’art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), delpresente decreto o dell’art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del D.p.r.26 ottobre 1972, n. 633”; in altri termini, la C.g.t. 2 non ha affermato chel’omessa risposta al questionario è prevista, ex lege, come uno deipresupposti legittimanti l’accertamento induttivo, con la conseguenza chela mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, inrisposta agli inviti dell’Ufficio, producono l’effetto di impedirne laconsiderazione a favore del contribuente, a prescindere dalle ragionisoggettive determinanti l’omissione.Il motivo è fondato nei termini che seguono.Numero registro generale 8900/2025Numero sezionale 4355/2026Numero di raccolta generale 16882/2026Data pubblicazione 29/05/20261.1. La questione giuridica sottoposta all'esame di questa Corte riguardala legittimità del ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’ufficio incaso di mancata risposta del contribuente al questionario che gli è statoinviato.L’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che l’ufficio delleimposte può determinare il reddito d’impresa sulla base di dati e notiziecomunque raccolti, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dallescritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti digravità, precisione e concordanza, in una serie di ipotesi tassative. Traqueste, la lettera d-bis) include il caso in cui "il contribuente non ha datoseguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primocomma, numeri 3) e 4)" (Cass. n. 6599 del 19.03.2026).Parallelamente, l’art. 32, comma 4, del medesimo decreto, sanziona talecomportamento omissivo con una preclusione probatoria, disponendo che"le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registrinon esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possonoessere presi in considerazione a favore del contribuente, ai finidell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa".1.2. Nella fattispecie in esame, la C.g.t. 2 ha fatto malgoverno dei principinormativi e giurisprudenziali laddove ha affermato che la legittimitàdell'atto impositivo basato sul criterio induttivo di cui all'art. 39, comma 2,lett. d-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone il perdurare, anche insede contenziosa, delle condizioni per la sua emissione, essendo inveceevidente che la legittimità dell'accertamento, sotto il profilo del metodoutilizzato, va valutata in base ai presupposti di legge esistenti all'epocadella sua adozione e non viene meno per la semplice produzione in sedecontenziosa della documentazione richiesta nella fase amministrativa.Qualora il contribuente esibisca in giudizio la documentazione richiesta, ilgiudice dovrà valutarne l’ammissibilità ai sensi dell’art.32, comma 4,d.P.R. n.600/1973, secondo i criteri costituzionalmente orientati edNumero registro generale 8900/2025Numero sezionale 4355/2026Numero di raccolta generale 16882/2026Data pubblicazione 29/05/2026espressi da C. Cost. 137/2025, nonché la rilevanza ai fini della prova delleragioni del contribuente e della fondatezza della pretesa tributaria.Nella specie, va ulteriormente rilevato che, mentre nel ricorsol’amministrazione finanziaria menziona il numero e la data di notificadell’invito, ossia l’invito n. I00338/2018, notificato il 26 aprile 2018, ilcontribuente, sin dal primo atto difensivo ed ancora in controricorso ed inmemoria, ha affermato che l’invito non gli è stato mai notificato e, suquesto punto, la C.g.t. 2 è stata assolutamente carente.Il giudice del rinvio, dunque, dovrà verificare le modalità di tempo e diluogo dell’invito a fornire documenti e chiarimenti.2. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Di poi, il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'omessa risposta delcontribuente all'invito a fornire documenti e chiarimenti, ai sensi dell'art.32, comma 1, nn. 3) e 4), del d.P.R. n. 600 del 1973, costituiscepresupposto legittimante per l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39,comma 2, lett. d-bis), del medesimo decreto. La legittimità di tale metodova valutata sulla base dei presupposti esistenti al momento dell'emissionedell'atto impositivo e non viene meno per il solo fatto della successivaproduzione documentale in sede amministrativa o contenziosa, la quale èsoggetta alla preclusione di cui all'art. 32, comma 4, superabile solo allecondizioni previste dal successivo comma 5, secondo l’interpretazionecostituzionalmente orientata fornita da C.Cost. n.137/2025 . P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio delgiudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoNumero registro generale 8900/2025Numero sezionale 4355/2026Numero di raccolta generale 16882/2026Data pubblicazione 29/05/2026esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
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