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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 luglio 1960

Cassazione n. 43942/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1960 avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa il 16 aprile 2019 dal locale Tribunale, in riforma della decisione assolutoria ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.367 cod. pen. ascrittogli, condannandolo a pena di giustizia sospensivamente condizionata.

2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo inosservanza dell'art. 367 cod. pen. e illogicità della motivazione.

La sentenza afferma apoditticamente la non palese inverosimiglianza della denuncia sporta dal ricorrente, risultando il contrario dalla prima sentenza - come risulta dalla deposizione del teste Natalini - e che gli accertamenti successivamente svolti erano diretti all'accertamento della veridicità di quanto denunciato e non del reato denunciato.

2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e vizio della motivazione per l'omessa rinnovazione della deposizione del teste Natalini, essendosi erroneamente accampata una diversa valutazione del fatto da parte dell'appellante, laddove - invece - si tratta di una diversa valutazione della attendibilità del predetto teste.

2.3. Con il terzo motivo carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, pur in presenza della incensuratezza dell'imputato.

3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione sul rilievo della fondatezza del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile in relazione al preliminare secondo motivo, che non appare manifestamente infondato.

Invero, è stato condivisibilmente affermato il principio che ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425).

Il principio risulta pertinente al caso di specie nel quale, rispetto alla centrale considerazione della deposizione del teste Natalini in ordine alla inverosimiglianza della denuncia sporta dall'imputato - sulla base della quale la prima sentenza aveva fondato la responsabilità - la Corte di appello ha ribaltato la decisione giustificando la mancata riassunzione della predetta testimonianza, affermando che non ne ricorrevano i presupposti perché l'appello non chiedeva una diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa ma una diversa valutazione del fatto (v. pg. 3 della sentenza).

2. Il rilievo impone di apprezzare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il sopravvenuto decorso del termina massimo della prescrizione alla data del 19/5/2023 al quale consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1960 avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa il 16 aprile 2019 dal locale Tribunale, in riforma della decisione assolutoria ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.367 cod. pen. ascrittogli, condannandolo a pena di giustizia sospensivamente condizionata. 2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo inosservanza dell'art. 367 cod. pen. e illogicità della motivazione. La sentenza afferma apoditticamente la non palese inverosimiglianza della denuncia sporta dal ricorrente, risultando il contrario dalla prima sentenza - come risulta dalla deposizione del teste Natalini - e che gli accertamenti successivamente svolti erano diretti all'accertamento della veridicità di quanto denunciato e non del reato denunciato. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e vizio della motivazione per l'omessa rinnovazione della deposizione del teste Natalini, essendosi erroneamente accampata una diversa valutazione del fatto da parte dell'appellante, laddove - invece - si tratta di una diversa valutazione della attendibilità del predetto teste. 2.3. Con il terzo motivo carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, pur in presenza della incensuratezza dell'imputato. 3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione sul rilievo della fondatezza del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile in relazione al preliminare secondo motivo, che non appare manifestamente infondato. Invero, è stato condivisibilmente affermato il principio che ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425). Il principio risulta pertinente al caso di specie nel quale, rispetto alla centrale considerazione della deposizione del teste Natalini in ordine alla inverosimiglianza della denuncia sporta dall'imputato - sulla base della quale la prima sentenza aveva fondato la responsabilità - la Corte di appello ha ribaltato la decisione giustificando la mancata riassunzione della predetta testimonianza, affermando che non ne ricorrevano i presupposti perché l'appello non chiedeva una diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa ma una diversa valutazione del fatto (v. pg. 3 della sentenza). 2. Il rilievo impone di apprezzare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il sopravvenuto decorso del termina massimo della prescrizione alla data del 19/5/2023 al quale consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint
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