CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 16268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5992/2021proposto da: Marilena EVANGELISTA, elettivamente domiciliata in Roma,via F. B elloni n. 16, presso lo studio dell’ a vv. M arco Camardache la rappresenta e difende unitamente all' a vv. FrancoCrocetta -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI, rappresentatae difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Belli -controricorrente - avverso la Sentenza della C orte d 'A ppello d i L ’ A quila n. 454/2020 depositata il 17/9/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. AndreaZuliani. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] – RAPPORTI R.G.N.5992/2021 Cron. Rep. Ud.05/05/2023 - [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di L’Aquila, adita dalla ASL n. 2 di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l’opposizione proposta dalla ASL ed ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chieti con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], medico convenzionato addetta al servizio di continuità assistenziale, dell’indennità di rischio, prevista dall’art. 13 dell’[OSCURATO:PERSONA] (AIR) e pari ad € 4,00/ora, non corrisposta nel periodo dal luglio 2017 al maggio 2018 per le ragioni indicate nella delibera dell a Giunta regionale n. 398 del 18/7 /2017 ( ritenuta incompatibilità della previsione contrattuale regionale con le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale). La Corte distrettuale ha accertato la nullità –ai sensi dell’art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001 – del la clausola dell’[OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciutol’indennità di rischio , perché in contrasto con le previsioni dell’[OSCURATO:PERSONA] che, nel determinare la struttura del compenso dei medici convenzionati, ha consentito l’intervento della contrattazione regionale nei soli limiti dell’attuazione dell’art. 8, lettere b), c) ed e), che riguardano compensi di carattere incentivante o legati a prestazioni aggiuntive e condizionati, quindi, da presupposti non ricorrenti in relazione all’indennità di rischio. Ha aggiunto che l’art. 14 dell’A.C.N. ha demandato agli accordi regionali anche la definizione di «parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale», ma che su questa previsione non può essere fondata l’asserita legittimità dell’AIR, perché il compenso aggiuntivo era stato previsto esclusivamente in relazione alla tipologia dell’incarico e riconosciuto in modo automatico ed indifferenziato a tutti i medici impegnati nella continuità assistenziale, «per il solo fatto ci oè dello svolgimento di tale attività». Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi . L ’[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorianel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,«violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 (come modificato dall’art. 52, comma 27, della legge n. 289/2002) e dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 48 della legge n. 833/1978». La ricorrente sostiene, in sintesi, che la nullità dell’accordo regionale è predicabile solo a fronte di un irriducibile contrasto con le previsioni della contrattazione nazionale, contrasto non ravvisabile nella fattispecie, in quanto, pur nel r ispetto del principio della tendenziale uniformità del trattamento economico e normativo del personale parasubordinato, è stata consentita la previsione di compensi ulteriori in considerazione delle peculiarità proprie del servizio nel singolo ambito regionale. 2. Ilsecondo motivo, sempre con riguardo all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 1 4 e 72 dell’A ccordo [OSCURATO:PERSONA] per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generalesottoscritto il 20/1/2005». La ricorrente addebita alla c orte distrettuale di avere erroneamente valorizzato la previsione di onnicomprensività dell’importo orario contenuta nell’art. 72, perché con la stessa le parti collettive avrebbero solo inteso superare la quadripartizione contenuta nel precedente Accordo del 2000, non già escludere la possibilità di ulteriori compensi, anche se non legati a prestazioni aggiuntive o al raggiungimento di obiettivi determinati. Inoltre , richiama giurisprudenza di merito per sostenere che l’indennità di rischio istituita dall’art. 13 dell’A.I.R. valorizza le difficoltà e i disagi nell’espletamento dell’incarico nell’ambito del territorio abruzzese e, pertanto, la sua previsione è espressione del potere attribuito ai contraenti regionali dall’art. 14 dell’A.C.N. 3. Infine con il terzo motivo è denunciata, sempre exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la « violazione e falsa applicazione de ll’ art.1362 c.c. e dell’art. 1344 c.c. , dell’art. 115, commi 1 e 2, c.p. c., dell’art. 416 c.p.c.». Si sostiene che l’accordo regionale è frutto di una valutazione operata, quanto alle condizioni di rischio e di disagio, su tutte le sedi di continuità assistenziale operanti nel territorio regionale, valutazione confermata dalle risultanze di causa, ed in particolare dalla documentazione prodotta, nonché, indirettamente, dallo stesso legislatore regionale con la legge n. 14/2018 (legge dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 157 del 2019 della Consulta , per esorbitanza del legislatore regionale nella materia dell’ordinamento civile,riservata al legislatore nazionale ) . 4. Tutti i motivi di ricorso sono infondati per le ragioni più diffusamente illustrate da questa Corte nella sentenza n. 29137 del 2022 e già riprese in altre successive decisioniadottate in fattispecie esattamente sovrapponibili a quella oggetto di causa (Cass. nn. 10110/2023, 9989/2023, 6511/2023, 6505/2023, 6432/2023, 6422/2023). Nelle suddette pronunce è stato prima enunciato e poi ribadito il seguente principio di diritto: «in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è pertanto nulla la previsione di cui all’art. 13 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Regione Abruzzo del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale». 4.1.Il collegio intende dare qui continuità all’orientamento già espresso, anche richiamando, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il più ampio percorso motivazionale della citata sentenza n. 29137 del 2022. 4.2. In sintesi, parte ricorrente insiste sulla generalizzata condizione di pericolosità di tutte le sedi di continuità assistenziale del territorioabruzzese, ma in tal modo sollecita inammissibilmente un giudizio di merito diverso da quello espresso dalla c orte territorialee non coglie pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale, correttamente, si evidenzia che al livello regionale è stata attribuita dall’art. 14 dell’A.C.N. la « facoltà di definireparametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale». Definizione che difetta nella fattispecie, con la conseguenza che, in sua assenza, l’indennità si risolve in una non consentita maggiorazione del compenso orario. La contrattazione nazionale è chiara nel richiedere la specificazione di particolari condizioni di disagio e difficoltà nell’espletamento della prestazione ed è anche evidente che detta specifica indicazione è funzionale alla verifica della compatibilità della maggiorazione con il principio dell’uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati sancito dall’art. 48 della legge n. 833/1978, sicché la sua mancanza determina la nullità della clausola, la cui validità nemmeno p otrebbe essere predicata sollecitando accertamenti di fatto sulle caratteristiche delle singole sedi, una volta che queste non risultano espressamente indicate e valorizzate dall’accordo regionale. 4.3. La Corte territoriale ha ben evidenziato –ed in ciò sta una ratio decidendi del tutto logica e sufficiente a sorreggere la statuizione finale da essa assunta –come il livello regionale nel caso di specie abbia riconosciuto il compenso aggiuntivo dell’indennità di rischio «in modo automatico ed indifferenziato a tutti i medici che svolgono l’attività di continuità assistenziale nel territorio abruzzese, per il solo fatto cioè dello svolgimento di detta attività», in violazione quindi del criterio di specificità («particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà») attraverso cui l’ACN definisce gli interventi da esso demandati alla contrattazione regionale. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. In proposito, si osserva che parte ricorrente, nella memoria illustrativa, pur prendendo atto de l sopravvenuto orientamento di questa Corte contrario alle sue tesi, non ha rinunciato al ricorso, «rimettendosi alla giustizia della Suprema Corte perquanto riguarda la decisione sulla nullità dell’art. 13 1° comma capo II, AIR Abruzzo». Non si ravvisano, pertanto, particolari ragioni che impongano o giustifichino una deroga al generale principio della soccombenza. 6. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell a controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d ell’ulteriore importo a