CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45348/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e altro, è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo sostiene genericamente, senza alcuna documentazione a sostegno, violazione di legge e vizio di motivazione stante la mancata presenza all' udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'avvocato di fiducia [OSCURATO:PERSONA] che aveva sostituito l'[OSCURATO:PERSONA] deceduto, nonostante l'istanza di differimento inviata via pec alla cancelleria del 12.05.2020; mentre l'altro avvocato di fiducia indicato in sentenza, Avv. [OSCURATO:PERSONA], era stato revocato Deduce inoltre con motivi generici e aspecifici vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva qualificata; la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi 'per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di appello ha infatti motivatamente ritenuto la recidiva alla luce del nutrito certificato del casellario giudiziale, delle modalità e gravità delle condotte poste in essere, mediante un'attività ben organizzata di cessione al minuto di sostanze stupefacenti di tipo eroina, con una pervicace volontà di opporsi al rispetto delle regole reagendo con violenza nei confronti delle forze dell'ordine nonostante colta in flagranza ( fol 4); ha calcolato, quindi, la pena richiamando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità del fatto e la personalità dell'imputato con precedenti penali.( fol 3). Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del-APicorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il Presi1ee [OSCURATO:PERSONA] F1a Ciampi DEPOSITA