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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32437/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; n. 12495/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del Giudice di merito, che, riqualificando l'originaria contestazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen. (capo a), ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo (v. in particolare pag. 4), con argomentare puntuale e giuridicamente estraneo a vizi; Ritenuto che il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, oltre che riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte di appello, è altresì manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni con cui il giudice di merito, alla luce dei precedenti anche specifici e recenti, nonché della personalità dell'imputato, non ha ritenuto di poter formulare una prognosi positiva di adempimento delle relative prescrizioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; n. 12495/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del Giudice di merito, che, riqualificando l'originaria contestazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen. (capo a), ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo (v. in particolare pag. 4), con argomentare puntuale e giuridicamente estraneo a vizi; Ritenuto che il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, oltre che riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte di appello, è altresì manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni con cui il giudice di merito, alla luce dei precedenti anche specifici e recenti, nonché della personalità dell'imputato, non ha ritenuto di poter formulare una prognosi positiva di adempimento delle relative prescrizioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 32437/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris