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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 34204/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 marzo 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha annullato l'ordinanza emessa il 10 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città nei confronti di hdrei .

Pascal limitatamente alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e ha confermato nel resto, ivi compresa la misura della custodia in carcere.

2. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (capo 8 della rubrica) e di due reati scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/90.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.

3.1. Violazione degli artt. 125, comma 3, 273, 291 e 292 cod, proc. pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla sussistenza della contestata associazione criminale e alla partecipazione del ricorrente ad essa.

Il Tribunale avrebbe travisato il contenuto delle intercettazioni sia del 26 aprile 2019, erroneamente letta come dimostrativa del preteso coinvolgimento del ricorrente nella gestione del deposito di [OSCURATO:PERSONA], sia del 30 aprile 2019, da cui ha desunto che l'anzidetta Contrada sarebbe stata uno dei tanti depositi utilizzati per occultare la marijuana, prodotta dalla consorteria.

3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo al dolo, necessario per la configurabilità dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, e alla consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso.

Il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato da quale elemento risultasse la partecipazione consapevole al sodalizio del ricorrente, che in Italia avrebbe sempre svolto il ruolo di bracciante agricolo e operaio.

Dai dati, esposti nell'ordinanza, sarebbe emerso soltanto un rapporto stabile del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma non sarebbe stato indicato alcun elemento rivelativo della sua consapevolezza della destinazione dello stupefacente a una precisa organizzazione criminale.

3.3. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'omessa applicazione del comma 6 dell'art. 74 cit.

La motivazione adottata dal Tribunale, che ha escluso la configurabilità dell'associazione minore in ragione delle caratteristiche delle cessioni, avrebbe richiesto una dimostrazione della riferibilità di ogni cessione al programma criminoso, smentita dal fatto che i reati in questione non sono stati contestati a tutti i presunti sodali.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe indicato il principio attivo per ogni quantitativo ceduto.

3.4. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura.

Il Tribunale non avrebbe esaminato la personalità del ricorrente e l'attualità del pericolo di recidiva, né avrebbe motivato sulla scelta della misura, applicata, peraltro, a distanza di oltre 5 anni dai fatti.4.

Il 13 luglio 2024 è pervenuta una memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con allegato il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Gela il 23 maggio 2024, con cui il ricorrente è stato assolto per non avere commesso il fatto dal reato di cui al capo n. 28 della rubrica accusatoria (art. 73 d.P.R. n. 309/90). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).

Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede.

4. Il primo e il secondo motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, sono privi di specificità.

4.1. Con riguardo alle doglianze afferenti alla sussistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, giova premettere che questa Corte è ferma nell'affermare che «si è in presenza di un'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale» (Sez. 2, n. 43327 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bashli, Rv. 256969 - 01).

In tale ottica si comprende il significato che assume il profilo organizzativo, che può anche risultare rudimentale, in quanto primariamente destinato a suffragare la stabilità dell'accordo e a conferirgli quella perdurante offensività in cui risiede la ragione della punizione della condotta.

Si è rilevato, infatti, che «ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività.

Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente, perché il reato si perfezioni, un'organizzazione minima e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti: accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta» (cfr. Sez. 6, n. 50382 del 14/11/2014, Brancato, non massimata; per il rilievo secondario dell'aspetto organizzativo si rinvia anche a Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Piacentini, Rv. 255491 - 01, mentre per la sufficienza di «strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati» si richiama Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, P.G., Corso e altri, Rv. 258165 - 01).

Appare pienamente coerente con tale impostazione l'affermazione secondo cui «ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo» (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. nel 2014, Pompei, Rv. 258796 - 01; Sez. 4, n. 44183 del 2/10/2013, Alberghini, Rv. 257582 - 01).

D'altro canto, «l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio» (Sez. 6, n. 28252 del 6/04/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270564 - 01; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257906 - 01).

Va aggiunto che «il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente» (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, P.v. 283351 - 04; Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, P.G. in proc.

Cali, Rv. 251012 - 01).

Sul piano probatorio, oltre all'ovvia considerazione della valonzzabilità delle intercettazioni telefoniche, pur rigorosamente valutate (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251 01; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01; Sez. 3, n. 11655 del 11/2/2015, Nava e altri, Rv. 262981 - 01), si afferma condivisibilmente che «in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive» (Sez. 3, n. 47291 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Esposito, Rv. 282610 - 01; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207 - 01; Sez. 6, n. 9061 del 24/9/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312 - 01).

Peraltro, occorre pur sempre «la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. :309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale» (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645 - 01).

4.2. A fronte di tali premesse ricostruttive, deve rilevarsi, nel caso in disamina, che il Tribunale, richiamate le copiose argomentazioni dell'ordinanza genetica, ha ricordato, innanzitutto, che era stata effettuata una massiccia attività tecnica di intercettazione ambientale e telefonica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi accoliti nonché dei vari soggetti che, di volta in volta, emergevano dallo sviluppo delle indagini.

Era stato compiuto anche un 5 9' monitoraggio degli indagati, che avevano avuto una serie di incontri, alcuni dei quali costituenti veri e propri summit tra esponenti della famiglia mafiosa gelese e componenti di altre consorterie mafiose, operanti su altra parte del territorio siciliano, finalizzati a stringere accordi e dirimere conflitti originati dalle attività illecite, da essi poste in essere.

Le risultanze delle attività di intercettazione telefonica e ambientale aveva poi trovato riscontro nell'esecuzione di plurimi sequestri di sostanza stupefacente e nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta del compendio indiziario così sinteticamente richiamato, al pari del Giudice di prime cure, il Tribunale ha ritenuto provati — perlomeno secondo lo standard probatorio della gravità indiziaria, tipico della fase cautelare l'esistenza e l'operatività delle associazioni per delinquere di cui ai capi 1), 2), e 8) nonché i moltissimi episodi di spaccio al dettaglio e all'ingrosso, perpetrati dai sodali e cristallizzati negli oltre 80 capi di incolpazione provvisoria, formulati dal Pubblico ministero.

Il Tribunale ha poi osservato che l'associazione dedita al narcotraffico, delineata al capo 8), era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presentava tutti i caratteri tipici richiesti dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del

90. I sodali condividevano un medesimo linguaggio criptico e comuni tecniche per sottrarsi all'attenzione degli inquirenti, quali, ad esempio, l'uso di schede intestate a stranieri, che venivano sostituite con frequenza; organizzavano trasferte anche al di là dei confini regionali, reciprocamente assistendosi mediante il ricorso al metodo della staffetta; avevano individuato luoghi precisi ove con significativa frequenza si incontravano di persona per affrontare questioni legate al narcotraffico ovvero per confezionare in dosi la droga da smerciare; collaboravano alacremente l'uno con l'altro secondo una suddivisione di ruoli pressoché stabile ma che, comunque, ammetteva l'intercambiabilità degli stessi.

I coindagati, inoltre, avevano portato a termine moltissimi reati scopo e il loro spirito imprenditoriale aveva trovato sfogo anche nella gestione da parte di alcuni di serre, volte alla produzione di marijuana, che altri accoliti utilizzavano come merce di scambio per portare a termine rilevanti acquisti di cocaina.

Dalle molteplici conversazioni si evinceva anche che gli associati gestivano la cassa comune dell'associazione.

Alla luce di quanto precede è evidente che entrambi i Giudici della cautela hanno posto a base della loro analisi il medesimo inquadramento della fattispecie e coerentemente hanno dato rilievo sul piano probatorio ad elementi effettivamente idonei a dimostrare l'esistenza di uno stabile sodalizio dedito al narcotraffico.Nell'evidenziare, poi, i dati sopra indicati, quali l'utilizzo di modalità operative e di tecniche condivise e consolidate, il ripetersi di condotte consimili di spaccio, l'esistenza di profili organizzativi, l'utilizzo di un linguaggio conosciuto dai sodali, gli incontri per affrontare questioni legate al narcotraffico, la coltivazione di sostanze stupefacenti, i menzionati Giudici hanno valorizzato elementi legittimamente intesi come rappresentativi dell'operatività di un gruppo di soggetti, che agiva per il perseguimento non occasionale ed episodico ma stabile di un programma delittuoso, avente ad oggetto un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti.

Ciò equivale alla puntuale rappresentazione di un'associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990.

4.3. Quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, il Tribunale ha evidenziato sia che i dialoghi intercettati non potevano che essere interpretati nel senso evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari sia che l'indagato, nell'ambito dell'associazione, aveva un ruolo determinante, in quanto si occupava della coltivazione della marijuana e, dunque, sebbene certamente con un profilo meramente esecutivo, svolgeva un'attività rilevante per l'associazione, stante l'importanza economica che rivestivano le serre, dove venivano coltivate le piante.

Dopo avere riportato diverse conversazioni, il Tribunale ha affermato che le già menzionate conversazioni, dal contenuto chiarissimo e neppure contestato, restituivano un profilo di rilevante capacità criminale dell'indagato, uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e rendevano evidente il suo mendacio in sede di interrogatorio di garanzia.

Appariva superfluo osservare, infatti, che i sacchi, di cui si discuteva nelle conversazioni intercettate e che richiedevano così tante precauzioni, non potevano che contenere stupefacente e che ad occuparsi di siffatta attività, come quella di custodia di trasporto, non poteva che essere un soggetto legato da un rapporto fiduciario e stabile con i vertici dell'associazione e di carattere duraturo, considerando anche i guadagni che ne derivavano.

L'indagato era certamente consapevole dell'esistenza di una struttura organizzativa, in considerazione dei rapporti con Pasqualino, Martin e Palumbo.

A fronte di siffatte argomentazioni non è superfluo rimarcare che in questa sede non è possibile operare una reinterpretazione del contenuto delle captazioni acquisite, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, essendo tale operazione di ermeneutica processuale preclusa alla Corte di cassazione, conformemente al principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituiscono questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato dal giudice di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 11794 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Melfi, Rv. 254439 - 01).

Profili, questi ultimi, non sussistenti nel caso in esame, non ravvisandosi nel provvedimento impugnato alcuna incongruità valutativa, avendo, di contro, il Giudice della cautela attribuito un significato alle conversazioni intercettate, tenuto conto del contesto in cui esse si inserivano.

Alla luce degli elementi valorizzati dal Tribunale, in particolare dell'attività di coltivazione, di custodia e trasporto della sostanza stupefacente, svolta dall'indagato, oltre che dei suoi rapporti con gli altri sodali e con il capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], di cui era uomo di fiducia, non può dubitarsi dell'esistenza di uno stabile e consapevole contributo fornito dal ricorrente all'attuazione del programma comune.

5. Il terzo motivo, concernente la mancata qualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, è privo di specificità.

Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con le adeguate e corrette argomentazioni con cui il Tribunale ha escluso l'invocata qualificazione, in ragione delle considerevoli dimensioni del sodalizio, mostratosi capace di gestire un flusso considerevole e continuativo di sostanze stupefacenti di varia natura, a vantaggio di una pluralità di canali di rifornimento, di un'organizzazione tutt'altro che rudimentale e di un cospicuo numero di sodali, che, suddividendosi compiti e condividendo un comune modus operandi, erano riusciti ad estendere progressivamente l'ambito di operatività del sodalizio di appartenenza, così da garantirsi ingenti guadagni.

Il Tribunale, quindi, valorizzando il numero non modesto dei sodali, i fittissimi contatti tra gli stessi, il flusso considerevole e continuativo dei traffici di sostanza stupefacente, la tendenza a spingersi oltre la consueta base territoriale, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui l'associazione minore di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 deve essere connotata da una progettualità criminosa relativa a fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità.

A tal fine si è rilevato che «la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267 - 01; il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 - 01; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287 - 01; Sez. 4, n. 53568 del 5/10/2017, Pardo, Rv. 271708 - 01).

D'altro canto, ai fini della qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., deve farsi riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e alla qualità delle sostanze.

Tale valutazione deve riguardare sincronicamente tutti gli elementi, al fine di giungere ad un giudizio di minima offensività, fermo restando che il fatto non può dirsi lieve allorché anche solo uno di quegli elementi osti a quel giudizio di minima offensività (in tal senso Sez.

U., n. 35737 del 24/6/2010, Rico, Rv. 247911 - 01; Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015, Genco, Rv. 264491 - 01; Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 256610 - 01).

Proprio in rapporto ai limiti strutturali di un fatto di lieve entità si tende ad escludere che il sodalizio sia stato costituito per la commissione di fatti di tal genere nei casi in cui l'attività assuma connotazioni di particolare intensità e frequenza e/o si rivolga a una clientela ampia, riferita a un ambito territoriale, così da implicare elevate capacità di approvvigionamento di cospicui quantitativi, ovvero nei casi di contatti con organismi criminali di elevato spessore o di utilizzo di forme particolarmente insidiose ai fini della penetrazione nel mercato o al fine di sfuggire all'attività di controllo e contrasto, ovvero ancora nel caso in cui l'attività concerna sostanze di assai elevata qualità.

Tali parametri non sono stati presi in considerazione dal ricorrente, che si è limitato a dedurre del tutto genericamente e, quindi, inammissibilmente che il Tribunale non aveva indicato il principio attivo per ogni quantitativo ceduto e che non vi era dimostrazione della riferibilità di ogni cessione al programma criminoso.

6. Anche il motivo sulle esigenze cautelari è privo di specificità.

Deve premettersi che la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (Sez. 4, n. 37566 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Albanese, Rv. 229141 - 01).

Questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele, che possano attivarne la latente pericolosità.

Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508 - 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. nel 2017, Verga, Rv. 269684 - 01).

Nel caso in esame, il Tribunale ha assolto al suo onere motivazionale, [OSCURATO:PERSONA] della cautela, dopo aver ricordato che doveva applicarsi, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la duplice presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura massimamente afflittiva, seppur declinata in termini relativi, ha rilevato che ricorrevano plurimi elementi deponenti nel senso dell'attualità e concretezza del rischio di recidiva e non risultavano acquisiti, né prodotti dalla difesa, elementi di segno contrario.

Il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente aveva assunto un ruolo di assoluto protagonismo nell'ambito del narcotraffico, curato dalla mafia locale, reiterando condotte connotate da spiccata gravità e dimostrando non comune pervicacia criminale.

Egli, infatti, si era associato in modo stabile con un numero elevato di soggetti, allo scopo di gestire il narcotraffico, coltivando e trasportando quantitativi elevati di droga per conto del sodalizio.

Il giudizio negativo circa la personalità dell'indagato risultava corroborato, ancora, dall'esame del casellario, da cui risultava che egli aveva posto in essere le condotte oggetto del presente procedimento mentre era sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Agrigento per un fatto commesso nel 2018 e l'applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 non aveva avuto alcuna efficacia dissuasiva.

A fronte di queste allarmanti esigenze cautelari il mero decorso del tempo, in assenza di elementi utili a superare le presunzioni di legge e, al contrario, in presenza di molteplici indici sintomatici di massima pericolosità, non poteva che reputarsi da sé solo insufficiente a giustificare conclusioni di segno contrario.

Il Tribunale ha quindi reputato che la personalità massimamente negativa dell'indagato, la professionalità nel delinquere e la spregiudicatezza dimostrata rappresentavano elementi prevalenti, sintomatici di una pericolosità preoccupante, necessitante di essere adeguatamente arginata.

La misura `j, disposta si presentava, quindi, anche in concreto proporzionata alla gravità dei fatti e alla sanzione irrogabile in caso di condanna.

Siffatta motivazione, con cui il Tribunale, oltre a richiamare la presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha desunto, in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra illustrati, la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di recidiva dalla gravità del fatto e dalla personalità dell'indagato, sfugge a ogni rilievo censorio.

Con tale apparato giustificativo il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a ribadire quanto già dedotto dinanzi al Tribunale ovvero ha contestato in maniera assertiva il ragionamento articolato dal Giudice del riesame, senza evidenziare, però, profili di effettiva illogicità.

7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cos3t., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativannente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

8. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 marzo 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha annullato l'ordinanza emessa il 10 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città nei confronti di hdrei . Pascal limitatamente alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e ha confermato nel resto, ivi compresa la misura della custodia in carcere. 2. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (capo 8 della rubrica) e di due reati scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/90. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione degli artt. 125, comma 3, 273, 291 e 292 cod, proc. pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla sussistenza della contestata associazione criminale e alla partecipazione del ricorrente ad essa. Il Tribunale avrebbe travisato il contenuto delle intercettazioni sia del 26 aprile 2019, erroneamente letta come dimostrativa del preteso coinvolgimento del ricorrente nella gestione del deposito di [OSCURATO:PERSONA], sia del 30 aprile 2019, da cui ha desunto che l'anzidetta Contrada sarebbe stata uno dei tanti depositi utilizzati per occultare la marijuana, prodotta dalla consorteria. 3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo al dolo, necessario per la configurabilità dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, e alla consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato da quale elemento risultasse la partecipazione consapevole al sodalizio del ricorrente, che in Italia avrebbe sempre svolto il ruolo di bracciante agricolo e operaio. Dai dati, esposti nell'ordinanza, sarebbe emerso soltanto un rapporto stabile del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma non sarebbe stato indicato alcun elemento rivelativo della sua consapevolezza della destinazione dello stupefacente a una precisa organizzazione criminale. 3.3. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'omessa applicazione del comma 6 dell'art. 74 cit. La motivazione adottata dal Tribunale, che ha escluso la configurabilità dell'associazione minore in ragione delle caratteristiche delle cessioni, avrebbe richiesto una dimostrazione della riferibilità di ogni cessione al programma criminoso, smentita dal fatto che i reati in questione non sono stati contestati a tutti i presunti sodali. Inoltre, il Tribunale non avrebbe indicato il principio attivo per ogni quantitativo ceduto. 3.4. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Il Tribunale non avrebbe esaminato la personalità del ricorrente e l'attualità del pericolo di recidiva, né avrebbe motivato sulla scelta della misura, applicata, peraltro, a distanza di oltre 5 anni dai fatti.4. Il 13 luglio 2024 è pervenuta una memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con allegato il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Gela il 23 maggio 2024, con cui il ricorrente è stato assolto per non avere commesso il fatto dal reato di cui al capo n. 28 della rubrica accusatoria (art. 73 d.P.R. n. 309/90). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede. 4. Il primo e il secondo motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, sono privi di specificità. 4.1. Con riguardo alle doglianze afferenti alla sussistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, giova premettere che questa Corte è ferma nell'affermare che «si è in presenza di un'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale» (Sez. 2, n. 43327 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bashli, Rv. 256969 - 01). In tale ottica si comprende il significato che assume il profilo organizzativo, che può anche risultare rudimentale, in quanto primariamente destinato a suffragare la stabilità dell'accordo e a conferirgli quella perdurante offensività in cui risiede la ragione della punizione della condotta. Si è rilevato, infatti, che «ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente, perché il reato si perfezioni, un'organizzazione minima e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti: accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta» (cfr. Sez. 6, n. 50382 del 14/11/2014, Brancato, non massimata; per il rilievo secondario dell'aspetto organizzativo si rinvia anche a Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Piacentini, Rv. 255491 - 01, mentre per la sufficienza di «strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati» si richiama Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, P.G., Corso e altri, Rv. 258165 - 01). Appare pienamente coerente con tale impostazione l'affermazione secondo cui «ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo» (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. nel 2014, Pompei, Rv. 258796 - 01; Sez. 4, n. 44183 del 2/10/2013, Alberghini, Rv. 257582 - 01). D'altro canto, «l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio» (Sez. 6, n. 28252 del 6/04/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270564 - 01; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257906 - 01). Va aggiunto che «il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente» (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, P.v. 283351 - 04; Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, P.G. in proc. Cali, Rv. 251012 - 01). Sul piano probatorio, oltre all'ovvia considerazione della valonzzabilità delle intercettazioni telefoniche, pur rigorosamente valutate (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251 01; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01; Sez. 3, n. 11655 del 11/2/2015, Nava e altri, Rv. 262981 - 01), si afferma condivisibilmente che «in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive» (Sez. 3, n. 47291 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Esposito, Rv. 282610 - 01; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207 - 01; Sez. 6, n. 9061 del 24/9/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312 - 01). Peraltro, occorre pur sempre «la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. :309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale» (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645 - 01). 4.2. A fronte di tali premesse ricostruttive, deve rilevarsi, nel caso in disamina, che il Tribunale, richiamate le copiose argomentazioni dell'ordinanza genetica, ha ricordato, innanzitutto, che era stata effettuata una massiccia attività tecnica di intercettazione ambientale e telefonica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi accoliti nonché dei vari soggetti che, di volta in volta, emergevano dallo sviluppo delle indagini. Era stato compiuto anche un 5 9' monitoraggio degli indagati, che avevano avuto una serie di incontri, alcuni dei quali costituenti veri e propri summit tra esponenti della famiglia mafiosa gelese e componenti di altre consorterie mafiose, operanti su altra parte del territorio siciliano, finalizzati a stringere accordi e dirimere conflitti originati dalle attività illecite, da essi poste in essere. Le risultanze delle attività di intercettazione telefonica e ambientale aveva poi trovato riscontro nell'esecuzione di plurimi sequestri di sostanza stupefacente e nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta del compendio indiziario così sinteticamente richiamato, al pari del Giudice di prime cure, il Tribunale ha ritenuto provati — perlomeno secondo lo standard probatorio della gravità indiziaria, tipico della fase cautelare l'esistenza e l'operatività delle associazioni per delinquere di cui ai capi 1), 2), e 8) nonché i moltissimi episodi di spaccio al dettaglio e all'ingrosso, perpetrati dai sodali e cristallizzati negli oltre 80 capi di incolpazione provvisoria, formulati dal Pubblico ministero. Il Tribunale ha poi osservato che l'associazione dedita al narcotraffico, delineata al capo 8), era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presentava tutti i caratteri tipici richiesti dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 90. I sodali condividevano un medesimo linguaggio criptico e comuni tecniche per sottrarsi all'attenzione degli inquirenti, quali, ad esempio, l'uso di schede intestate a stranieri, che venivano sostituite con frequenza; organizzavano trasferte anche al di là dei confini regionali, reciprocamente assistendosi mediante il ricorso al metodo della staffetta; avevano individuato luoghi precisi ove con significativa frequenza si incontravano di persona per affrontare questioni legate al narcotraffico ovvero per confezionare in dosi la droga da smerciare; collaboravano alacremente l'uno con l'altro secondo una suddivisione di ruoli pressoché stabile ma che, comunque, ammetteva l'intercambiabilità degli stessi. I coindagati, inoltre, avevano portato a termine moltissimi reati scopo e il loro spirito imprenditoriale aveva trovato sfogo anche nella gestione da parte di alcuni di serre, volte alla produzione di marijuana, che altri accoliti utilizzavano come merce di scambio per portare a termine rilevanti acquisti di cocaina. Dalle molteplici conversazioni si evinceva anche che gli associati gestivano la cassa comune dell'associazione. Alla luce di quanto precede è evidente che entrambi i Giudici della cautela hanno posto a base della loro analisi il medesimo inquadramento della fattispecie e coerentemente hanno dato rilievo sul piano probatorio ad elementi effettivamente idonei a dimostrare l'esistenza di uno stabile sodalizio dedito al narcotraffico.Nell'evidenziare, poi, i dati sopra indicati, quali l'utilizzo di modalità operative e di tecniche condivise e consolidate, il ripetersi di condotte consimili di spaccio, l'esistenza di profili organizzativi, l'utilizzo di un linguaggio conosciuto dai sodali, gli incontri per affrontare questioni legate al narcotraffico, la coltivazione di sostanze stupefacenti, i menzionati Giudici hanno valorizzato elementi legittimamente intesi come rappresentativi dell'operatività di un gruppo di soggetti, che agiva per il perseguimento non occasionale ed episodico ma stabile di un programma delittuoso, avente ad oggetto un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti. Ciò equivale alla puntuale rappresentazione di un'associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. 4.3. Quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, il Tribunale ha evidenziato sia che i dialoghi intercettati non potevano che essere interpretati nel senso evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari sia che l'indagato, nell'ambito dell'associazione, aveva un ruolo determinante, in quanto si occupava della coltivazione della marijuana e, dunque, sebbene certamente con un profilo meramente esecutivo, svolgeva un'attività rilevante per l'associazione, stante l'importanza economica che rivestivano le serre, dove venivano coltivate le piante. Dopo avere riportato diverse conversazioni, il Tribunale ha affermato che le già menzionate conversazioni, dal contenuto chiarissimo e neppure contestato, restituivano un profilo di rilevante capacità criminale dell'indagato, uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e rendevano evidente il suo mendacio in sede di interrogatorio di garanzia. Appariva superfluo osservare, infatti, che i sacchi, di cui si discuteva nelle conversazioni intercettate e che richiedevano così tante precauzioni, non potevano che contenere stupefacente e che ad occuparsi di siffatta attività, come quella di custodia di trasporto, non poteva che essere un soggetto legato da un rapporto fiduciario e stabile con i vertici dell'associazione e di carattere duraturo, considerando anche i guadagni che ne derivavano. L'indagato era certamente consapevole dell'esistenza di una struttura organizzativa, in considerazione dei rapporti con Pasqualino, Martin e Palumbo. A fronte di siffatte argomentazioni non è superfluo rimarcare che in questa sede non è possibile operare una reinterpretazione del contenuto delle captazioni acquisite, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, essendo tale operazione di ermeneutica processuale preclusa alla Corte di cassazione, conformemente al principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituiscono questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato dal giudice di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 11794 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Melfi, Rv. 254439 - 01). Profili, questi ultimi, non sussistenti nel caso in esame, non ravvisandosi nel provvedimento impugnato alcuna incongruità valutativa, avendo, di contro, il Giudice della cautela attribuito un significato alle conversazioni intercettate, tenuto conto del contesto in cui esse si inserivano. Alla luce degli elementi valorizzati dal Tribunale, in particolare dell'attività di coltivazione, di custodia e trasporto della sostanza stupefacente, svolta dall'indagato, oltre che dei suoi rapporti con gli altri sodali e con il capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], di cui era uomo di fiducia, non può dubitarsi dell'esistenza di uno stabile e consapevole contributo fornito dal ricorrente all'attuazione del programma comune. 5. Il terzo motivo, concernente la mancata qualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, è privo di specificità. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con le adeguate e corrette argomentazioni con cui il Tribunale ha escluso l'invocata qualificazione, in ragione delle considerevoli dimensioni del sodalizio, mostratosi capace di gestire un flusso considerevole e continuativo di sostanze stupefacenti di varia natura, a vantaggio di una pluralità di canali di rifornimento, di un'organizzazione tutt'altro che rudimentale e di un cospicuo numero di sodali, che, suddividendosi compiti e condividendo un comune modus operandi, erano riusciti ad estendere progressivamente l'ambito di operatività del sodalizio di appartenenza, così da garantirsi ingenti guadagni. Il Tribunale, quindi, valorizzando il numero non modesto dei sodali, i fittissimi contatti tra gli stessi, il flusso considerevole e continuativo dei traffici di sostanza stupefacente, la tendenza a spingersi oltre la consueta base territoriale, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui l'associazione minore di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 deve essere connotata da una progettualità criminosa relativa a fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità. A tal fine si è rilevato che «la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267 - 01; il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 - 01; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287 - 01; Sez. 4, n. 53568 del 5/10/2017, Pardo, Rv. 271708 - 01). D'altro canto, ai fini della qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., deve farsi riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e alla qualità delle sostanze. Tale valutazione deve riguardare sincronicamente tutti gli elementi, al fine di giungere ad un giudizio di minima offensività, fermo restando che il fatto non può dirsi lieve allorché anche solo uno di quegli elementi osti a quel giudizio di minima offensività (in tal senso Sez. U., n. 35737 del 24/6/2010, Rico, Rv. 247911 - 01; Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015, Genco, Rv. 264491 - 01; Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 256610 - 01). Proprio in rapporto ai limiti strutturali di un fatto di lieve entità si tende ad escludere che il sodalizio sia stato costituito per la commissione di fatti di tal genere nei casi in cui l'attività assuma connotazioni di particolare intensità e frequenza e/o si rivolga a una clientela ampia, riferita a un ambito territoriale, così da implicare elevate capacità di approvvigionamento di cospicui quantitativi, ovvero nei casi di contatti con organismi criminali di elevato spessore o di utilizzo di forme particolarmente insidiose ai fini della penetrazione nel mercato o al fine di sfuggire all'attività di controllo e contrasto, ovvero ancora nel caso in cui l'attività concerna sostanze di assai elevata qualità. Tali parametri non sono stati presi in considerazione dal ricorrente, che si è limitato a dedurre del tutto genericamente e, quindi, inammissibilmente che il Tribunale non aveva indicato il principio attivo per ogni quantitativo ceduto e che non vi era dimostrazione della riferibilità di ogni cessione al programma criminoso. 6. Anche il motivo sulle esigenze cautelari è privo di specificità. Deve premettersi che la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (Sez. 4, n. 37566 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Albanese, Rv. 229141 - 01). Questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele, che possano attivarne la latente pericolosità. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508 - 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. nel 2017, Verga, Rv. 269684 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha assolto al suo onere motivazionale, [OSCURATO:PERSONA] della cautela, dopo aver ricordato che doveva applicarsi, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la duplice presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura massimamente afflittiva, seppur declinata in termini relativi, ha rilevato che ricorrevano plurimi elementi deponenti nel senso dell'attualità e concretezza del rischio di recidiva e non risultavano acquisiti, né prodotti dalla difesa, elementi di segno contrario. Il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente aveva assunto un ruolo di assoluto protagonismo nell'ambito del narcotraffico, curato dalla mafia locale, reiterando condotte connotate da spiccata gravità e dimostrando non comune pervicacia criminale. Egli, infatti, si era associato in modo stabile con un numero elevato di soggetti, allo scopo di gestire il narcotraffico, coltivando e trasportando quantitativi elevati di droga per conto del sodalizio. Il giudizio negativo circa la personalità dell'indagato risultava corroborato, ancora, dall'esame del casellario, da cui risultava che egli aveva posto in essere le condotte oggetto del presente procedimento mentre era sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Agrigento per un fatto commesso nel 2018 e l'applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 non aveva avuto alcuna efficacia dissuasiva. A fronte di queste allarmanti esigenze cautelari il mero decorso del tempo, in assenza di elementi utili a superare le presunzioni di legge e, al contrario, in presenza di molteplici indici sintomatici di massima pericolosità, non poteva che reputarsi da sé solo insufficiente a giustificare conclusioni di segno contrario. Il Tribunale ha quindi reputato che la personalità massimamente negativa dell'indagato, la professionalità nel delinquere e la spregiudicatezza dimostrata rappresentavano elementi prevalenti, sintomatici di una pericolosità preoccupante, necessitante di essere adeguatamente arginata. La misura `j, disposta si presentava, quindi, anche in concreto proporzionata alla gravità dei fatti e alla sanzione irrogabile in caso di condanna. Siffatta motivazione, con cui il Tribunale, oltre a richiamare la presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha desunto, in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra illustrati, la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di recidiva dalla gravità del fatto e dalla personalità dell'indagato, sfugge a ogni rilievo censorio. Con tale apparato giustificativo il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a ribadire quanto già dedotto dinanzi al Tribunale ovvero ha contestato in maniera assertiva il ragionamento articolato dal Giudice del riesame, senza evidenziare, però, profili di effettiva illogicità. 7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cos3t., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativannente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 8. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter,
Sentenza Cassazione n. 34204/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris