CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputata, all'esito di rito abbreviato, è stata condannata per il reato di furto aggravato, riducendo il trattamento sanzionatorio, erroneamente determinato dal Tribunale. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia inosservanza delle norme processuali in ordine alle statuizioni relative al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze è manifestamente infondato, in ossequio all'orientamento dominante di questa Corte regolatrice, secondo cui la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto di operare un bilanciamento in equivalenza, tenuto conto dei numerosi precedenti penali specifici dai quali la ricorrente è gravata, oltre ad altri precedenti per differenti reati. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12