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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10981/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna del Ritiro per avere ricevuto farmaci vietati dalla legge, provento del delitto previsto (in allora) dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva

2.1. violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica: mancherebbe la prova del dolo specifico; si deduceva, inoltre, che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato nella fattispecie prevista dall'art. 586 bis cod. pen (entrata in vigore nel 2018 dopo l'atto di appello) o in quella precedentemente prevista dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000, dato che i farmaci era destinati all'uso personale.

2.2. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Si premette, quanto al profilo soggettivo della ricettazione contestata, che la Cassazione, in un caso analogo, relativo all'acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare, ha affermato che il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale (Sez. 2, Sentenza n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516 - 01; principio confermato anche in relazione a casi non sovrapponibili a quello in esame: Sez. 2, Sentenza n. 44378 del 25/11/2010, Schiavulli, Rv. 248945; Sez. 2, Sentenza n. 11083 del 12/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217382).

1.2. Quanto alla invocata riqualificazione il collegio rileva che sia l'art. 9 della legge n. 376 del 2000 che l'art. 586 bis cod. pen. (che ripropone, in continuità normativa i divieti della Legge 376\00) prevedono che l'assunzione "personale" vietata di farmaci dopanti sia finalizzata all'alterazione di prestazioni "agonistiche" degli atleti o sia diretta a falsare i controlli in occasione delle gare.

Dunque elemento essenziale della fattispecie è la destinazione del farmaco alla alterazione delle gare agonistiche.

Nel caso in esame, nel corso del processo di merito, il ricorrente non ha mai allegato di essere un agonista, ma solo di praticare costantemente attività di body building a livello amatoriale: dunque manca la prova di un elemento essenziale della fattispecie entro la quale il ricorrente vorrebbe che fosse ascritta la condotta contestata.

A ciò si aggiunge che sia la legge n. 376 del 2000, vigente all'epoca della condotta contestata, che l'art. 586 bis cod. pen., puniscono il "commercio" di farmaci dopanti, fuori dai casi consentiti: tale attività illecita, integra il reato presupposto della ricettazione contestata. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti ricevuto farmaci dopanti provento del reato di commercio illecito degli stessi, al fine di ottenere l'ingiusto profitto - non patrimoniale - di modificare la struttura muscolare per finalità "non" agonistiche.2.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna del Ritiro per avere ricevuto farmaci vietati dalla legge, provento del delitto previsto (in allora) dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica: mancherebbe la prova del dolo specifico; si deduceva, inoltre, che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato nella fattispecie prevista dall'art. 586 bis cod. pen (entrata in vigore nel 2018 dopo l'atto di appello) o in quella precedentemente prevista dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000, dato che i farmaci era destinati all'uso personale. 2.2. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Si premette, quanto al profilo soggettivo della ricettazione contestata, che la Cassazione, in un caso analogo, relativo all'acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare, ha affermato che il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale (Sez. 2, Sentenza n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516 - 01; principio confermato anche in relazione a casi non sovrapponibili a quello in esame: Sez. 2, Sentenza n. 44378 del 25/11/2010, Schiavulli, Rv. 248945; Sez. 2, Sentenza n. 11083 del 12/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217382). 1.2. Quanto alla invocata riqualificazione il collegio rileva che sia l'art. 9 della legge n. 376 del 2000 che l'art. 586 bis cod. pen. (che ripropone, in continuità normativa i divieti della Legge 376\00) prevedono che l'assunzione "personale" vietata di farmaci dopanti sia finalizzata all'alterazione di prestazioni "agonistiche" degli atleti o sia diretta a falsare i controlli in occasione delle gare. Dunque elemento essenziale della fattispecie è la destinazione del farmaco alla alterazione delle gare agonistiche. Nel caso in esame, nel corso del processo di merito, il ricorrente non ha mai allegato di essere un agonista, ma solo di praticare costantemente attività di body building a livello amatoriale: dunque manca la prova di un elemento essenziale della fattispecie entro la quale il ricorrente vorrebbe che fosse ascritta la condotta contestata. A ciò si aggiunge che sia la legge n. 376 del 2000, vigente all'epoca della condotta contestata, che l'art. 586 bis cod. pen., puniscono il "commercio" di farmaci dopanti, fuori dai casi consentiti: tale attività illecita, integra il reato presupposto della ricettazione contestata. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti ricevuto farmaci dopanti provento del reato di commercio illecito degli stessi, al fine di ottenere l'ingiusto profitto - non patrimoniale - di modificare la struttura muscolare per finalità "non" agonistiche.2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno
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