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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 04757/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2997/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] N.3 SERENISSIMA – intimate - e sul controricorso e ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N.3 SERENISSIMA -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso incidentale - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente al ricorso incidentale- nonchénei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappr esenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso i ncidentale - nonchénei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso incide ntale avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2932/2015depositata il 21/12/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che: la Corte di appello di Venezia, con sentenza n.2932/2015, pubblicata il 21.12.2015, riuniti i ricorsi proposti rispettivamente dall’[OSCURATO:PERSONA] socio sanitaria U.L.SS 12 veneziana e da [OSCURATO:PERSONA] di progetto spa avverso la stima effettuata ai sensi dell’art.21 dPR n.327/2001 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accertava la giusta indennità di espropriazione e di occupazione dovute alle consorti Bovo in relazione all’ablazione del loro fondo sito in Venezia, sezione di Zelarino, foglio 11, mapp.28 oltre interessi al tasso legale, disponendone il deposito presso la cassa Depositi e Prestiti; la Corte di appello, dopo avere sospeso il giudizio per la ritenuta pregiudizialità tra le due cause ed altra iniziata innanzi al TAR contro la dichiarazione di p.u. e il decreto di esproprio, disponeva, in esito alla riassunzione promossa dalle [OSCURATO:PERSONA], Iole e Rosa, l’estensione del contraddittorio nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] e Graziella, rimaste contumaci; la Corte di appello rilevava, in limine, che era imprescindibile l’accertamento operato dal giudice amministrativo in ordine alla persistenza del vincolo espropriativo sul cespite delle Bovo, essendo questo rimasto urbanisticamente inquadrato in zona a vocazione esclusivamente agricola e mai divenuto zona bianca, per modo che anteriormente all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio- risalente al 1990 e poi reiterato – detto cespite andava valutato sulla base del valore agricolo di mercato, non applicandosi la disciplina del dpr n.327/2001 in quanto la dichiarazione di p.u. risaliva ad epoca anteriore al giugno 2003 (marzo 2002); la variante adottata al PRG di [OSCURATO:PERSONA] in vigore dal 1990 che aveva impresso una nuova destinazione urbanistica al cespite immobiliare – poi reiterata - non aveva natura conformativa, rappresentando il vincolo apposto in vista dell’espropriazione una limitazione adottata esclusivamente in relazione al sito interessato dall’esproprio, dovendosi disattendere il contrario avviso del c.t.u.

Ing.

Marzetti, secondo il quale gli interventi urbanistici ammessi- costruzione di un ospedale, ricadenti in zona F, rendevano possibile il contributo operativo di privati; non poteva quindi dubitarsi della natura espropriativa del vincolo apposto nell’anno 1990 sullo specifico immobile delle Bovo, vuoi in seguito alla realizzazione, da parte dei privati e sul medesimo sito, di un’Ospedale, quanto al detto valore venale di euro 15,00 al momento dell’emissione del decreto ablativo; la Corte di appello non liquidava alle Bovo alcuna indennità prevista in favore dei proprietari espropriati coltivatori diretti in mancanza di prova specifica in ordine alla coltivazione diretta dei campi daparte dei proprietari; veniva infine riconosciuta l’indennità di occupazione per il periodo compreso fra il 20 aprile 2004 e quello di emissione del decreto di esproprio, pari a mesi dieci; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] di progetto spa e l’[OSCURATO:PERSONA] locale socio sanitaria AUSLL n.3 Serenissima, impugnando la sentenza indicata in epigrafe della Corte di appello di Venezia; l’[OSCURATO:PERSONA] socio sanitaria ULSS n.3 Serenissima ha depositato controricorso con ricorso incidentale, affidato a due motivi; anche [OSCURATO:PERSONA] di progetto spa ha depositato controricorso con ricorso incidentale subordinato, affidato a due motivi; la causa è stata posta in decisione all’udienza del 10 febbraio 2023, dopo che le parti hanno depositato memorie; Considerato che: né il ricorso principale né i ricorsi incidentali risultano notificati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già parti contumaci nei due giudizi riuniti dalla Corte di appello di Venezia, pur’essi comproprietari dell’area espropriata; Considerato che: il concetto di causa "inscindibile" (di cui all' ) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, qualora sia necessario evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio ( ,Cass.S.U. n.7927/2019); l'integrazione del contraddittorio, in fase di gravame, deve essere disposta non solo quando il giudizio di primo grado si sia svolto nei confronti di litisconsorti necessari di diritto sostanziale, e l'appello non sia stato proposto nei confronti di alcuni di essi, ma anche nel caso di cd. litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti, non legate da litisconsorzio necessario, purché si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, derivando la sua necessità dal solo fatto che le parti siano state presenti in primo grado." (Sez. 1, 19 aprile 2016, n. 7732; da ultimo, Sez. 5, 8 novembre 2017, n. 26433; in precedenza, Sez. 3, 19 ottobre 2015, n. 21070 e, per tutte, Sez. 3, 26 gennaio 2010, n. 1535); con specifico riferimento alla materia qui esaminata si è ritenuto che il decreto di espropriazione per pubblica utilità incide sull'oggetto ma non sulla natura del diritto espropriato e, pertanto, il diritto reale degli espropriati si trasferisce sulla somma di cui è previsto il deposito prima che venga emesso il decreto.

Ove si versi nell'ipotesi di comproprietà indivisa del bene, la comunione permane sull'indennità fino al momento in cui questa sarà divenuta definitiva e ne sarà disposto lo svincolo dall'autorità giudiziaria, sulla base dell'accordo delle parti o in ragione dei diritti degli espropriati.

Per il carattere dell'unicità dell'indennità, le quote dei singoli proprietari sono soggette a variare con il variare della misura dell'indennità, dovendo essere commisurate alla indennità definitiva e non a quella provvisoria.

Ne consegue che, mentre la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione- cfr.Cass.n.6873/2018-; si è pure aggiunto che il giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, sicché, mentre la determinazione giudiziale dell'indennità giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione- cfr.Cass.n.15780/2019-; vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di litisconsorzio processuale rispetto alle parti comproprietarie del fondo oggetto della procedura di esproprio già evocate in giudizio nella fase di merito dalla USLL n.12 Veneziana e da Veneta sanitaria spa, alle quali non sono stati notificatì né il ricorso principale delle sorelle Bovo né quelli incidentali dell’USLL n.12 e di Veneta sanitaria spa; deve essere disposta la notifica del ricorso principale e dei due ricorsi incidentali, a carico di ciascuna delle parti (ricorrente e ricorrenti incidentali) nei confronti delle anzidette [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M.

Visto l’art.331 c.p.c.

Dispone che le ricorrenti- principale e incidentali - provvedano alla notifica dei ricorsi dalle stesse proposte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entro il termi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2997/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] N.3 SERENISSIMA – intimate - e sul controricorso e ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N.3 SERENISSIMA -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso incidentale - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente al ricorso incidentale- nonchénei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappr esenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso i ncidentale - nonchénei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso incide ntale avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2932/2015depositata il 21/12/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che: la Corte di appello di Venezia, con sentenza n.2932/2015, pubblicata il 21.12.2015, riuniti i ricorsi proposti rispettivamente dall’[OSCURATO:PERSONA] socio sanitaria U.L.SS 12 veneziana e da [OSCURATO:PERSONA] di progetto spa avverso la stima effettuata ai sensi dell’art.21 dPR n.327/2001 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accertava la giusta indennità di espropriazione e di occupazione dovute alle consorti Bovo in relazione all’ablazione del loro fondo sito in Venezia, sezione di Zelarino, foglio 11, mapp.28 oltre interessi al tasso legale, disponendone il deposito presso la cassa Depositi e Prestiti; la Corte di appello, dopo avere sospeso il giudizio per la ritenuta pregiudizialità tra le due cause ed altra iniziata innanzi al TAR contro la dichiarazione di p.u. e il decreto di esproprio, disponeva, in esito alla riassunzione promossa dalle [OSCURATO:PERSONA], Iole e Rosa, l’estensione del contraddittorio nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] e Graziella, rimaste contumaci; la Corte di appello rilevava, in limine, che era imprescindibile l’accertamento operato dal giudice amministrativo in ordine alla persistenza del vincolo espropriativo sul cespite delle Bovo, essendo questo rimasto urbanisticamente inquadrato in zona a vocazione esclusivamente agricola e mai divenuto zona bianca, per modo che anteriormente all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio- risalente al 1990 e poi reiterato – detto cespite andava valutato sulla base del valore agricolo di mercato, non applicandosi la disciplina del dpr n.327/2001 in quanto la dichiarazione di p.u. risaliva ad epoca anteriore al giugno 2003 (marzo 2002); la variante adottata al PRG di [OSCURATO:PERSONA] in vigore dal 1990 che aveva impresso una nuova destinazione urbanistica al cespite immobiliare – poi reiterata - non aveva natura conformativa, rappresentando il vincolo apposto in vista dell’espropriazione una limitazione adottata esclusivamente in relazione al sito interessato dall’esproprio, dovendosi disattendere il contrario avviso del c.t.u. Ing. Marzetti, secondo il quale gli interventi urbanistici ammessi- costruzione di un ospedale, ricadenti in zona F, rendevano possibile il contributo operativo di privati; non poteva quindi dubitarsi della natura espropriativa del vincolo apposto nell’anno 1990 sullo specifico immobile delle Bovo, vuoi in seguito alla realizzazione, da parte dei privati e sul medesimo sito, di un’Ospedale, quanto al detto valore venale di euro 15,00 al momento dell’emissione del decreto ablativo; la Corte di appello non liquidava alle Bovo alcuna indennità prevista in favore dei proprietari espropriati coltivatori diretti in mancanza di prova specifica in ordine alla coltivazione diretta dei campi daparte dei proprietari; veniva infine riconosciuta l’indennità di occupazione per il periodo compreso fra il 20 aprile 2004 e quello di emissione del decreto di esproprio, pari a mesi dieci; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] di progetto spa e l’[OSCURATO:PERSONA] locale socio sanitaria AUSLL n.3 Serenissima, impugnando la sentenza indicata in epigrafe della Corte di appello di Venezia; l’[OSCURATO:PERSONA] socio sanitaria ULSS n.3 Serenissima ha depositato controricorso con ricorso incidentale, affidato a due motivi; anche [OSCURATO:PERSONA] di progetto spa ha depositato controricorso con ricorso incidentale subordinato, affidato a due motivi; la causa è stata posta in decisione all’udienza del 10 febbraio 2023, dopo che le parti hanno depositato memorie; Considerato che: né il ricorso principale né i ricorsi incidentali risultano notificati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già parti contumaci nei due giudizi riuniti dalla Corte di appello di Venezia, pur’essi comproprietari dell’area espropriata; Considerato che: il concetto di causa "inscindibile" (di cui all' ) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, qualora sia necessario evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio ( ,Cass.S.U. n.7927/2019); l'integrazione del contraddittorio, in fase di gravame, deve essere disposta non solo quando il giudizio di primo grado si sia svolto nei confronti di litisconsorti necessari di diritto sostanziale, e l'appello non sia stato proposto nei confronti di alcuni di essi, ma anche nel caso di cd. litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti, non legate da litisconsorzio necessario, purché si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, derivando la sua necessità dal solo fatto che le parti siano state presenti in primo grado." (Sez. 1, 19 aprile 2016, n. 7732; da ultimo, Sez. 5, 8 novembre 2017, n. 26433; in precedenza, Sez. 3, 19 ottobre 2015, n. 21070 e, per tutte, Sez. 3, 26 gennaio 2010, n. 1535); con specifico riferimento alla materia qui esaminata si è ritenuto che il decreto di espropriazione per pubblica utilità incide sull'oggetto ma non sulla natura del diritto espropriato e, pertanto, il diritto reale degli espropriati si trasferisce sulla somma di cui è previsto il deposito prima che venga emesso il decreto. Ove si versi nell'ipotesi di comproprietà indivisa del bene, la comunione permane sull'indennità fino al momento in cui questa sarà divenuta definitiva e ne sarà disposto lo svincolo dall'autorità giudiziaria, sulla base dell'accordo delle parti o in ragione dei diritti degli espropriati. Per il carattere dell'unicità dell'indennità, le quote dei singoli proprietari sono soggette a variare con il variare della misura dell'indennità, dovendo essere commisurate alla indennità definitiva e non a quella provvisoria. Ne consegue che, mentre la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione- cfr.Cass.n.6873/2018-; si è pure aggiunto che il giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, sicché, mentre la determinazione giudiziale dell'indennità giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione- cfr.Cass.n.15780/2019-; vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di litisconsorzio processuale rispetto alle parti comproprietarie del fondo oggetto della procedura di esproprio già evocate in giudizio nella fase di merito dalla USLL n.12 Veneziana e da Veneta sanitaria spa, alle quali non sono stati notificatì né il ricorso principale delle sorelle Bovo né quelli incidentali dell’USLL n.12 e di Veneta sanitaria spa; deve essere disposta la notifica del ricorso principale e dei due ricorsi incidentali, a carico di ciascuna delle parti (ricorrente e ricorrenti incidentali) nei confronti delle anzidette [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. Visto l’art.331 c.p.c. Dispone che le ricorrenti- principale e incidentali - provvedano alla notifica dei ricorsi dalle stesse proposte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entro il termi
Sentenza Cassazione n. 04757/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris