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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 00684/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28593/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio digitale all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -controricorrente- Numero registro generale 28593/2019 Numero sezionale 8437/2025 Numero di raccolta generale 684/2026 Data pubblicazione 12/01/2026 avverso [OSCURATO:PERSONA] SICILIA - SEZ.

DIST.

CATANIA n. 1075/2019, depositata il 20/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATO che il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso; che l’Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, ha dichiarato di non aver ricevuto tale rinuncia e chiede la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non essendo tale atto soggetto ad accettazione per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comportando il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass.

V, n. 1140/2020); che la rinuncia al ricorso è stata ritualmente comunicata dalla Cancelleria; che, pertanto, il ricorso è estinto e tale va dichiarato; che le spese possono essere compensate, in ragione dell’adesione della società Cogip alla definizione agevolata sul ricorso rg n. 18457/2019, che è stato presupposto del presente ricorso promosso per ragioni tuzioristiche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28593/2019 Numero sezionale 8437/2025 Numero di raccolta generale 684/2026 Data pubblicazione 12/01/2026 Roberta CRUCITTI Numero registro generale 28593/2019 Numero sezionale 8437/2025 Numero di raccolta generale 684/2026 Data pubblicazione 12/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28593/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio digitale all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -controricorrente- Numero registro generale 28593/2019 Numero sezionale 8437/2025 Numero di raccolta generale 684/2026 Data pubblicazione 12/01/2026 avverso [OSCURATO:PERSONA] SICILIA - SEZ. DIST. CATANIA n. 1075/2019, depositata il 20/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso; che l’Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, ha dichiarato di non aver ricevuto tale rinuncia e chiede la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non essendo tale atto soggetto ad accettazione per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comportando il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. V, n. 1140/2020); che la rinuncia al ricorso è stata ritualmente comunicata dalla Cancelleria; che, pertanto, il ricorso è estinto e tale va dichiarato; che le spese possono essere compensate, in ragione dell’adesione della società Cogip alla definizione agevolata sul ricorso rg n. 18457/2019, che è stato presupposto del presente ricorso promosso per ragioni tuzioristiche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente tra le parti le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28593/2019 Numero sezionale 8437/2025 Numero di raccolta generale 684/2026 Data pubblicazione 12/01/2026 Roberta CRUCITTI Numero registro generale 28593/2019 Numero sezionale 8437/2025 Numero di raccolta generale 684/2026 Data pubblicazione 12/01/2026
Sentenza Cassazione n. 00684/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris